PUBBLICITA’ Clausole campione

PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
PUBBLICITA’. Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web dell’AICS e della Sede AICS di Tunisi.
PUBBLICITA’. 1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
PUBBLICITA’. 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte I, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
PUBBLICITA’. 1 E’ consentita la pubblicità commerciale negli appositi spazi presenti nell’impianto sportivo, purché regolarmente autorizzata dal Comune e previo pagamento all’Amministrazione Comunale dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissioni determinato dal competente ufficio comunale.
PUBBLICITA’. In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest’ultimo.
PUBBLICITA’. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione.
PUBBLICITA’. Il Concessionario ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica fissa o mobile, fonica e di altro tipo all’interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con il Concessionario, può essere esercitata anche dalle Società Sportive e/o Associazioni sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi, con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Per il caso in cui esse esercitino tale facoltà, il Concessionario può richiedere alle stesse un indennizzo forfettario annuo di € 300,00. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.
PUBBLICITA’. Ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx0xxx.xx) in home page, nella sezione “Bandi di gara”, sul sito della Centrale di Committenza Regionale (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) nella sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Osservatorio Contratti Pubblici” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx0xxx.xx) e sul sito della Centrale di Committenza Regionale (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx). Ai sensi dell’art. 72, comma 1, del Codice, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data 28/09/2020. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto, di cui all’art. 98 del Codice, sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice, nonché come previsto dall’art. 2, punto 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, il Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice, nonché come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, il Bando è altresì pubblicato per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4 e 216, comma 11 del Codice, nonché dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione.
PUBBLICITA’. Il presente avviso viene pubblicato sul portale eAppalti FVG nella sezione “Bandi e Avvisi”, sul profilo del committente (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/) - sez. bandi di gara e contratti, nel rispetto delle Linee Guida n.1 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 973 del 14.09.2016, e aggiornate al D. Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio n.138 del 21 febbraio 2018 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.