Common use of Retribuzione e sue definizioni Clause in Contracts

Retribuzione e sue definizioni. 1. Il trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmente. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie di cui all’art. 53; b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 7. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 8. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili per 156. 9. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.

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Retribuzione e sue definizioni. 1. Il La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmenteerogazione. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: mensile che è costituita dal valore economico tabellare mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie previsto per la posizione iniziale di cui all’art. 53;ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001. b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all’ art. 30, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall’indennità integrativa speciale di cui alla tabella allegato 2 al presente contratto; c) Retribuzione individuale mensile: mensile che è costituita dalla retribuzione base mensilemensile di cui alla lettera b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione dalla indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 20 del CCNL 7 aprile 1999 ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati;, corrisposti per tredici mensilità. cd) retribuzione Retribuzione globale di fatto, annuale o mensilefatto annuale: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimentoriferimento non ricomprese nella lettera b); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 73. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativocui al comma 2 per 26. 84. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è fissato in 151. 95. La Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensiliod oraria.

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Retribuzione e sue definizioni. 1. Il La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmenteerogazione. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione Retribuzione base mensile: è costituita dal trattamento economico tabellare mensile di assunzione, dall’indennità di amministrazione e, successivamente, dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie della posizione economica di appartenenza del dipendente così come prevista in ciascuna categoria di cui all’artall'art. 5384 e dall'indennità integrativa speciale; b) retribuzione Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale differenziale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione dalla indennità di posizione organizzativa e da professionale di cui all'art. 27 nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatidenominati in godimento, ove spettanti; c) retribuzione Retribuzione globale di fatto, annuale o mensileannuale: è costituita dall’importo dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della la tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno nell'anno di riferimentoriferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 73. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di lavorocui al comma 2, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativolettera “ b “, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativoper 30. 84. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le corrispondenti retribuzioni voci ricomprese nella retribuzione base mensili per 156mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di ciascuna categoria di cui all'art. 84 e dall'indennità integrativa speciale. 9. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Retribuzione e sue definizioni. 1. Il La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità accessorio per la quali la contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità temporali di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmenteerogazione. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è , costituita dal valore economico tabellare mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie di cui all’art. 53per la qualifica dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001; b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett. a) e dall’indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2; c) retribuzione individuale mensile, costituita da: - retribuzione base mensile di anzianitàcui alla lett. b); - indennità di specificità medica; - retribuzione di posizione comprensiva della maggiorazione di cui all’art. 39, dall’elemento distinto della retribuzione e da comma 9 del CCNL 8 giugno 2000; - indennità di esclusività di rapporto; - altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;, corrisposti per 13 mensilità; - retribuzione individuale di anzianità; - indennità di struttura complessa di all’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento. cd) retribuzione globale di fattofatto annuale, annuale o mensile: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità12 mensilità di cui alla lett. c), cui alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l’importo annuo della retribuzione variabile di risultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell’anno di riferimentoriferimento non ricomprese nella precedente lett. c) ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 73. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativocui al comma 2 per 26. 84. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili di cui al comma 2 per 156. 95. La Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 ed oraria. 6. Per i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2 comprendono le voci corrispondenti retribuzioni individuali mensilidi loro spettanza secondo l’indicazione degli articoli da 43 a 47 del CCNL 8 giugno 2000.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro

Retribuzione e sue definizioni. 1. ) Il trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 13 mensilità di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmente. 2. ) Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattualeRetribuzione tabellare secondo quanto previsto dalla tabella n.1 ; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno Assegni ad personam laddove esistente.esistenti; 3. ) Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanalestraordinario; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasfertadiaria e compensi addizionali; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. Ai fini del presente contratto: - Per retribuzione base annuale si intende: trattamento annuo tabellare spettante in base alla tabella n.1 e assegno ad personam annuale; - Per retribuzione base mensile si intende: la retribuzione annuale diviso tredici; - Per retribuzione base settimanale si intende: la retribuzione mensile diviso 4,33; - Per retribuzione base oraria si intende: la retribuzione annuale diviso 1.872; - Per retribuzione base giornaliera si intende: la retribuzione oraria moltiplicata per 7,20. La retribuzione è corrisposta entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, indiretta sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) La retribuzione base mensile: tabellare mensile è costituita dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie fasce retributive previste dalle tabelle di cui all’art. 53alla tabella n.1; b) retribuzione Retribuzione individuale mensile: mensile è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione tabellare mensile e da altri eventuali assegni personali dall’eventuale assegno ad personam a carattere fisso e continuativo comunque denominatidenominato; c) La retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: , è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità, cui si aggiunge il rateo della la tredicesima mensilità o il suo rateo, nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado Ai fini del calcolo dell’anzianità , il requisito per l’acquisizione della fascia retributiva superiore di cui all’art. 58 e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnateda quanto previsto dal presente articolo, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolaridecorre dall’01.01.2013. 6. Il personale inquadrato A cadenza annuale al maturare dell’anno di permanenza nella categoria D, mantiene l’indennità fascia retributiva il lavoratore acquisisce il diritto ad un elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad un quarto del valore del differenziale tra la fascia di funzione in godimento alla data appartenenza e quella immediatamente successiva. Detti elementi sono riassorbiti al raggiungimento del quarto anno di sottoscrizione del presente CCNLpermanenza nel livello con l’acquisizione della fascia economica superiore. 7. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 8. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili per 156. 9. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Retribuzione e sue definizioni. 1. Il trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmente. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione -retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione -retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.R.l.A.) laddove esistente; • assegno -assegno "ad personam personam" laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento Elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dei parametri retributivi retribuitivi previsti all’interno all'interno delle categorie di cui all’artall'art. 53; b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento dall'Elemento distinto della retribuzione e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza all'importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità l'indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 7c.c.n.l. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. 8. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili per 156. 9. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.

