Common use of RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA Clause in Contracts

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1% del valore stimato del lotto a cui partecipa. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. L’offerta dovrà essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di sconto che sarà applicata sulle voci di prezzo contenute nell'Elenco Prezzi allegato al capitolato descrittivo e prestazionale. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre numeri decimali; nel caso in cui vengano inseriti più numeri decimali si prenderanno in considerazione i primi tre numeri senza effettuare alcuna forma di arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta, redatta su carta legale, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello C), dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d’impresa: Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.

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RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e e ss.mm.ii. (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). La cauzione garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. Ai sensi dell’art. 83, c. comma 9 del D.Lvo D.Lgs. n. 50/1650/2016 (e ss.mm.ii.), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la in caso di mancanza, l'incompletezza incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisitielementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1% del valore stimato del lotto a cui partecipa. In tal casoeconomica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. L’offerta dovrà essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di sconto che sarà applicata sulle voci di prezzo contenute nell'Elenco Prezzi allegato al capitolato descrittivo e prestazionale. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre numeri decimali; nel caso in cui vengano inseriti più numeri decimali si prenderanno in considerazione i primi tre numeri senza effettuare alcuna forma di arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta, redatta su carta legale, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello C), dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d’impresa: Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.

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RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/1650/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioSOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare la in caso di mancanza, l'incompletezza incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisitielementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1% del valore stimato del lotto a cui partecipa. In tal casoeconomica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. stessa Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. L’offerta dovrà La presente busta deve contenere una relazione per le prestazioni oggetto dell’accordo composta da un elaborato di massimo 30 pagine formato A4 (solo fronte); non saranno considerati eventuali allegati allo stesso o rimandi ad altri documenti. L’elaborato suddetto deve essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di sconto che sarà applicata sulle voci di prezzo contenute nell'Elenco Prezzi allegato articolato nei seguenti capitoli, fermo restando quanto previsto nelle specifiche tecniche allegate al capitolato descrittivo e prestazionale. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre numeri decimali; nel caso in cui vengano inseriti più numeri decimali si prenderanno in considerazione i primi tre numeri senza effettuare alcuna forma di arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta, redatta su carta legale, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello C), dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d’impresa: Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.dell’accordo quadro:

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RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,10,5% del valore stimato del lotto dell’importo previsto per i lotti a cui partecipa. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. L’offerta dovrà essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di sconto sconto, per ogni singolo Lotto, che sarà applicata sulle voci di prezzo contenute nell'Elenco Prezzi allegato al capitolato descrittivo e prestazionale. nell'allegato Modello C. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre numeri decimali; nel caso in cui vengano inseriti più numeri decimali si prenderanno in considerazione i primi tre numeri senza effettuare alcuna forma di arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta, redatta su carta legale, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello C), dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d’impresa: Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.

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RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. L’istanza In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di ammissione agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; N.B. 1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla gara copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). La cauzione garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1% del valore stimato del lotto a cui partecipa. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Tale busta A) Il modello “Offerta Economica” dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. L’offerta dovrà essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di sconto che sarà applicata sulle voci di prezzo contenute nell'Elenco Prezzi allegato al capitolato descrittivo e prestazionale. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre numeri decimali; nel caso in cui vengano inseriti più numeri decimali si prenderanno in considerazione i primi tre numeri senza effettuare alcuna forma di arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta, redatta su carta legale, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello C), dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d’impresa: Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.)

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Samples: Disciplinare Di Gara Di Procedura Aperta

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 8038, c. comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i. deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 8038, comma 31, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i. (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. La dichiarazione di subappalto, subappalto ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante del dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. Ai sensi dell’art. 8338, c. 9 2bis del D.Lvo n. 50/16163/06 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoriocome introdotto dall’art. In particolare 39, c. 1 del DL 24.6.2014, n. 90, convertito nella L.11.8.2014 n. 114, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, cui al comma 2 dell’art. 38 citato obbliga il concorrente che vi ha dato causa, causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,1pari allo 0,2% del valore stimato del lotto a della gara, il cui partecipaversamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi Ai fini di irregolarità formaliquanto sopra, ovvero in combinato disposto tra l’art. 38 c. 2 bis e l’art. 46 c. 1 ter del D.Lgs. 163/06, sono da ritenersi essenziali gli elementi e le dichiarazioni, anche di mancanza soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base al presente disciplinare di gara, al bando ed alla legge vigente. Il versamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, pena esclusione del concorrente dalla gara, deve essere effettuato dall’operatore stesso, entro i dieci giorni indicati contestualmente alla consegna dei documenti richiesti ad integrazione o incompletezza di regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla gara. Nel caso in cui non essenziali, venga pagata la stazione appaltante ne richiede comunque sanzione nel termine indicato la regolarizzazione con S.A attiverà la procedura di cui al periodo precedente, ma incameramento della cauzione provvisoria e qualora il garante non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso provveda entro i quindici giorni si procederà all’esclusione della ditta dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze Nel caso in cui il garante provveda al pagamento di quanto richiesto dalla S.A. l’operatore economico, qualora aggiudicatario provvisorio della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessagara, prima dell’aggiudicazione definitiva e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, dovrà reintegrare la cauzione provvisoria sino all’ammontare previsto per la partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. L’offerta dovrà La presente busta deve contenere una Relazione per le prestazioni oggetto dell’accordo composto da un elaborato di massimo 50 pagine formato A4 (solo fronte), carattere Arial 10; non saranno considerati eventuali allegati allo stesso o rimandi ad altri documenti. L’elaborato suddetto deve essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di sconto che sarà applicata sulle voci di prezzo contenute nell'Elenco Prezzi allegato articolato nei seguenti capitoli, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 3.9 delle specifiche tecniche allegate al capitolato descrittivo e prestazionale. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre numeri decimali; nel caso in cui vengano inseriti più numeri decimali si prenderanno in considerazione i primi tre numeri senza effettuare alcuna forma di arrotondamento. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta, redatta su carta legale, utilizzando preferibilmente l’allegato Modello C), dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Rete d’impresa: Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.dell’accordo quadro:

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