Regole di diversificazione. 1. Un comparto non investe oltre: a) il 5% degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ammissibili per una medesima entità; b) il 10% dei suoi attivi in depositi collocati presso un medesimo istituto di credito; c) Il 17,5%, in modo concordato, dei propri attivi nelle quote o azioni di altri Fondi comuni monetari; d) il 5% dei suoi attivi che siano investiti in quote o azioni di un solo Fondo comune monetario. 2. In deroga al paragrafo 1, punto a), un comparto che si qualifica come Fondo comune monetario standard di tipo VNAV o Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV può investire fino al 10% dei suoi attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da una medesima entità, a condizione che il valore totale degli Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dal comparto presso ciascun emittente nel quale investe oltre il 5% dei suoi attivi non superi il 40% del valore dei suoi attivi. 3. La somma di tutte le esposizioni di un comparto a cartolarizzazioni e ad ABCP non supera il 20% dei suoi attivi, con un massimo del 15% degli attivi del comparto che può essere investito in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri relativi alle cartolarizzazioni e alle ABCP STS. 4. Il rischio totale al quale un comparto si espone verso una controparte nel quadro delle transazioni su strumenti derivati negoziati fuori borsa che rispondono alle condizioni di cui al punto D) del capitolo Politica d’investimento non supera il 5% dei suoi attivi. 5. L'importo totale di liquidità che un comparto fornisce ad una medesima controparte nell'ambito di operazioni reverse repo non supera il 15% degli attivi del comparto. 6. Malgrado i singoli limiti stabiliti ai precedenti paragrafi 1 e 4 sopra riportati, un comparto non può combinare più elementi tra quelli seguenti, qualora ciò lo induca ad investire più del 15% del proprio patrimonio in una stessa entità: a) degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP per una medesima entità; b) depositi presso la suddetta entità; c) strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa che espongono ad un rischio di controparte su questa entità. 7. In deroga al paragrafo 1, punto a), ogni comparto è autorizzato a collocare, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, fino al 100% dei suoi attivi in diversi Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente dall'Unione europea, le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri o loro banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il Fondo europeo d'investimento, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo europeo di stabilità finanziaria, un'autorità centrale o la banca centrale di un paese membro dell'OCSE, del G20 o di Singapore, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali o qualsiasi altro istituto o organizzazione finanziaria internazionale pertinente di cui facciano parte uno o più Stati membri. Se un comparto si avvale di quest'ultima possibilità, dovrà detenere Strumenti del mercato monetario appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, senza che i valori appartenenti a una stessa emissione possano superare il 30% dell’ammontare complessivo del patrimonio netto. 8. Nonostante i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un comparto può investire fino al 10% dei suoi attivi in obbligazioni emesse da un solo istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato membro e sottoposto, nel rispetto della legislazione, a una sorveglianza speciale da parte delle autorità pubbliche, volta a tutelare i titolari di tali obbligazioni. Nella fattispecie, le somme derivanti dall’emissione di suddette obbligazioni sono investite in conformità alla legislazione, in attivi che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, possono coprire i crediti collegati alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell’emittente, sarebbero utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non supera il 40% del valore del patrimonio del comparto. 9. Nonostante i singoli limiti stabiliti al paragrafo 1, un comparto può investire fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni emesse da un solo istituto di credito a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, punto f), o all'articolo 11, paragrafo 1, punto c), del Regolamento Delegato 2015/61, compresi gli eventuali investimenti negli attivi di cui al paragrafo 8 del presente capitolo. Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non supera il 60 % del valore del patrimonio del comparto, compresi gli eventuali investimenti negli attivi di cui al paragrafo 8 nei limiti previsti in detto paragrafo. 10. Le società raggruppate per motivi di consolidamento dei rendiconti, secondo la Direttiva 2013/34/UE o nel rispetto delle regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate una sola entità ai fini del calcolo dei limiti descritti ai paragrafi da 1 a 6 del presente capitolo.
