Onnicomprensività del trattamento economico Clausole campione

Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Le somme acquisite dagli enti a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall’art.24, comma 3, del D.Lgsn.29 del 1993, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell’art.26. 2. Le risorse di cui al comma 1, correlate agli incarichi previsti dal citato art. 24 del D. Lgs. n. 29/93, sono utilizzate per: a) determinare, ai sensi dell’art. 27, i valori economici delle funzioni dirigenziali nei limiti in cui si tratti di compensi aventi carattere di stabilità e continuità; b) incrementare, ai sensi dell’art. 29, la retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano contribuito alla loro acquisizione, quando si tratti di compensi aventi carattere episodico.
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. 2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006; art.37 del CCNL del 23.12.1999; art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici); art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996. L'ente definisce l'incidenza delle suddette erogazioni aggiuntive sull'ammontare della retribuzione di risultato sulla base criteri generali oggetto di previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 22.2.2006. 3. L'atto di conferimento oppure di designazione o, comunque, di nulla osta all'espletamento dell'incarico, ove conferito da soggetti terzi, pubblici o privati, su designazione dell'Ente specifica la riconducibilità dell'incarico e del relativo compenso al regime dell'onnicomprensività. 4. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999. 5. Le risorse di cui al comma 4, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali, sono utilizzate per incrementare, ai sensi dell'art.29 del CCNL del 23.12.1999, la retribuzione di risultato dei dirigenti, sulla base di criteri volti a valorizzare, in via prioritaria ed in misura prevalente, quella dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi. I suddetti criteri sono definiti dall'Ente, previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 22.2.2006. 6. Le risorse derivanti dall’applicazione del presente articolo sono integralmente destinate al finanziamento della retribuzione di risultato. 7. E' disapplicata dalla ...
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. 2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.
Onnicomprensività del trattamento economico. Le somme acquisite dagli Enti a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di omnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nei modi e termini di cui all’art. 32 del C.C.N.L. In particolare si differenzia nell’ambito di dette somme tra: a) quelle aventi carattere di stabilità e di continuità b) quelle aventi carattere episodico Relativamente alle prime si prevede che le risorse acquisite dall’ente siano destinate ad incrementare il valore della indennità di posizione della funzione dirigenziale cui afferiscono. Per quanto riguarda le seconde, essendo prive di carattere di stabilità e continuità, andranno ad incrementare, senza alcuna riduzione, la retribuzione di risultato del singolo dirigente che ha contribuito all’acquisizione dell’entrata.
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. Dopo il comma 5 dell’art. 41 del CCRL 19.03.2008 è inserito il seguente:
Onnicomprensività del trattamento economico. Dichiarazione congiunta 1 Dichiarazione congiunta 2 Dichiarazione congiunta 3
Onnicomprensività del trattamento economico. 9 Art. 19 - Norme di rinvio 10
Onnicomprensività del trattamento economico. 1) In applicazione al principio di omnicomprensione del trattamento economico dei dirigenti si stabilisce che tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al funzionamento dell'Ente rientrano nel trattamento economico previsto per i dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto circa le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999. 2) Rientrano pertanto tra le attività sopra indicate tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'Amministrazione di appartenenza e quindi anche la partecipazione a commissioni di concorso, gare o simili nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purchè rientranti nei compiti d'ufficio della posizione dirigenziale occupata. 3) Nel caso in cui i compensi siano riversati all'Amministrazione o da questa direttamente percepiti, faranno capo al Comune tutte le spese incluse quelle di tutela legale derivanti, anche in periodo successivo, al dirigente in relazione all'incarico svolto.
Onnicomprensività del trattamento economico. In specificazione a quanto previsto dal CCNL, si stabilisce che tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente rientrano nel trattamento economico previsto per i Dirigenti, fermo restando quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto circa le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e), cioè agli incentivi previsti dall'art. 37 del vigente CCNL (Avvocatura Comunale) e dall'art. 18 della Legge 109/94 (Legge Merloni), nonché degli incentivi derivanti a seguito di sponsorizzazioni o convenzionamento con Enti o soggetti privati/associazione senza fini di lucro. L'onnicomprensività delle voci che compongono la retribuzione dei dirigenti è una caratteristica essenziale della strategia retributiva dell'Ente. Xxxxxxxxx, perciò, fra le attività sopra indicate, tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza e quindi anche l'eventuale partecipazione a commissioni per concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei propri compiti d'ufficio. Le risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici, privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi di spesa, sono ripartite parzialmente sul fondo dirigenti, ad incremento della retribuzione di risultato, con i seguenti criteri: entità singola iniziativa sponsorizzata Quota dirigente interessato Fino a € 50.000,00 10,0% Per la cifra eccedente € 50.000,00 5,0% L’amministrazione, nell’atto di approvazione della convenzione per lo svolgimento di servizi a favore di enti pubblici o soggetti privati, su proposta motivata del dirigente del servizio interessato , stabilisce la misura percentuale degli introiti derivanti dalla convenzione che costituiscono economia di bilancio, detratte le spese di personale aggiuntive sostenute. La percentuale di risorse che vanno in economia di bilancio non può mai essere inferiore al 8%. Il direttore generale, su proposta del dirigente, stabilisce la ripartizione delle risorse destinate al fondo dei dipendenti e dei dirigenti in misura proporzionale al grado di parteci...
Onnicomprensività del trattamento economico. 1. I compensi spettanti ai dirigenti per svolgimento di incarichi conferiti dall’Amministrazione, quali commissioni di concorso, commissione di gara, commissioni di vigilanza, incarichi di docenza, o incarichi conferiti da terzi, su designazione dell’Amministrazione, quali arbitrati, salvi i casi di prestazione già liquidate dall’Amministrazione Comunale alla data di sottoscrizione del presente contratto, in coerenza con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall’art. 24, comma 30, del decreto legislativo n° 29 del 1993, confluiscono nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. 2. I predetti compensi vengono corrisposti ai dirigenti nella misura del 50% dell’importo complessivo stabilito per l’incarico fino a concorrenza del 50% del trattamento tabellare previsto dalle disposizioni contrattuali tempo per tempo vigenti. La parte residua del suddetto compenso viene destinata alla retribuzione di risultato di tutto il personale dirigente. 3. I compensi incentivanti corrisposti, nei limiti sopra determinati, non pregiudicano gli importi della retribuzione di risultato, dovuti sulla base dei processi di valutazione annuali, in favore dei dirigenti interessati.