Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stesso. 2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
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Samples: CCNL Del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni E Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Lavoro
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’EnteL’Amministrazione, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero soprannumero, riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal servizio, nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stessolicenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’EnteL’ente o l’agenzia, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stessolicenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
3. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL
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Samples: CCNL, Codice Disciplinare Per I Dirigenti
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’EnteL’Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezzanon giustificazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiestaAzienda, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione minima unificata in godimento all’atto del licenziamento stessolicenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
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Samples: Regolamento Disciplinare
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’EnteLa Presidenza, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stessolicenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
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Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stesso.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.. Art. 12
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Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato. 1. L’Ente, a domanda, reintegra in servizio il Il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato licenziato, è reintegrato in servizio dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezzal’ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo rispetto all’organico regionale. Il soprannumero è temporaneo e riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal servizio che dovessero verificarsi a qualunque titolo. Allo stesso di dirigente è garantito un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, nonché il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il nel periodo di del licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento stesso.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
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