Common use of Residenti Clause in Contracts

Residenti. 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Residenti. 1. Ai fini del della presente AccordoConvenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta nello stesso Statoimposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili assoggettate ad imposta in questo detto Stato soltanto per il reddito derivante che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di ha un'abitazione permanente. Quando ; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Statientrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un abitazione ha un'abitazione permanente in alcuno degli StatiStati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli StatiStati contraenti, ovvero o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano faranno del loro meglio per determinare risolvere la questione di comune accordo se la con particolare riguardo alla sede centrale di sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona possa essere non è considerata o meno come la vera sede residente di direzione effettivaalcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell'articolo 26.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Residenti. 1. Ai fini del della presente AccordoConvenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione ha una abitazione permanente. Quando ; se essa dispone di un'abitazione una abitazione permanente in ciascuno degli Statientrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un abitazione ha un'abitazione permanente in alcuno degli StatiStati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha i criteri che precedono non permettono di determinare lo Stato contraente di cui la nazionalità di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essipersone è residente, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Residenti. 1. Ai fini del della presente AccordoConvenzione, l'espressione «residente di uno Stato stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione ha una abitazione permanente. Quando essa ; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Statientrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un ha una abitazione permanente in alcuno degli StatiStati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli StatiStati contraenti, ovvero o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.

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