REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico – organizzativo: A) Requisiti di carattere generale: A.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; A.2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; A.3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.; A.4. che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; A.5. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento, consorzio o GEIE, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; A.6. che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; A.7. che siano iscritte al Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’Impresa ha sede, per l’attività oggetto della gara o al Registro professionale equivalente per le imprese stabilite in altro stato membro; A.8. per le società cooperative italiane e per i soli consorzi di cooperative: l’iscrizione nell’ Albo delle società cooperative; B) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico – organizzativo: B.1. che abbiano conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2008-2009-2010 pari ad almeno euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) - XXX xxxxxxx, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; B.2. che abbiano conseguito un fatturato specifico, riferito agli esercizi 2008-2009-2010, per prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara, per un importo complessivo almeno pari a € 700.000,00 (settecentomila/00) - IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. La verifica del possesso del presente requisito minimo avverrà, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. 163/2006, mediante presentazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Napoli, di copia autentica dei bilanci di esercizio ovvero altri documenti comunque idonei a comprovare il possesso del suddetto requisito;
Requisiti per la partecipazione 1. Le borse di mobilità traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione nell’anno accademico 2020/2021 e nell’anno accademico 2021/2022 e regolarmente iscritti nell’anno accademico corrente. E’ altresì consentita la partecipazione degli studenti laureandi dell’a.a. 2020/21 secondo le seguenti condizioni: non potranno partecipare studenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già laureati. Gli studenti vincitori della selezione, invece, che dovessero laurearsi prima dello svolgimento del tirocinio avranno il tempo di 12 mesi dal conseguimento di laurea per completarlo. In ogni caso il tirocinio dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023. 2. Avere buona una buona conoscenza della lingua inglese, considerata dall'impresa ospitante come lingua veicolare (la conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare il tirocinio costituisce titolo preferenziale); tale conoscenza potrà essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti strumenti: - o certificato rilasciato da un Ente di certificazione internazionale che attesti almeno il livello minimo pari a B1, da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o esame universitario di livello minimo B1 sostenuto da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all’estero terminato da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); - o certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico Interfacoltà Università degli Studi di Enna "Kore" almeno di Livello B1; - superamento degli esami di lingua e traduzione – Lingua inglese per gli studenti iscritti o laureandi corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, laurea Magistrale in Studi Interculturali. - o autocertificazione attestante la conoscenza linguistica ed il corrispondente livello (es. B1, B2 ecc.). In tal caso l’ente coordinatore del progetto Mine Vaganti NGO si riserva comunque il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio o test. 3. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+ o di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. 4. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus per traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi (24 mesi per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 5. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.
Requisiti di partecipazione Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso della Laurea Magistrale appartenente alla classe (LM-4) Architettura e ingegneria edile-architettura o relative lauree equiparate o equipollenti ex lege o eventuali titoli equipollenti ex lege alla/e corrispondente/i laurea/e vecchio ordinamento1 Nel caso in cui il/i titolo/i di studio di cui sopra sia/siano stato/i conseguito/i all'estero, deve/devono essere titolo/i ufficiale/i del sistema universitario estero, rilasciato/i da un'istituzione ufficialmente riconosciuta nel sistema estero di riferimento. Con riferimento al titolo di laurea di cui al precedente paragrafo, laddove conseguito all'estero, questo deve essere equivalente, ai soli fini della selezione, per natura, per livello e corrispondenza disciplinare, al rispettivo titolo italiano sopra indicato e tale da consentire l'accesso ad un corso di Dottorato di Ricerca in Italia. L'equivalenza, per quanto concerne la corrispondenza disciplinare, viene dichiarata dal Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta l'attività di ricerca. Il D.I. 9.7.2009 relativo alle equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali è disponibile al seguente link: 1 xxxxx://xxx.xxxx.xx/XxxxXxxxx/0000.xxx I D.I. che sanciscono le equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici sono disponibili al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx
Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità
Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.
Sicurezza sul lavoro L’Azienda garantisce, in applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore, avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall’esercizio flessibile dell’attività di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni nel luogo prescelto per la prestazione ove correlati all’attività lavorativa e occorsi nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per il lavoro agile o la sede aziendale, ove il dipendente si rechi in Azienda per parte del suo orario di lavoro. Qualora si verificasse la necessità di svolgere la propria attività in modalità agile in una sede differente da quella scelta, questa dovrà essere comunicata al Direttore e/o Dirigente della Struttura di appartenenza, con un anticipo di almeno 24 ore prima. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sarà regolamentata dalle vigenti disposizioni INAIL (circolare n. 48 del 2 novembre 2017). Il dipendente collabora diligentemente con l’Azienda al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. Il dipendente, in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile , deve sottoscrivere l’informativa (Allegato C al presente regolamento), che deve essere allegata all’accordo individuale, contenente l’indicazione dei rischi generali e di quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Detta informativa deve essere sottoscritta altresì dal Datore di Lavoro Delegato ai sensi della citata normativa e dal RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). L’Azienda non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’informativa. L’Azienda, inoltre, sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone procurati da un uso improprio delle apparecchiature eventualmente assegnate. La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce motivo di recesso immediato.