Restrizioni di investimento Clausole campione

Restrizioni di investimento. 7.1 a) Un comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emesse da una stessa entità. Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi collocati presso lo stesso emittente. Il rischio di controparte di un comparto in una transazione su strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% del suo patrimonio qualora la controparte sia uno degli organismi di credito di cui al precedente punto 6.1 f), oppure il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi. Le controparti di tali operazioni sono convalidate dal Risk Management della Società di Gestione e beneficiano, all’inizio delle transazioni, di un rating minimo BBB- / Baa3 assegnato da almeno un’agenzia di valutazione riconosciuta o di qualità ritenuta equivalente dalla Società di Gestione. Queste controparti sono entità soggette a sorveglianza prudenziale, appartenenti alle categorie riconosciute dalla CSSF (istituti di credito, società d'investimento, ecc.) e specializzate in questo tipo di operazioni. Le controparti sono situate in un paese membro dell’OCSE. La SICAV potrà essere indotta a partecipare a convenzioni in base alle quali potranno essere rilasciate garanzie finanziarie alle condizioni definite al punto 7.10 qui di seguito. Informazioni supplementari sui suddetti strumenti finanziari derivati, e in particolare l’identità della/e controparte/i delle transazioni nonché il tipo e l’importo delle garanzie finanziarie ricevute dalla SICAV, sono riportate nella relazione annuale della SICAV.
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