Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. 2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua po- lizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 3. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Samples: Reinsurance Agreement
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere introdurre un’azione penale in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto.
2. Il riassicuratore è tenuto a parteciparepartecipa, in proporzione alla della sua quota di riassicura- zioneriassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in per condurre un procedimento proce- dimento giudiziario, per quanto l’assicuratorel’assicuratore sia obbligato, conformemente alla sua po- lizzapolizza che ha emesso, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro nei 30 giorni lavorativi a contare dalla che seguono la data della di comunicazione delle spese.
32. Se l’assicuratore intende vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zioneriassicurazio- ne, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua po- lizzapolizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato effet- tuato entro 30 giorni lavorativi a contare decorrere dalla data della comunicazione delle spese.
32. Se Ad eccezione dei crediti che sono oggetto di un accordo di conversione del debito conformemente all’articolo 14, l’assicuratore intende può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore. Se quest’ultimo nega il suo consenso, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.
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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zioneriassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua po- lizzapolizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione comunicazione delle spese.
3. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere introdurre un’azione penale in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 5 per cento dell’importo scoperto.
2scoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante. Il riassicuratore è tenuto a parteciparepartecipa, in proporzione alla della sua quota di riassicura- zioneriassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in per condurre un procedimento proce- dimento giudiziario, per quanto l’assicuratorel’assicuratore sia obbligato, conformemente alla sua po- lizzapolizza che ha emesso, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro nei 30 giorni lavorativi a contare dalla che seguono la data della di comunicazione delle spese.
32. Se l’assicuratore intende vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua po- lizzapolizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.
32. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere introdurre un’azione penale in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 5 per cento dell’importo scoperto.
2scoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante. Il riassicuratore è tenuto a parteciparepartecipa, in proporzione alla della sua quota di riassicura- zioneriassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratorel’assicuratore sia obbligato, conformemente alla sua po- lizzapolizza che ha emesso, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro nei 30 giorni lavorativi a contare dalla che seguono la data della di comunicazione delle spese.
32. Se l’assicuratore intende vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi per impe- gnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua po- lizzapolizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento paga- mento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione comunica- zione delle spese.
3. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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