Relazione istruttoria della domanda di aiuto Clausole campione

Relazione istruttoria della domanda di aiuto. Ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, per ogni domanda d’aiuto selezionata viene elaborata una relazione istruttoria da parte del funzionario incaricato che sintetizza gli esiti dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto e riporta l’importo della spesa ammissibile a contributo (Allegato 12). Dopo l’approvazione del progetto, al beneficiario viene inviata mediante posta elettronica certificata (pec) la comunicazione di concessione dell’aiuto. Per ciascuna domanda ammissibile la struttura competente comunica al beneficiario (Allegato 13): • i riferimenti alla selezione della domanda • i riferimenti al decreto del Direttore della Ripartizione Agricoltura con cui viene approvata la domanda di aiuto (concessione del finanziamento) • le eventuali prescrizioni tecniche (adempimenti, vincoli, impegni) connesse alle attività da realizzare: tempistiche di realizzazione del progetto, comunicazioni di eventuali varianti, impegni legati al mantenimento degli acquisti, obblighi di comunicazione delle variazioni • le informazioni sulle modalità di erogazione dell’aiuto (stati di avanzamento e saldi) • la modalità di rendicontazione delle spese di progetto • le disposizioni in materia di pubblicità • le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (codice CUP). Per ciascuna domanda non finanziabile, la struttura competente all’istruttoria comunica al richiedente l’esclusione dal finanziamento indicando: • i riferimenti al verbale della selezione • i motivi dell’esclusione dal finanziamento • il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).