Common use of Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Clause in Contracts

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanza, fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 28 marzo 1996, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8. Per i RLS già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, la fruizione del monte ore annuo di cui al primo capoverso del presente comma va computato al netto di: - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs n . 81/2008 e s.m.i., lettere b), c), d), g) i) ed l), nonché dei relativi tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, necessari per recarsi in località diverse dalla propria residenza di lavoro e farvi ritorno; - degli eventuali ulteriori tempi riconosciuti d’intesa tra le parti per effetto della contrattazione collettiva aziendale. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanzarappresen- tanza, fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 28 marzo 1996, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno sa- ranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8. Per i RLS già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali In- terconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, la fruizione del monte ore annuo di cui al primo capoverso del presente comma va computato al netto di: - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs n . 81/2008 e s.m.i., lettere b), c), d), g) i) ed l), nonché dei relativi tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, necessari per recarsi in località diverse dalla propria residenza resi- denza di lavoro e farvi ritorno; - degli eventuali ulteriori tempi riconosciuti d’intesa tra le parti per effetto della contrattazione collettiva aziendale. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazioneIl presente articolo disciplina la materia in applicazione del relativo A.N. 28 marzo 1996, il numero e le competenze integrandolo alla luce dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008n. 81/2008 e ss.mm.ii., n. 81 e successive modifiche e integrazioninonché in conseguenza del mutamento degli assetti dimensionale ed organizzativo di BUSITALIA che ha fatto seguito alle operazioni societarie che hanno riguardato l’Azienda a decorrere dall’anno 2011. Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanza, fanno riferimento alle disposizioni si rinvia al relativo A.N. 28 marzo 1996 attuativo dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 22 giugno 1995. Per quanto, invece, diversamente disciplinato dal presente articolo, esso sostituisce il richiamato A.N. 28 marzo 1996, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo. 2. Resta confermato che agli RLSIn applicazione estensiva dei criteri e delle modalità di espletamento della funzione dettati dal D.Lgs. e dall’A.N. di cui al capoverso precedente, il numero dei RLS di cui al successivo comma 5, il monte permessi retribuiti di cui al successivo comma 6, i rimborsi di cui al successivo comma 7 e la strumentazione in dotazione e i locali utilizzabili di cui al successivo comma 8 sono stati definiti dalle parti in considerazione dell’attuale articolazione organizzativa ed operativa di BUSITALIA e per l’espletamento concorrere, nell’ambito di tale articolazione, all’efficace espletamento da parte dei RLS della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito importante funzione. 3. Presso ogni Unità Produttiva Regionale operano i Rappresentanti dei lavoratori per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali la sicurezza di cui all’art. 847 del D.Lgs. Per i n. 81/2008 e ss.mm.ii. Ad ogni RLS già vengono conferite le attribuzioni stabilite dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 4. La nomina dei RLS ha luogo mediante elezione da parte dei lavoratori dipendenti da ogni Unità Produttiva Regionale di cui al comma 3. del presente articolo, secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) del presente accordo. 5. Il numero dei RLS e l’eventuale implementazione a seguito di significative modifiche dell’assetto produttivo ed organizzativo aziendale in carica atto alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione stipula del presente accordo, è determinato secondo quanto previsto dall’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU) del presente accordo. 6. Per l’espletamento del proprio mandato sono concessi dall’azienda ad ogni RLS permessi retribuiti nel limite massimo di 40 ore annuali - da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno -, la cui richiesta va effettuata adottando le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 4., del presente accordo. La fruizione di detto monte ore può avvenire con le modalità previste dall’art. 8 (Permessi per motivi sindacali), comma 5., del presente accordo. La fruizione del predetto monte ore annuo va calcolata al netto: - dei tempi, coincidenti con l’orario di cui al primo capoverso del presente comma va computato al netto di: lavoro, eventualmente impiegati per raggiungere e tornare dal luogo interessato all’espletamento della specifica attività programmata, dovendosi contestualmente escludere che detti tempi possano dar luogo, per la parte non coincidente con l’orario di lavoro, a qualsivoglia ed anche diversa forma di indennizzo e/o autonomo riconoscimento; - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs n D.Lgs. 81/2008 e s.m.iss.mm.ii., lettere b), c), d), g) ), i) ed l); - delle ore utilizzate per la riunione periodica indetta dall’azienda, nonché in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; - delle ore eventualmente necessarie per lo svolgimento, qualora richiesta, di una riunione dei relativi tempiRLS preparatoria della riunione di cui al precedente alinea; - delle ore necessarie per partecipare ad ogni altra eventuale riunione convocata su iniziativa dell’azienda. 