Revoca del licenziamento. L’art. 5 del decreto legislativo conferma che il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione da parte del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturate. Viene inoltre precisato che in caso di revoca non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in commento. Il secondo decreto legislativo in commento - d.lgs. 4 marzo 2015, n.22 - reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”. Con esso viene introdotta la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). Essa, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal 1o maggio 2015 – si caratterizza per i seguenti tratti essenziali: ✓ non si applica, come l’ASpI e la Mini ASpI, agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola; ✓ uniforma la disciplina relativa ai trattamenti ordinari (già ASpI) e ai trattamenti brevi (già mini ASpI); ✓ rivede rispetto al passato i requisiti per aver diritto alla prestazione (oltre allo stato di disoccupazione, sono richiesti un periodo di contribuzione pari ad almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione); ✓ rapporta la durata e la misura dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore (la durata è rapportata alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni; la misura è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni) e non più alla sua età anagrafica, come previsto dalla disciplina previgente; ✓ subordina l'erogazione della NASpI alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l'impiego competenti. Vengono inoltre disciplinati una forma di incentivo all'autoimprenditorialità che consiste nella liquidazione anticipata dell’indennità (art. 8) e la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro subordinato (art. 9) o di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale (art. 10). Attuando un preciso criterio di delega, viene altresì istituito - in xxx xxxxxxxxxxxx xxx 0x xxxxxx 0000 - x’xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX) per i lavoratori che si trovino in particolare stato di bisogno dopo la fruizione della nuova indennità di disoccupazione NASpI (art. 16). Analogamente in via sperimentale per il solo anno 2015 viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile (DIS- COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti privi di occupazione (art. 15). Infine viene disciplinato il cd. contratto di ricollocazione, una particolare forma di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro da parte dei servizi per il collocamento pubblici o privati, finanziata dalle regioni (art. 17). Si evidenzia, da ultimo, che sarebbe stata opportuna l'espressa regolamentazione del rapporto con le numerose norme vigenti in materia (alcune delle quali, come ad esempio quelle sulla mobilità, hanno un periodo transitorio ancora in essere). Vengono invece genericamente mantenute in vigore le norme non incompatibili con la nuova disciplina. Ciò rischia di ingenerare notevole incertezza del diritto e molta confusione, sia tra gli operatori che tra i potenziali beneficiari.
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Samples: Vademecum, Contratti Di Lavoro Agricolo
Revoca del licenziamento. L’artAll’art. 5 del decreto legislativo conferma attuativo della legge n. 183/2014 è disciplinato l’istituto della revoca del licenziamento, il quale è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al regime previsto dall’art. 18, comma 10, come modificato dalla riforma Fornero. È consentito al datore di lavoro di revocare il licenziamento pagando solo le retribuzioni maturate nel periodo precedente alla revoca ed evitando così di incorrere in sanzioni ed ulteriori costi. Questa previsione dunque riconosce al datore la possibilità di annullare la scelta che lo ha condotto all’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore e di ricostituire il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. In seguito alla comunicazione in forma scritta dell’impugnazione del licenziamento effettuata dal lavoratore (il quale dispone di 60 giorni dall’intimazione, a pena di decadenza), il datore entro 15 giorni può revocare il provvedimento di recesso. La giurisprudenza ha affermato88 che l’impugnazione del licenziamento formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro a mezzo del servizio postale, deve ritenersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, facendo fede la data del timbro postale di invio. Il corretto esperimento della revoca produce un effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro che prosegue come se non si fosse mai verificata alcuna interruzione. La norma favorisce il “ripensamento” da parte del datore di lavoro in merito alle proprie scelte con vantaggi per entrambe le parti: da un lato, il lavoratore ottiene una tutela tempestiva attraverso la ricostituzione del rapporto 88 Cass. SS. UU., 14 aprile 2010, n. 8830. di lavoro e la percezione della retribuzione maturata nel periodo compreso tra il licenziamento e la revoca; dall’altro, il datore di lavoro può revocare resta al riparo dall’applicazione del regime sanzionatorio e da qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria del dipendente. D’altra parte il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione da parte ripristino del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturate. Viene inoltre precisato che in caso di revoca non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in commento. Il secondo decreto legislativo in commento - d.lgs. 4 marzo 2015, n.22 - reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”. Con esso viene introdotta la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). Essa, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal 1o maggio 2015 – si caratterizza per i seguenti tratti essenziali: ✓ non si applica, come l’ASpI e la Mini ASpI, agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola; ✓ uniforma la disciplina relativa ai trattamenti ordinari (già ASpI) e ai trattamenti brevi (già mini ASpI); ✓ rivede rispetto al passato i requisiti per aver diritto alla prestazione (oltre allo stato di disoccupazione, sono richiesti un periodo di contribuzione pari ad almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione); ✓ rapporta la durata e la misura dei trattamenti alla pregressa storia contributiva implica l’obbligo del lavoratore (la durata è rapportata alla metà delle settimane a riprendere immediatamente servizio presso il datore. Dunque il rifiuto o anche il semplice ritardo nel riprendere l’attività lavorativa integra un inadempimento contrattuale che può esporre il dipendente al rischio di contribuzione versata negli ultimi 4 anni; la misura è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni) e non più alla sua età anagrafica, come previsto dalla disciplina previgente; ✓ subordina l'erogazione della NASpI alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l'impiego competenti. Vengono inoltre disciplinati una forma di incentivo all'autoimprenditorialità che consiste nella liquidazione anticipata dell’indennità (art. 8) e la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro subordinato (art. 9) o di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale (art. 10). Attuando un preciso criterio di delega, viene altresì istituito - in xxx xxxxxxxxxxxx xxx 0x xxxxxx 0000 - x’xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX) per i lavoratori che si trovino in particolare stato di bisogno dopo la fruizione della nuova indennità di disoccupazione NASpI (art. 16). Analogamente in via sperimentale per il solo anno 2015 viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile (DIS- COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti privi di occupazione (art. 15). Infine viene disciplinato il cd. contratto di ricollocazione, una particolare forma di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro da parte dei servizi per il collocamento pubblici o privati, finanziata dalle regioni (art. 17). Si evidenzia, da ultimo, che sarebbe stata opportuna l'espressa regolamentazione del rapporto con le numerose norme vigenti in materia (alcune delle quali, come ad esempio quelle sulla mobilità, hanno un periodo transitorio ancora in essere). Vengono invece genericamente mantenute in vigore le norme non incompatibili con la nuova disciplina. Ciò rischia di ingenerare notevole incertezza del diritto e molta confusione, sia tra gli operatori che tra i potenziali beneficiarisanzioni disciplinari.
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Samples: Contratto a Tutele Crescenti
Revoca del licenziamento. L’art. 5 del decreto legislativo conferma che Qualora il datore di lavoro può revocare che abbia intimato il licenziamento individuale, provveda a “revocarlo” entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione di impugnazione dello stesso da parte del lavoratore. In tal caso , il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed continuità. Al lavoratore spetta in tal caso la retribuzione medio tempore maturata. Una delle materie più controverse della riforma in commento è rappresentata dalla disciplina delle conseguenze derivanti da un eventuale licenziamento illegittimo del lavoratore. La normativa previgente, come noto, prevedeva un articolato sistema di tutele per i lavoratori licenziati che viene sostanzialmente riscritto dai commi 42 e 43 dell’art. 1, con l’obiettivo di circoscrivere l’area di operatività della cd. tutela reale e cioè dell’obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato. Il quadro normativo che emerge dalla riforma è il seguente: ✓ licenziamento discriminatorio, o adottato in presenza di una causa di divieto o intimato in forma orale. Viene sostanzialmente riconfermata la disciplina previgente: il licenziamento si considera nullo e, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturateillegittimamente licenziato viene riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché un’indennità, a titolo di risarcimento, commisurata all’ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all’effettiva reintegrazione, che non può essere inferiore a 5 mensilità. Viene inoltre precisato riconosciuta al lavoratore la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità non assoggettata a contribuzione previdenziale (in tal caso il rapporto di lavoro si risolve); ✓ licenziamento disciplinare (illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo). Rispetto alla disciplina previgente, le nuove disposizioni – che continuano ad applicarsi ai datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo – viene effettuata una distinzione tra: ▪ insussistenza del fatto: in caso di revoca non si applicano mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo connessi a insussistenza del fatto contestato ovvero ad un fatto che rientra tra le sanzioni previste dalla normativa in commento. Il secondo decreto legislativo in commento - d.lgs. 4 marzo 2015, n.22 - reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, e di ricollocazione dei lavoratori disoccupaticondotte che, in attuazione della legge 10 dicembre 2014base alla legge, n.183”. Con esso viene introdotta la NASpI ai contratti collettivi o ai codici disciplinari, sono punibili con una diversa sanzione conservativa, il giudice annulla il licenziamento illegittimo e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del soggetto licenziato nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un’indennità, a titolo di risarcimento del danno, pari alla retribuzione spettante dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione (Nuova Assicurazione Sociale dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore per l'Impiego), che sostituisce l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiegoaltra attività svolta) e la Mini ASpI istituite dalla cdnel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. legge Fornero cheSu tale indennità il datore di lavoro deve altresì corrispondere i contributi previdenziali ed assistenziali; ▪ altre ipotesi: in tutte le ipotesi di accertamento da parte del giudice di licenziamento disciplinare illegittimo diverse da quelle indicate nel punto precedente, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). Essanon opera più, come i precedenti istitutinella previgente disciplina, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con reintegra del lavoratore. Ed infatti il rapporto di lavoro subordinato viene dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento ed il datore di lavoro è condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo). ✓ licenziamento per motivi economici (illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo). Anche in questa ipotesi – che abbiano perduto involontariamente continuano ad applicarsi ai datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo – il legislatore distingue 2 fattispecie: ▪ insussistenza del giustificato motivo oggettivo: nel caso in cui il giudice accerti la propria occupazione. La nuova disciplina - che manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, dispone la reintegra ed il risarcimento del danno come nell’ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto (vedi infra); ▪ altre ipotesi: in tutte le ipotesi di accertamento da parte del giudice di licenziamento oggettivo illegittimo diverse da quelle indicate nel punto precedente, non opera con riferimento agli eventi verificatisi dal 1o maggio 2015 – si caratterizza per i seguenti tratti essenziali: ✓ non si applicapiù, come l’ASpI e nella previgente disciplina, la Mini ASpI, agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola; ✓ uniforma la disciplina relativa ai trattamenti ordinari (già ASpI) e ai trattamenti brevi (già mini ASpI); ✓ rivede rispetto al passato i requisiti per aver diritto alla prestazione (oltre allo stato di disoccupazione, sono richiesti un periodo di contribuzione pari ad almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio reintegra del periodo di disoccupazione e 30 giorni lavoratore. Il datore di lavoro effettivo nei viene infatti condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione); ✓ rapporta la durata e la misura dei trattamenti alla pregressa storia contributiva ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (in relazione all'anzianità del lavoratore (e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, delle iniziative assunte dal lavoratore per la durata è rapportata ricerca di una nuova occupazione). ✓ licenziamento adottato in violazione delle regole procedurali. Qualora il licenziamento sia intimato senza il rispetto dell’obbligo di motivazione o delle procedure disciplinare o di conciliazione di cui alla metà delle settimane legge n. 604/1966, il giudice dichiara il licenziamento inefficace e – a differenza di contribuzione versata negli ultimi 4 anni; quanto disposto dalla normativa previgente – non dispone più la misura è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni) e non più alla sua età anagrafica, come previsto dalla disciplina previgente; ✓ subordina l'erogazione della NASpI alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l'impiego competenti. Vengono inoltre disciplinati una forma di incentivo all'autoimprenditorialità che consiste nella liquidazione anticipata dell’indennità (art. 8) e la compatibilità della NASpI con lo svolgimento reintegra nel posto di lavoro subordinato (art. 9) o ma riconosce al lavoratore un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale, tra un minimo di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale (art. 10). Attuando 6 ed un preciso criterio massimo di delega, viene altresì istituito - in xxx xxxxxxxxxxxx xxx 0x xxxxxx 0000 - x’xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX) per i lavoratori che si trovino in particolare stato 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di bisogno dopo la fruizione della nuova indennità di disoccupazione NASpI (art. 16). Analogamente in via sperimentale per il solo anno 2015 viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile (DIS- COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti privi di occupazione (art. 15). Infine viene disciplinato il cd. contratto di ricollocazione, una particolare forma di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro da parte dei servizi per il collocamento pubblici o privati, finanziata dalle regioni (art. 17). Si evidenzia, da ultimo, che sarebbe stata opportuna l'espressa regolamentazione del rapporto con le numerose norme vigenti in materia (alcune delle quali, come ad esempio quelle sulla mobilità, hanno un periodo transitorio ancora in essere). Vengono invece genericamente mantenute in vigore le norme non incompatibili con la nuova disciplina. Ciò rischia di ingenerare notevole incertezza del diritto e molta confusione, sia tra gli operatori che tra i potenziali beneficiarifatto.
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