Common use of (Requisiti delle azioni) Clause in Contracts

(Requisiti delle azioni). 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 20 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; 2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. 2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 3. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

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Samples: Regolamento Dei Mercati Organizzati E Gestiti Da Borsa Italiana s.p.A.

(Requisiti delle azioni). 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazionequotazione delle azioni di SIIQ, lele azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 20 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; 2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 23%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99 con riferimento al numero delle azioni ordinarie e tenuto conto delle esenzioni di cui all’articolo 119-bis del Regolamento Consob 11971/99; nel caso di PMI, non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 5%; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. Ai soli fini di tale disposizione, si ha riguardo anche agli OICR di diritto estero non autorizzati alla commercializzazione in Italia. 2. Borsa Italiana si riserva di ritenere adeguata la ripartizione presso i soli investitori professionali se il valore di mercato delle azioni possedute dagli investitori oppure il numero degli stessi faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere comunque soddisfatte. 3. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato europeo o extracomunitario o derivino da una scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana valuta il requisito della sufficiente diffusione di cui al precedente comma 1, lettera b) tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie. 4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente commacomma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 3. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

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Samples: Regolamento Dei Mercati

(Requisiti delle azioni). 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, lele azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 20 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni di SIV con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico presso gli investitori professionali per almeno il 2535% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale: 1) . non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; 2) . non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 23%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99 con riferimento al numero delle azioni ordinarie e tenuto conto delle esenzioni di cui all’articolo 119-bis del Regolamento Consob 11971/99; nel caso di PMI, non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 5%; 3) . si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. Ai soli fini di tale disposizione, si ha riguardo anche agli OICR di diritto estero non autorizzati alla commercializzazione in Italia. 2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente commacomma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 3. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non Non possono essere ammesse categorie di azioni prive ammessi strumenti finanziari privi del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ordinarie se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

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Samples: Regolamento Dei Mercati

(Requisiti delle azioni). 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, lealle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno a 20 milioni 1 milione di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 2510% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando . In ogni caso il valore di mercato controvalore delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano diffuse deve essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicatapari ad almeno 750.000 euro. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-lock- up) di durata superiore ai a 6 mesi; 2) non si tiene in ogni caso conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, % salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo nell’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. 2. La diffusione delle azioni presso il pubblico deve essere realizzata attraverso l’offerta di un numero di azioni pari ad almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza. 3. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni di emittenti le cui azioni derivino da operazioni di scissione, a cui prenda parte una società quotata in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2. Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni. 4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotatenegoziate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 3. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

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Samples: Regolamento Dei Mercati Organizzati E Gestiti Da Borsa Italiana s.p.A.

(Requisiti delle azioni). 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, lele azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 20 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico presso gli investitori professionali oltre che presso gli investitori non professionali per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; 2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 23%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99 con riferimento al numero delle azioni ordinarie e tenuto conto delle esenzioni di cui all’articolo 119-bis del Regolamento Consob 11971/99; nel caso di PMI, non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 5%; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. Ai soli fini di tale disposizione, si ha riguardo anche agli OICR di diritto estero non autorizzati alla commercializzazione in Italia. 2. Borsa Italiana si riserva di ritenere adeguata la ripartizione presso i soli investitori professionali se il valore di mercato delle azioni possedute dagli investitori oppure il numero degli stessi faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere comunque soddisfatte. 3. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato europeo o extracomunitario o in un sistema multilaterale di negoziazione o derivino da una scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana valuta il requisito della sufficiente diffusione di cui al precedente comma 1, lettera b) tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie. Per le azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione, Borsa Italiana considera sussistente il requisito di cui al comma 1, lettera b), tenendo conto del flottante già presente sul mercato d’origine degli emittenti, laddove questo sia determinabile con criteri omogenei rispetto a quelli previsti al precedente comma 1, lettera b). Nel caso in cui ciò non sia possibile, Borsa Italiana considera sussistente il requisito di sufficiente diffusione di cui al comma 1, lettera b) quando l’andamento dei corsi e il volume degli scambi faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte. 4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente commacomma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 35. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione. 46. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. 7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non si applicano alle azioni delle Investment Companies di cui al Titolo 2.8 del Regolamento che chiedono l’ammissione sul mercato MTA, che può essere disposta solo a seguito del rilascio da parte dello sponsor di dichiarazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e d) e verificato il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera b). 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

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Samples: Regolamento Dei Mercati