7. Per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce ad ogni RLS, coincidenti con l’orario per la giornata o frazione di lavoro, necessari essa in cui fruisce dei permessi retribuiti di cui al comma 6. del presente articolo per recarsi in località diverse dalla lo svolgimento dell’attività al di fuori della propria residenza di lavoro servizio, il trattamento economico e farvi ritornonormativo previsto dal CCNL in materia di indennità di trasferta o, per i soli RLS appartenenti al personale viaggiante che nella medesima giornata svolgono anche attività di guida e sempre che ne sussistano i presupposti previsti dal CCNL, il trattamento economico più favorevole tra la summenzionata indennità di trasferta e l’indennità di diaria ridotta. Qualora, nel caso sopra prospettato, il RLS abbia la necessità di utilizzare il proprio autoveicolo - all’uso del quale sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda -, allo stesso è riconosciuto il rimborso chilometrico previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 6. (Rimborso chilometrico), del presente accordo. E’, invece, specificamente esclusa qualsivoglia altra ed anche diversa forma di indennizzo/rimborso. 8. L’azienda svolge nei confronti di ogni RLS gli interventi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., articolati in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, e 8 annuali di aggiornamento. Gli interventi formativi di cui al precedente capoverso saranno erogati entro il primo quadrimestre dalla nomina dei RLS effettuata ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) al presente accordo. Ai partecipanti ai corsi provenienti da una residenza di servizio situata in un Comune diverso da quello di svolgimento del corso medesimo, è riconosciuto il trattamento di cui al comma 7. del presente articolo. 9. Per l’espletamento del proprio mandato l’azienda riconosce ad ogni RLS, in relazione a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: - l’accesso, da postazione all’uopo dedicata, a collegamenti su rete internet per l’uso della propria posta elettronica personale; - degli eventuali ulteriori tempi riconosciuti d’intesa la possibilità di effettuare e ricevere, da postazione all’uopo dedicata, comunicazioni telefoniche da e verso specifiche utenze, anche di telefonia mobile, preventivamente comunicate ed abilitate dall’Azienda. La possibilità di utilizzare le anzidette postazioni dedicate può anche essere garantita dall’azienda in forma occasionale, di volta in volta, su specifica richiesta dei RLS. Le apparecchiature di comunicazione messe a disposizione del RLS, sia permanentemente che occasionalmente, sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 21 (Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy) del presente accordo. 10. I locali di cui all’art. 7 (Locali per le Rappresentanze Sindacali) del presente accordo, sono disponibili all’uso anche da parte dei RLS, fatta salva la facoltà dell’Azienda di assegnare ai RLS, su loro richiesta, un locale diverso. 11. La presente disciplina è in vigore dalla data di insediamento in carica dei RLS eletti ai sensi dell’All. 2 (Regolamento di costituzione e funzionamento della RSU e RLS) del presente accordo. Nel periodo intercorrente tra le parti la sottoscrizione del presente accordo e la data di cui al capoverso precedente, resta temporaneamente in vigore quanto già aziendalmente in atto in BUSITALIA nella medesima materia. 12. A far data dalla sua vigenza, la presente disciplina dà attuazione, per effetto quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria- Cisal), Parte Seconda. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.LgsD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanza, parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 28 marzo 199622.6.1995, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8. Per i RLS già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale 10 gennaio 0000 (Xxxxxxxxxxxxx-Xxxx, Xxxx, Xxx) di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, la fruizione del monte ore annuo di cui al primo capoverso del presente comma xxxxx va computato al netto di: - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs D.lgs n . 81/2008 e s.m.i., lettere b), c), d), g) i) ed l), nonché dei relativi tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, necessari per recarsi in località diverse dalla propria residenza di lavoro e farvi ritorno; - degli eventuali ulteriori tempi riconosciuti d’intesa tra le parti per effetto della contrattazione collettiva aziendale. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.LgsD.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali. 4. Qualora non si proceda alle elezioni del rappresentante per la sicurezza, le sue funzioni sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.LgsD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno per il proprio ambito di rappresentanza, parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 12.12.2018 Salute e Sicurezza – Patto per la fabbrica attuativo del relativo AN 28 marzo 1996, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo.D.lgs n. 81/2088, 2. Resta confermato che agli Agli RLS, per l’espletamento della loro attivitàattività e per lo svolgimento delle attribuzioni previste all’articolo 50 del D.lgs n. 81/208 e s.m.i.,, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun annoanno nella seguente misura: 24 ore per le aziende che occupano fino a 5 lavoratori; 48 ore per quelle che occupano da 6 a 15 lavoratori e 72 ore per le aziende che occupano oltre 16 lavoratori. 3. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8permessi, il RLS dovrà darne comunicazione scritta almeno 24 ore prima. 