PUBBLICITA’ Clausole campione

PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata: 10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand; 10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate; 10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore; 10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante: 10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari; 10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta; 10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richie...
PUBBLICITA’. Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web dell’AICS e della Sede AICS di Tunisi.
PUBBLICITA’. 1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita'; b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
PUBBLICITA’. In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest’ultimo.
PUBBLICITA’. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione.
PUBBLICITA’. 1 E’ consentita la pubblicità commerciale negli appositi spazi presenti nell’impianto sportivo, purché regolarmente autorizzata dal Comune e previo pagamento all’Amministrazione Comunale dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissioni determinato dal competente ufficio comunale. 2 Inoltre, per far fronte agli oneri gestionali, sono consentite altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto sportivo, alle stesse condizioni del precedente comma e purché preventivamente autorizzate dall’Amministrazione. 3 In linea generale si stabilisce comunque che:
PUBBLICITA’. Il presente bando viene pubblicato:
PUBBLICITA’. 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.
PUBBLICITA’. 1 La pubblicità commerciale è consentita esclusivamente negli appositi spazi presenti all’interno dell’impianto sportivo e sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord, purché regolarmente autorizzata dal Comune e supportata dal pagamento allo stesso Comune dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissioni. 2 Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, alle stesse condizioni del precedente comma. 3 In linea generale si stabilisce che: a) ogniqualvolta la Concessionaria intenda esporre manufatti pubblicitari, deve trasmettere al Comune, con almeno tre giorni di preavviso, una relazione che descriva la collocazione, la tipologia e l’estensione di tali manufatti, nonché l’oggetto della pubblicità, unitamente alle ricevute di pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1; b) il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto e usato come arma impropria; c) la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. 4 La Concessionaria deve riservare al Comune un giro rotor di 80 metri in seconda fila di fronte alle postazioni televisive della tribuna A e deve esporre il logo del Comune sui pannelli per le interviste televisive (cosiddetti “backdrop”) in posizione a favore delle telecamere, sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord e sulle proprie riviste ufficiali. In occasione di ogni evento sportivo la Concessionaria deve trasmettere sullo schermo elettronico almeno tre messaggi della durata di almeno tre minuti ciascuno, a contenuto esclusivamente istituzionale; due messaggi devono essere trasmessi nel corso dei 30 minuti precedenti l’inizio dell’evento ed il terzo messaggio nel corso dell’intervallo tra i due tempi di gioco. 5 Il Comune si riserva il salone d’ingresso agli uffici comunali ed alla tribuna A presente al piano terra, per le esposizioni pubblicitarie a carattere istituzionale.
PUBBLICITA’. Ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) in home page, nella sezione “Bandi di gara”, sul sito della Centrale di Committenza Regionale (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇) nella sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Osservatorio Contratti Pubblici” (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) e sul sito della Centrale di Committenza Regionale (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). Ai sensi dell’art. 72, comma 1, del Codice, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data 28/09/2020. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto, di cui all’art. 98 del Codice, sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice, nonché come previsto dall’art. 2, punto 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, il Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice, nonché come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, il Bando è altresì pubblicato per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice, nonché dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione.