RESIDENZA. Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
RESIDENZA. (1) Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato Contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. Inoltre, nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, o da un trust, tale espressione si applica soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone o trust è imponibile in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.
(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati si adoperano per risolvere la questione di comune accordo.
(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
RESIDENZA. CITTADINANZA (VIA E N. CIVICO) C.A.P. E LOCALITÀ PROV. STATO PASSAPORTO ADERENTE C.IDENT. DATA PATENTE GUIDA LUOGO ESTREMI LIBR.PENS.
RESIDENZA. Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RESIDENZA. Il personale ha l’obbligo di comunicare la propria residenza e domicilio (se diverso) e gli eventuali mutamenti entro 48 ore dall’intervenuta variazione.
RESIDENZA. Luogo in cui il Proprietario od il Locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
RESIDENZA. Luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RESIDENZA. Luogo in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, in cui il l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RESIDENZA. Per le garanzie “Assistenza” e “Assicurazione” si considera "residenza" il luogo di dimora principale e abituale in Francia, nei DOM-ROM, nelle COM, nelle collettività sui generis o in Europa. In caso di controversia si considererà come residenza il domicilio fiscale. DOM-ROM, COM e collettività sui generis Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Réunion, Polinesia francese, Saint Xxxxxx e Miquelon, Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Xxxxxx, Saint Barthelemy, Nuova Caledonia.
RESIDENZA. Il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente, in Italia, come risulta dal certificato anagrafico.