4. Per i RLS già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali dell'Accordo Interconfederale 10 gennaio 0000 (Xxxxxxxxxxxxx-Xxxx, Xxxx, Xxx) di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, la fruizione del monte ore annuo di cui al primo capoverso del presente comma va computato al netto di: - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. all’articolo 50 del D.Lgs n . 81/2008 D.lgs n. 81/208 e s.m.i., lettere b), c), d), g) ), i) ed l), nonché dei i relativi tempi, coincidenti con l’orario di lavoro, necessari per recarsi in località diverse dalla propria residenza di lavoro e farvi ritorno; - degli rientro. 5. Gli RLS hanno diritto di utilizzare il proprio monte ore per potersi recare ad iniziative sindacali di formative ed informative sull’esercizio del ruolo, nell’ambito della provincia, dietro presentazione di documentazione che attesti la partecipazione all’iniziativa. In questi casi, il tempo necessario per il relativo sposamento potrà non incidere sul monte ore solamente in caso di presentazione di adeguata documentazione. Restano salvi eventuali ulteriori tempi riconosciuti d’intesa tra le parti per effetto della contrattazione collettiva aziendale. 36. Nell caso in cui il RLS sia anche eletto come RSA/RSU, il predetto monte ore, si aggiunge ai permessi già previsti per la RSA/RSU. 7. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.LgsD.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1Il numero degli RLS sarà quello previsto dalle norme di legge. Per Sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei R.L.S., in aggiunta alla formazione di legge, tramite un modulo di 32 ore per ogni R.L.S. e nell’ambito di quanto riguarda l’individuazioneprevisto dal decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche. Gli R.L.S. potranno utilizzare, per l’agibilità del loro ruolo, fino a un massimo di n° 40 ore di permessi retribuiti per singolo RLS ovvero per un complessivo monte di 720 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le R.S.U. Sulla base di quanto previsto dal presente punto, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi monte annuo complessivo è definito, a livello di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008area contrattuale, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, ciascuno in 40 ore per il proprio ambito numero dei R.L.S., con utilizzo flessibile all’interno del presente Contratto di rappresentanza, fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995 e del relativo AN 28 marzo 19962° livello attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull’anno successivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2, ultimo capoverso, del presente articolo. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Con riferimento alle modalità di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8. Per i RLS già in carica Cooperativa alla data di sottoscrizione scadenza del Contratto stesso. Alla data di scadenza del presente accordo ed eletti mediante procedura elettorale svolta in sede aziendale in attuazione della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’artcontratto verrà pertanto automaticamente azzerato l’eventuale residuo. 2, comma 1, del medesimo presente accordo, nonché per i RLS eletti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, la fruizione Di norma quadrimestralmente sarà consegnato alle XX.XX. il report relativo all’utilizzo del monte ore annuo da parte dei R.L.S. Per le ore di cui al primo capoverso del presente comma va computato al netto di: - delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D.Lgs n . 81/2008 e s.m.i., lettere b), c), d), g) i) ed l), nonché dei relativi tempi, coincidenti con l’orario sopra • svolte fuori dal proprio orario di lavoro, necessari si procederà come segue: - riconoscimento delle ore di svolgimento dell’attività alla pari (pagamento o recupero); - riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera (pagamento o recupero) per recarsi in località diverse dalla propria residenza spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento della funzione di R.L.S. e/o viceversa, ovvero per spostamenti casa/lavoro e farvi ritornoviceversa; - degli eventuali riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza; • svolte in orario di lavoro, si procederà come segue: - riconoscimento di permessi retribuiti per il tempo non lavorato, con diminuzione del monte ore aggiuntivo previsto dal presente articolo ovvero senza diminuzione in caso di attività espressamente previste dalle norme di legge, comprensivi del tempo di trasferimento coincidente con assenza dal lavoro; - riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza; • per l’attività ordinaria dei R.L.S., occorrerà comunicare per tempo e comunque preventivamente 48 ore prima, al Capo Negozio / superiore diretto la fruizione dei relativi permessi; • in ogni caso nella stessa giornata non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere complessive per attività di R.L.S. e prestazione lavorativa, con svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro straordinario nell’ambito della vigente normativa. Le parti concordano inoltre sull’utilità di sviluppare ulteriori tempi riconosciuti d’intesa tra le parti per effetto confronti sui temi della contrattazione collettiva aziendalesicurezza sul lavoro. La Cooperativa si impegna inoltre, a fronte di infortunio avvenuto nel punto vendita, a darne tempestiva informazione alla RLS se presente, o in mancanza dell’RLS alla RSA/RSU del punto vendita. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi accordi attuativi nazionali.

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Samples: Collective Bargaining Agreement