Common use of Relazioni a livello di gruppo bancario Clause in Contracts

Relazioni a livello di gruppo bancario. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 22 – in unico grado – direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse. Il confronto – che non riguarda gli assetti retributivi – ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo comma. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l’Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo.

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Relazioni a livello di gruppo bancario. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 22 – in unico grado – direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse. Il confronto – che non riguarda gli assetti retributivi – ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo comma. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l’Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo. Per le aziende facenti parte di gruppo bancario, la capogruppo, che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse, e una delegazione ad hoc definita nel numero ed eventualmente integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, si incontreranno per definire, con specifico documento, le linee guida all’interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la contrattazione integrativa aziendale, anche al fine di fornire orientamenti e di perseguire processi di armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalle diverse aziende ancorchè prive di rappresentanze sindacali aziendali costituite. A tal fine, le parti possono individuare parametri e/o indicatori utili alla definizione di un Premio di risultato (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali e comunque in coerenza con le politiche del Gruppo, nonché specifici piani formativi di Gruppo.

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Relazioni a livello di gruppo bancario. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 22 – in unico grado – direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse. FEDERCASSE 12 Il confronto – che non riguarda gli assetti retributivi – ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo comma. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l’Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo. Per le aziende facenti parte di gruppo bancario, la capogruppo, che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse, e una delegazione ad hoc definita nel numero ed eventualmente integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, si incontreranno per definire, con specifico documento, le linee guida all’interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la contrattazione integrativa aziendale, anche al fine di fornire orientamenti e di perseguire processi di armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalle diverse aziende ancorchè prive di rappresentanze sindacali aziendali costituite. A tal fine, le parti possono individuare parametri e/o indicatori utili alla definizione di un Premio di risultato (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali e comunque in coerenza con le politiche del Gruppo, nonché specifici piani formativi di Gruppo.

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Relazioni a livello di gruppo bancario. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 22 – in unico grado – direttamente diret- tamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse. Il confronto – che non riguarda gli assetti retributivi – ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionalioccu- pazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenzacompe- tenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo secon- do comma. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l’Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo.

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Relazioni a livello di gruppo bancario. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 22 – in unico grado – direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse. Il confronto – che non riguarda gli assetti retributivi – ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo comma. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l’Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo.. Per le aziende facenti parte di gruppo bancario, la capogruppo, che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse, e una delegazione ad hoc definita nel numero ed eventualmente integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, si incontreranno per definire, con specifico documento, le linee guida all’interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la contrattazione integrativa aziendale, anche al fine di fornire orientamenti e di perseguire processi di armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalle diverse aziende ancorchè prive di rappresentanze sindacali aziendali costituite. A tal fine, le parti possono individuare parametri e/o indicatori utili alla definizione di un Premio di risultato (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali e comunque in coerenza con le politiche del Gruppo, nonché specifici piani formativi di Gruppo. EDERCASSE 11

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Relazioni a livello di gruppo bancario. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) – che prefigurino o meno tensioni occupazionali – che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 22 – in unico grado – direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse. Il confronto – che non riguarda gli assetti retributivi – ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo comma. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l’Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo.. Per le aziende facenti parte di gruppo bancario, la capogruppo, che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse, e una delegazione ad hoc definita nel numero ed eventualmente integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, si incontreranno per definire, con specifico documento, le linee guida all’interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la contrattazione integrativa aziendale, anche al fine di fornire orientamenti e di perseguire processi di armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalle diverse aziende ancorchè prive di rappresentanze sindacali aziendali costituite. A tal fine, le parti possono individuare parametri e/o indicatori utili alla definizione di un Premio di risultato (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali e comunque in coerenza con le politiche del Gruppo, nonché specifici piani formativi di Gruppo. FEDERCASSE 11

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