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Retribuzione e sue definizioni. 1. Il La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità accessorio per la quali sono previste diverse modalita' temporali di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmenteerogazione. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è , costituita dal valore economico dallo stipendio tabellare mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie di cui all’art. 53;per la qualifica dirigenziale. b) retribuzione individuale mensile, costituita da: è costituita dalla retribuzione base mensilemensile di cui alla lettera a); indennita' di specificita' medico - veterinaria; retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa e variabile) compresa la maggiorazione prevista per l'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, dalla retribuzione individuale ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse; indennita' di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione e da esclusivita' per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante; altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;, corrisposti per tredici mensilita'; retribuzione individuale di anzianita' ove acquisita; indennita' per incarico di direzione di struttura complessa ove spettante. Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento. c) retribuzione globale di fattofatto annuale, annuale o mensile: è costituita dall’importo dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilitàmensilita' di cui alla lettera b), cui alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo mensilita' per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile di risultato e delle indennità indennita' contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell’anno nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.riferimento non ricomprese nella precedente lettera b); 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 73. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativocui al comma 2 per 26. 84. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili di cui al comma 2 per 156. 95. La Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensilied oraria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione e sue definizioni. 1. Il La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmenteerogazione. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è costituita dal trattamento economico tabellare mensile di assunzione, dal- l’indennità di amministrazione e, successivamente, dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie della posizione economica di ap- partenenza del dipendente così come prevista in ciascuna categoria di cui all’art. 5384 e dall’indennità integrativa speciale; b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale diffe- renziale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione dalla indennità di posizione organizzativa e da altri professionale di cui all’art. 27 nonché dagli al- tri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominatidenominati in godimento, ove spettanti; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensileannuale: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della la tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno nel- l’anno di riferimentoriferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 73. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di lavorocui al comma 2, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativolettera “b”, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativoper 30. 84. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le corrispondenti retribuzioni voci ricomprese nella retribuzione base mensili per 156mensile, co- stituite dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all’interno di ciascuna cate- goria di cui all’art. 84 e dall’indennità integrativa speciale. 9. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Retribuzione e sue definizioni. 1. Il La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmenteamministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione. 2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono: • retribuzione base, o minimo contrattuale; • retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente; • assegno ad personam laddove esistente. 3. Ulteriori elementi della retribuzione sono: a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale; b) compenso incentivante la produttività; c) indennità di trasferta; d) indennità di trasferimento; e) compenso per lavoro straordinario; f) indennità di funzione; g) eventuale superminimo; h) elemento distinto della retribuzione; i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute. 4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione : ▪ Retribuzione base mensile: è costituita dal trattamento economico iniziale mensile di assunzione e, successivamente, dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all’interno delle categorie della fascia retributiva di appartenenza del dipendente così come prevista in ciascuna area di cui all’art. 53; b79 (Sviluppi economici all’interno delle aree) retribuzione – e dall’indennità integrativa speciale, fino al suo conglobamento; ▪ Retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento distinto della retribuzione dalla indennità di posizione organizzativa e da professionale di cui all’art. 28 ( Retribuzione di posizione e di risultato), ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione denominati in godimento; ▪ Retribuzione globale di fatto, annuale o mensileannuale: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali contrattuali, comunque denominate, percepite nell’anno di riferimentoriferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo. 5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari. 6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l’indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL. 73. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di lavorocui al comma 2, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativoprimo alinea, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativoper 30. 84. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le corrispondenti retribuzioni voci ricomprese nella retribuzione base mensili per 156. 9mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle fasce retributive previste all’interno di ciascuna area di cui all’art. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.79 (Sviluppi economici all’interno delle aree) – e dall’indennità integrativa speciale, sino alla data del suo conglobamento secondo quanto stabilito dal comma 2, primo alinea. CCNL_PCM_definitivo.doc

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro