Franchigie. Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da
Franchigie. Le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nella Tabella delle Garanzie (Allegato 1 al presente documento).
Franchigie. Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio: ❑ 3% fino ad Euro 250.000,00; ❑ 5% da Euro 250.000,01 ad Euro 500.000,00; ❑ 10% oltre Euro 500.000,00. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigie. Per tutti i pacchetti assicurativi descritti, le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell’Allegato 1: Tabella delle Garanzie.
Franchigie. Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annullamento a seguito di malattia o infortunio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte dell'assicurato o del compagno di viaggio, oppure a seguito di decesso delle persone di cui al punto 1); in tutti gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.
Franchigie. Le singole sezioni di polizza possono prevedere la liquidazione del sinistro previa Applicazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni.
Franchigie. La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato, solitamente espressa in cifra fissa, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata o in giorni. Danno: € 1.000,00 Franchigia: € 200,00, Somma spettante all’Assicurato così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00 Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00 Giorni di Ricovero con o senza intervento chirurgico: 8 giorni Franchigia: 2 giorni L’Assicurato riceverà un indennizzo per: 8 giorni – 2 giorni = 6 giorni di Ricovero ! Scoperti Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Danno = € 10.000,00; Percentuale di scoperto prevista = 10%; Scoperto in cifra fissa = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; Somma spettante all'Assicurato = € 10.000,00 (danno) – € 1.000,00 (scoperto) = € 9.000,00 ! Massimali Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Danno: € 3.000,00 Massimale previsto: € 1.000,00 > L’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino a € 1.000,00 Rimane a carico dell’Assicurato: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 ! Limiti di indennizzo I limiti di indennizzo rappresentano il massimo indennizzabile fino a concorrenza del quali la Società si impegna a prestare la garanzia. Giorni di Ricovero con o senza intervento chirurgico: 100 giorni Limite di indennizzo: 80 giorni Periodo indennizzabile: 80 giorni La Società è tenuta al pagamento dell’Indennità da Ricovero per soli 80 giorni; gli eccedenti 20 giorni di pagamento di Indennità giornaliera restano a carico dell’Assicurato. ! Rivalsa La società rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione che le compete. Nelle tabelle sottostanti, per ciascuna categoria di lavoratori assicurabili, si fornisce un’indicazione sintetica dell’esistenza di scoperti, franchigie e sottolimiti avendo riguardo alla prestazione di maggior rilievo. FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI Rimborso prestazioni ospedaliere franchigia 2gg, max 200 dim...
Franchigie. Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri.
Franchigie. L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia come da Accordo Quadro sottoscritto fra le Parti.
Franchigie. Se è stata convenuta una franchigia, una eventuale limitazione della prestazione si applicherà solo dopo detrazione della franchigia.