Tempi di esecuzione Clausole campione

Tempi di esecuzione. I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.
Tempi di esecuzione. Semestralmente saranno emessi contratti specifici, a ciascun esecutore, sulla base di una stima del quantitativo di ritiri da effettuare. La programmazione dei ritiri sarà trasmessa dal lunedì al sabato con un preavviso di almeno 48 ore dalla necessità di effettuazione del ritiro a mezzo e-mail o in caso di impossibilità anche telefonicamente dal (DEC) o dal suo ausiliario Gli esecutori sono obbligati a ritirare presso i luoghi di prelievo sopra indicati i rifiuti oggetto di ciascun contratto specifico. Obbligandosi il fornitore a inviare a trattamento, senza indugio, i rifiuti ritirati ed obbligandosi il fornitore altresì a documentare mediante il Formulario l’avvenuto servizio, come per legge. I termini di esecuzione sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l'eventuale maggior danno.
Tempi di esecuzione. 1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di Pagamento in Euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro. 2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di pagamento disposte su supposto cartaceo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di due Giornate operative. 3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Cliente Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 20. 4. Per le Operazioni di pagamento effettuate nell’Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di quattro Giornate operative dalla ricezione dell’Ordine di pagamento. 5. Quando un Cliente Consumatore versa contante su un Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei Fondi quale Data Valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.
Tempi di esecuzione. All’avvio della fornitura e o su richieste di UO e Organi di gestione i preventivi di spesa devono essere inviati per posta elettronica entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi nel caso di ordini espressamente indicati come urgenti. Al fine di garantire la tempestiva accensione degli abbonamenti e la regolarità della fornitura, dopo il ricevimento degli ordini dalle singole UO, il Fornitore dovrà effettuare gli ordini agli editori entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi. Salvo diversa indicazione, il Fornitore dovrà fornire tutti gli abbonamenti a partire dal primo numero dell’annata /del volume di riferimento, anche in caso di emissione tardiva degli ordini da parte delle UO. In tutti i casi in cui ciò non sia possibile, il Fornitore è tenuto a segnalare preliminarmente all’UO via posta elettronica il fascicolo da cui l’editore intende far decorrere l’abbonamento. In questo caso, il Fornitore procederà all’effettiva trasmissione dell’ordine all’editore solo dopo aver ottenuto espressa conferma dell’ordine medesimo da parte delle UO. Limitatamente ai periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti entro 15 e non oltre (quindici) giorni lavorativi dalla data di effettiva pubblicazione e solo dopo aver L’attivazione o il rinnovo degli abbonamenti dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltro dei periodici alle UO, o mancata attivazione, interruzione e lacune negli accessi alle versioni elettroniche. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente eventuali ritardi, disguidi, mancate attivazioni via posta elettronica alle UO. Il Fornitore dovrà, comunque, fornire l’annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al completamento delle forniture anche successivamente alla scadenza del contratto senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle UO. Il Responsabile della fornitura nominato dal Fornitore è tenuto a fornire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento conferma di ricezione e risposta scritta per posta elettronica a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che segnalano disguidi e ano...
Tempi di esecuzione. I tempi di esecuzione, per ciascun eventuale contratto specifico, sono di giorni naturali e consecutivi se non diversamente concordati con il DEC. Sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l’eventuale maggior danno.
Tempi di esecuzione. 1. L’istituto di pagamento esegue l’ordine di bonifico accreditando il conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo ordine. 2. L’istituto di pagamento esegue l’ordine di giroconto accreditando il conto del beneficiario entro il giorno lavorativo bancario in cui ha ricevuto il relativo ordine. 3. Ove i trasferimenti di fondi disposti in favore del cliente siano ricevuti dall’istituto di pagamento in tempi oggettivamente incompatibili con l’immediata messa a disposizione dei relativi fondi al cliente stesso, la disponibilità sarà riconosciuta nel giorno lavorativo bancario immediatamente successivo alla ricezione.
Tempi di esecuzione. Le previsioni della presente Convenzione fanno parte integrante del Permesso di Costruire ad urbanizzare. L'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione sarà eseguito in contradittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque entro 12 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto il piano di sicurezza del cantiere ed istituita la relativa copertura assicurativa valida fino alla consegna delle opere. Tutte le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla denuncia di inizio lavori, mentre il termine previsto per l’ultimazione delle opere relative alla sistemazione della strada, sono fissati in 18 mesi.
Tempi di esecuzione. 1. Il presente articolo si applica: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontalie- re che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luo- go nello Stato membro non appartenente all’a- rea dell’Euro. 2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal mo- mento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’Operazione venga accreditato sul Conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata lavorativa operativa successiva e, comunque, nei tempi nel dettaglio indicati nei Documenti di Sintesi. Qualora l’Ordine di pagamento sia di importo rilevante, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente Pa- gatore copia del documento di identità e modulo di conferma bonifico disponibile sul sito della Banca. L’Ordine di pagamento sarà eseguito dalla Banca entro la fine della Giornata lavorativa successiva alla data di ricezione dell’Ordine di pagamento, unitamente alla documentazione supplementare richiesta. Per “data di ricezione” si intende la data alla quale la Banca avrà a disposizione tutte le in- formazioni e la documentazione necessarie all’e- secuzione del bonifico (CVS, coordinate bancarie, oltre a copia documento di identità e modulo con- ferma di bonifico se richiesti) nonché la relativa co- pertura finanziaria. Non verranno prese in conside- razione a tal fine disposizioni prive di uno qualsiasi degli elementi necessari all’esecuzione del bonifico.
Tempi di esecuzione. I termini utili, intermedi e finale, per portare a compimento le prestazioni previste saranno specificati nei singoli Contratti Applicativi.
Tempi di esecuzione. Il subappaltatore/cottimista si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato/cottimo, il cronoprogramma generale del contratto principale, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore/cottimista dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi (indicare la tempistica di esecuzione: data presunta di fine dei lavori ).