Common use of Redditi immobiliari Clause in Contracts

Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobiliaccessori, nonché le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei L'usufrutto di beni immobili e o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le risorse naturali sono altresì considerati «beni immobili». Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobiliaccessori, nonché le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» immobili l'usufrutto dei beni immobili e ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da dai beni immobili di una impresa nonché un'impresa ed ai redditi dei derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ” ha il significato che ad essa è definita in conformità al attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano Sono altresì «considerati “beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Redditi immobiliari. 1. I redditi derivanti che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situatidetto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è definita in conformità al attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobiliaccessori, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerariminerali, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le . Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation