Common use of Retribuzione e sue definizioni Clause in Contracts

Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue. 2. La retribuzione base parametrale mensile è stabilita nella tabella posta in calce al pre- sente articolo.5 3. La retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi tassativi: a) la retribuzione base parametrale di cui al comma 2; b) gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 30; c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale; d) l’eventuale assegno ad personam. 4. La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi tassativi: a) la retribuzione individuale di cui al comma 3; b) l’indennità di funzione prevista per i Quadri; c) l’indennità integrativa di cui all’art. 32, lettera L), per 12 mensilità; d) l’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, pari a euro 10,33 per 13 mensilità. Le aziende che, ai sensi dell’art. 12, p. 3 del CCNL 31.10.1995, hanno computato nella retri- buzione individuale anche l’indennità speciale aziendale, istituita dal CCNL 17.5.1976, come integrata dalla dichiarazione a verbale di cui al CCNL 28.2.1980, continueranno a corrispon- derla ai lavoratori in servizio alla data del 30.4.2003. Per il personale assunto alla data del 1° maggio 2003 la problematica relativa all’automatica estensione della suddetta indennità sarà oggetto di trattativa aziendale.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue. 2. La retribuzione base parametrale mensile è stabilita nella tabella posta in calce al pre- sente presente articolo.5 3. La retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi tassativi: a) la retribuzione base parametrale di cui al comma 2; b) gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 30; c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale; d) l’eventuale assegno ad personam. 4. La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi tassativi: a) la retribuzione individuale di cui al comma 3; b) l’indennità di funzione prevista per i Quadri; c) l’indennità integrativa di cui all’art. 32, lettera L), per 12 mensilità; d) l’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, pari a euro 10,33 per 13 mensilità. Le aziende che, ai sensi dell’art. 12, p. 3 del CCNL 31.10.1995, hanno computato nella retri- buzione retribuzione individuale anche l’indennità speciale aziendale, istituita dal CCNL 17.5.1976, come integrata dalla dichiarazione a verbale di cui al CCNL 28.2.1980, continueranno a corrispon- derla corrisponderla ai lavoratori in servizio alla data del 30.4.2003. Per il personale assunto alla data del 1° maggio 2003 la problematica relativa all’automatica estensione della suddetta indennità sarà oggetto di trattativa aziendale. Con riferimento agli istituti disciplinati dal presente CCNL, le basi di calcolo per l’erogazione dei relativi trattamenti sono costituite dalle retribuzioni come di seguito specificate. a) La retribuzione base parametrale mensile, di cui al comma 2 del presente articolo, è utile, come base di calcolo, ai fini dei trattamenti per:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro