Common use of Recuperi Clause in Contracts

Recuperi. Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.agcm.it, presidenza.governo.it, Progetto Di Gara_lotto 1 All Risks_property

Recuperi. Limitatamente ai casi furtoSe gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notiziaSocietà. Le cose recuperate divengono Tali oggetti sono di proprietà della Società, se questa ha risarcito Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo riscosso liquidatogli a titolo di indennizzo d’indennizzo per le cose medesimegli oggetti medesimi. Se invece Qualora la Società ha risarcito abbia liquidato solo parzialmente il danno solo danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistrodell’indennizzo, la Società é obbligata è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto per i danni subiti dalle cose stesse patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di abbandonare qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domesticol’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, salvo il diritto fermo l’obbligo della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutoindennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte, Polizza Di Assicurazione All Risks Opere D’arte

Recuperi. Limitatamente ai casi furtoalla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, rapina e portavalorinon appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notiziadetrazione dell’indennizzo stesso. Le cose recuperate divengono Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della SocietàSocietà che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, se al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione E) “Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ha risarcito integralmente il dannone ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, salvo che l’Assicurato rimborsi può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutosul veicolo.

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Samples: comune.quartucciu.ca.it, www.comune.quartucciu.ca.it

Recuperi. Limitatamente ai casi furtoalla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, rapina e portavalorinon appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notiziadetrazione dell’indennizzo stesso. Le cose recuperate divengono Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della SocietàSocietà che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, se al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione E Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ha risarcito integralmente il dannone ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, salvo che l’Assicurato rimborsi può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutosul veicolo.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.sardegnaforeste.it

Recuperi. Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o a parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per indennizzoper le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo dell’importodell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo I’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.isinucleare.it, www.inaf.it

Recuperi. Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in In caso di furto o di rapina l’assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti. Se il recupero totale o parzialeavviene prima del pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato deve darne avviso il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all’art. 13. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società appena ne ha avuto notizial’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Le cose recuperate divengono di proprietà Qualora, invece, l’assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all’atto della Società, se questa ha risarcito integralmente il liquidazione del danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso come previsto dall’art. 15, con autorizzazione a trattenere, a titolo di indennizzo per le cose medesimerestituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistrospese necessarie per il recupero, la Società é obbligata soltanto procede alla restituzione dell’eccedenza all’assicurato. In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà la vendita di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto un bene della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutostessa. La Società comunicherà all’assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, tra- smettendogli la dovuta documentazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recuperi. Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in In caso di furto o di rapina l’assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti. Se il recupero totale o parzialeavviene prima del pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato deve darne avviso il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all’art. 24. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società appena ne ha avuto notizial’im- porto già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Le cose recuperate divengono di proprietà Qualora, invece, l’assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all’atto della Società, se questa ha risarcito integralmente il liquidazione del danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso come previsto dall’art. 26, con autorizzazione a trattenere, a titolo di indennizzo per le cose medesimerestituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistrospese necessarie per il recu- pero, la Società é obbligata soltanto procede alla restituzione dell’eccedenza all’assicurato. In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corri- spettivo per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà la vendita di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto un bene della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovutostessa. La Società comunicherà all’assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Recuperi. Limitatamente ai casi di furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

Recuperi. Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

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Samples: www.apam.it