Appears in 3 contracts
Samples: Prospectus, Prospectus, Prospectus
Regole di diversificazione. 1. Un comparto non investe oltre:
a) il Il 5% degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ammissibili per una medesima entità;
b) il 10% dei suoi attivi in depositi collocati presso un medesimo istituto di credito;
c) Il 17,5%, in modo concordato, dei propri attivi nelle quote o azioni di altri Fondi comuni monetari;
d) il 5% dei suoi attivi che siano investiti in quote o azioni di un solo Fondo comune monetario.
2. In deroga al paragrafo 1, punto a), un comparto che si qualifica come Fondo comune monetario standard di tipo VNAV o Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV può investire fino al 10% dei suoi attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da una medesima entità, a condizione che il valore totale degli Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dal comparto presso ciascun emittente nel quale investe oltre il 5% dei suoi attivi non superi il 40% del valore dei suoi attivi.
3. La somma di tutte le esposizioni di un comparto a cartolarizzazioni e ad ABCP non supera il 20% dei suoi attivi, con un massimo del 15% degli attivi del comparto che può essere investito in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri relativi alle cartolarizzazioni e alle ABCP STS.
4. Il rischio totale al quale un comparto si espone verso una controparte nel quadro delle transazioni su strumenti derivati negoziati fuori borsa che rispondono alle condizioni di cui al punto D) del capitolo Politica d’investimento non supera il 5% dei suoi attivi.
5. L'importo totale di liquidità che un comparto fornisce ad una medesima controparte nell'ambito di operazioni reverse repo non supera il 15% degli attivi del comparto.
6. Malgrado i singoli limiti stabiliti ai precedenti paragrafi 1 e 4 sopra riportati, un comparto non può combinare più elementi tra quelli seguenti, qualora ciò lo induca ad investire più del 15% del proprio patrimonio in una stessa entità:
a) degli attivi Attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP per una medesima entità;
b) depositi Depositi presso la suddetta entità;
c) strumenti Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa che espongono ad un rischio di controparte su questa entità.
7. In deroga al paragrafo 1, punto a), ogni comparto è autorizzato a collocare, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, fino al 100% dei suoi attivi in diversi Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente dall'Unione europea, le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri o loro banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il Fondo europeo d'investimento, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo europeo di stabilità finanziaria, un'autorità centrale o la banca centrale di un paese membro dell'OCSE, del G20 o di Singapore, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali o qualsiasi altro istituto o organizzazione finanziaria internazionale pertinente di cui facciano parte uno o più Stati membri. Se un comparto si avvale di quest'ultima possibilità, dovrà detenere Strumenti del mercato monetario appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, senza che i valori appartenenti a una stessa emissione possano superare il 30% dell’ammontare complessivo del patrimonio netto.
8. Nonostante i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un comparto può investire fino al 10% dei suoi attivi in obbligazioni emesse da un solo istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato membro e sottoposto, nel rispetto della legislazione, a una sorveglianza speciale da parte delle autorità pubbliche, volta a tutelare i titolari di tali obbligazioni. Nella fattispecie, le somme derivanti dall’emissione di suddette obbligazioni sono investite in conformità alla legislazione, in attivi che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, possono coprire i crediti collegati alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell’emittente, sarebbero utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non supera il 40% del valore del patrimonio del comparto.
9. Nonostante i singoli limiti stabiliti al paragrafo 1, un comparto può investire fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni emesse da un solo istituto di credito a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, punto f), o all'articolo 11, paragrafo 1, punto c), del Regolamento Delegato 2015/61, compresi gli eventuali investimenti negli attivi di cui al paragrafo 8 del presente capitolo. Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non supera il 60 % del valore del patrimonio del comparto, compresi gli eventuali investimenti negli attivi di cui al paragrafo 8 nei limiti previsti in detto paragrafo.
10. Le società raggruppate per motivi di consolidamento dei rendiconti, secondo la Direttiva 2013/34/UE o nel rispetto delle regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate una sola entità ai fini del calcolo dei limiti descritti ai paragrafi da 1 a 6 del presente capitolo.
Appears in 1 contract
Samples: Prospectus