Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione. 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area e dall'indennità integrativa speciale. b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 42, il suddetto divisore è fissato in 151.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal CNELdall’ente, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di ente prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area categoria e dall'indennità integrativa speciale.
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall’importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’artall'art. 42, 41 il suddetto valore del divisore è fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 26.
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Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal CNELFormez PA, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo l'ultimo giorno del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede preveda diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste ciascuna posizione economica prevista all’interno di ciascuna area e dall'indennità integrativa speciale.area;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla dall’elemento retributivo individuale e ricomprende l’eventuale retribuzione individuale di anzianità e oltre al differenziale per il passaggio da altri eventuali assegni personali A.6 a carattere fisso e continuativo comunque denominatiB.1;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensileannuale: è costituita dall’importo dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzospese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156.
4. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 42, il suddetto divisore è fissato in 151La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.
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Retribuzione e sue definizioni. 1. Il trattamento economico annuale è suddiviso in 14 mensilità e la retribuzione viene corrisposta mensilmente.
2. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzionedefinita come segue:
a) retribuzione base mensile: è base, costituita dal valore economico mensile dai valori tabellari mensili, comprensivi dell’indennità di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area contingenza, comunque denominata, come riportati nelle tabelle A e dall'indennità integrativa specialeB riportate in Appendice.
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla con la quale si intende la retribuzione base mensile, incrementata dall’eventuale indennità di staff/responsabilità/coordinamento o di funzione, dal maturato di anzianità, dalla retribuzione individuale progressione di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati“ad personam”;
c) retribuzione globale di fattofatto mensile o annuale, annuale o mensile: è costituita dall’importo con la quale si intende la somma della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno quote di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.competenze aggiuntive per 13^ e 14^.
3. La L’importo giornaliero della retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 26 la retribuzione base.
4. L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione base per 156.
5. Per il personale che fruisce In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della riduzione di orario di cui all’art. 42durata della prestazione lavorativa non esplicata, il suddetto divisore è fissato in 151facendosi riferimento ai parametri retributivi giornalieri e orari come determinati nei commi 3 e 4.
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Retribuzione e sue definizioni. 1. Il trattamento economico annuale è suddiviso in 14 mensilità e la retribuzione viene corrisposta mensilmente.
2. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzionedefinita come segue:
a) retribuzione base mensile: è base, costituita dal valore economico mensile dai valori tabellari mensili, comprensivi dell’indennità di tutte le posizioni previste all’interno di ciascuna area contingenza, comunque denominata, come riportati nelle tabelle A e dall'indennità integrativa specialeB riportate in Appendice.
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla con la quale si intende la retribuzione base mensile, incrementata dall’eventuale indennità di staff/responsabilità/coordinamento o di funzione, dal maturato di anzianità, dalla retribuzione individuale progressione di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati“ad personam”;
c) retribuzione globale di fattofatto mensile o annuale, annuale o mensile: è costituita dall’importo con la quale si intende la somma della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno quote di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.competenze aggiuntive per 13^ e 14^.
3. La L’importo giornaliero della retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 26 la retribuzione base.
4. L’importo orario della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione base per 156.
5. Per il personale che fruisce In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della riduzione di orario di cui all’artdurata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi giornalieri e orari come determinati nei commi 3. 42, il suddetto divisore è fissato in 151e 4.
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