Revisore esterno Clausole campione

Revisore esterno. 1. Il Soggetto Esecutore si impegna ad individuare il proprio revisore con una procedura di evidenza pubblica comunicandone i dati all’AICS; 2. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dalle Procedure Generali dell’AICS e completa la certificazione contabile con l’espletamento degli incarichi di controllo e verifica dei parametri di impatto, efficacia, efficienza rispetto delle procedure dell’AICS e dell’Ente Esecutore, come previsto nelle Procedure Generali dell’AICS e dal Vademecum del Revisore esterno; 3. L’Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite posta elettronica certificata, qualsiasi cambiamento motivato intervenuto in merito.
Revisore esterno. 25.1 L’assemblea ordinaria degli azionisti incaricherà un’organizzazione in cui collaborano dottori commercialisti, come indicato all’art. 2:393, comma ▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇ revisore esterno) per la disamina del bilancio di esercizio redatto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2:393, comma 3, del codice civile olandese. 25.2 Il revisore esterno è autorizzato ad esaminare tutti i libri e i documenti della Società e ha il divieto di divulgare qualsiasi informazione in essi mostrata o comunicata allo stesso in relazione all’attività della Società, salvo ove richiesto al fine di adempiere al proprio mandato. La sua remunerazione è a carico della Società. 25.3 Il revisore esterno presenterà una relazione al consiglio di amministrazione in merito al proprio esame. Tale relazione dovrà quantomeno includere i risultati in merito all’affidabilità e alla continuità del sistema automatizzato di trattamento dei dati. 25.4 Il revisore esterno redigerà una relazione in merito ai risultati della propria revisione sull’accuratezza del bilancio di esercizio. 25.5 Il bilancio di esercizio non può essere approvato se l’assemblea ordinaria non ha potuto esaminare la relazione del revisore esterno, che deve essere allegata al bilancio di esercizio, salvo laddove le informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio indichino il motivo legittimo di tale omissione.
Revisore esterno. 1.[Per ET]: Per le attività di revisione dell’Iniziativa l’Ente Esecutore, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13.2 delle Procedure Generali, si impegna a comunicare all’AICS entro 120 giorni dalla stipula della Convenzione, tramite PEC, i dati [nome e cognome, recapito e PEC] del Revisore esterno iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. dal [...] con numero [...] e/o iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal [...] con numero [...]. 1.[Per OSC]: Per le attività di revisione dell’Iniziativa, il Soggetto Esecutore dichiara di avere individuato, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13.2 delle Procedure Generali, il seguente Revisore esterno: [nome e cognome, recapito e PEC], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. dal [...] con numero [...] e/o iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal [...] con numero [...].
Revisore esterno. La società di Revisione incaricata della revisione legale della Compagnia è B.D.O. Italia S.p.A., con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇.▇▇▇.▇▇; tel +▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇). Si precisa che il contratto di revisione è stato stipulato a partire dall’anno 2012 con una durata prevista pari a nove anni.
Revisore esterno. 1. L’Ente Esecutore si impegna a comunicare all’AICS, tramite PEC, i dati del Revisore Contabile individuato, nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 11 del Manuale di Rendicontazione per le attività di revisione dell’Iniziativa AID 013009/01/0 2. Il Revisore Contabile deve essere contrattualizzato dall’Ente Esecutore entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, pena sospensione o revoca della stessa. 3. L’Ente Esecutore allegherà alla comunicazione di nomina la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (Allegato al Manuale di Rendicontazione) debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile. 4. L’Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla Dichiarazione di cui al precedente comma, prima dell’avvio o durante le attività di revisione. 5. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti al paragrafo 11 del Manuale di Rendicontazione e nel rispetto del Vademecum del Revisore esterno (Allegato al Manuale di Rendicontazione), certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dall’Ente Esecutore. Se richiesto da AICS, l’Ente Esecutore invierà copia dell’incarico conferito al Revisore esterno scelto per l’Iniziativa. 6. Ai fini della certificazione contabile per l’AID 013009/01/0 dell’importo totale dell’Iniziativa indicato all’articolo 3, comma 1 della presente Convenzione, il Revisore esterno utilizzerà i seguenti allegati al Manuale di Rendicontazione “Relazione del Revisore esterno sulla rendicontazione”, “Allegato 1 della relazione del Revisore esterno”, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nel “Vademecum del Revisore esterno”. 7. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, AICS si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Iniziativa, secondo modalità a campione o integralmente, l’accesso alla documentazione di spesa/contabile/amministrativa dell’Ente Esecutore certificata dal Revisore esterno.