Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- torità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
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Sources: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- toritàAutorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato l’Assicu- rato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto questo caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda prov- veda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
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Sources: Insurance Contract, Insurance Contract, Assicurazione Per La Circolazione Dei Motoveicoli
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di è tenuto a informare la Compagnia Società non appena abbia notizia del ritrova- mento recupero del veicolo rubato sottratto o di parti di esso. I costi di recupero, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- toritàdi deposito (ad eccezione di quanto previsto dall’art 3.10.4) e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell’Assicurato. Il valore di quanto recuperato, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza prima del pagamento dell’Indennizzo, sarà detratto dall’Indennizzo stesso. In caso di pagamento. Se il ritrovamento del veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzosuccessivamente alla liquidazione dell’Indennizzo, l’Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o a terzi dalla stessa indicati. L’Assicurato ha facoltàla facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l’Indennizzo ricevuto, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamentoal netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto. Se, di rientrarne in possesso. In que- sto caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà l’Indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessariadanno sopportato.
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Sources: Assicurazione Responsabilità Civile Auto, Polizza r.c.a./c.v.t
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- toritàAutorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto questo caso l’Assicurato la Contraente è obbligato obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- toritàAutorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato l’Assicu- rato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto questo caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
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Sources: Polizza Di Assicurazione
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- toritàAutorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato l’Assicu- rato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto questo caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda prov- veda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria. SEZIONE 3 � Garanzia operante solo se acquistata.
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Sources: Insurance Contract
Recuperi. L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- toritàAutorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto questo caso l’Assicurato la Contraente è obbligato obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli la Contraente è obbligato obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
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Sources: Insurance Contract