Common use of Regresso Clause in Contracts

Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un proce- dimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese. 2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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Sources: Reinsurance Agreement

Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre promuovere un’azione in giustizia penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore partecipaè tenuto a partecipare, in proporzione della alla sua quota di riassicurazioneriassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre impegnarsi in un proce- dimento procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligatol’assicuratore, conformemente alla polizza che ha emessosua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei entro 30 giorni lavorativi che seguono la a contare dalla data di della comunicazione delle spese. 2. Se vuole l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre promuovere un’azione in giustizia penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore partecipaè tenuto a partecipare, in proporzione della alla sua quota di riassicurazioneriassicurazio- ne, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre impegnarsi in un proce- dimento procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligatol’assicuratore, conformemente alla polizza che ha emessosua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei effet- tuato entro 30 giorni lavorativi che seguono la a decorrere dalla data di della comunicazione delle spese. 2. Se vuole Ad eccezione dei crediti che sono oggetto di un accordo di conversione del debito conformemente all’articolo 14, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore. Se quest’ultimo nega il suo consenso, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.

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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 5 per cento dell’importo scopertoscoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un proce- dimento procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese. 2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre promuovere un’azione in giustizia penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. 2. Il riassicuratore partecipaè tenuto a partecipare, in proporzione della alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre impegnarsi in un proce- dimento procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligatol’assicuratore, conformemente alla polizza che ha emessosua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei entro 30 giorni lavorativi che seguono la a contare dalla data di comunicazione della comunica­zione delle spese. 23. Se vuole l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre promuovere un’azione in giustizia penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. 2. Il riassicuratore partecipaè tenuto a partecipare, in proporzione della alla sua quota di riassicurazioneriassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre impegnarsi in un proce- dimento procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligatol’assicuratore, conformemente alla polizza che ha emessosua po- lizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei entro 30 giorni lavorativi che seguono la a contare dalla data di della comunicazione delle spese. 23. Se vuole l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 5 per cento dell’importo scopertoscoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un proce- dimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese. 2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre promuovere un’azione in giustizia penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto. 2. Il riassicuratore partecipaè tenuto a partecipare, in proporzione della alla sua quota di riassicurazioneriassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre impe- gnarsi in un proce- dimento procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligatol’assicuratore, conformemente alla polizza che ha emessosua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento paga- mento è effettuato nei entro 30 giorni lavorativi che seguono la a contare dalla data di comunicazione della comunica- zione delle spese. 23. Se vuole l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

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