Durata dell’affidamento. Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.
Durata dell’affidamento. ART. 4 -
Durata dell’affidamento. La durata dell'affidamento viene stabilita in quattro anni sportivi: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, con scadenza al 30 giugno 2021. Si precisa che per anno sportivo si intende quello che va dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. E' escluso il rinnovo. L'Affidatario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa della Stazione Appaltante, fino all’individuazione del nuovo Affidatario e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. La consegna degli impianti sportivi avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura dell'Affidatario alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante (provvederà in merito il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo o suo delegato), dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature. Per motivi di pubblica utilità o emergenza, la Stazione Appaltante potrà revocare o sospendere temporaneamente l'affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In difetto, all'Affidatario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca. Alla scadenza, l'Affidatario sarà tenuto alla riconsegna degli impianti sportivi e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi. Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nelle palestre, al momento della riconsegna da parte dell'Affidatario al Comune di Bagnolo in Piano, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dall'Affidatario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rim...
Durata dell’affidamento. VERSIONE 1 (17 SETTEMBRE 2015)
3.1. Il Servizio è concesso ed assunto tendenzialmente per la durata di anni venti (20) a decorrere dalla Data di Efficacia e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2035, data unica alla quale l’esecuzione del Servizio scadrà per tutti i Comuni indipendentemente dalla Data di Efficacia del Contratto.
3.2. La Data di Efficacia risulterà da apposito verbale, sottoscritto dalle Parti, di consegna e correlativa assunzione dei Servizi di Base.
3.3. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del Servizio, la Società dovrà garantire l'espletamento e la continuità del medesimo, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante alla stregua delle misure provvedimentali o delle clausole che saranno prese o convenute, ma comunque non oltre un anno dalla data di estinzione, anche anticipata, del Contratto.
3.4. I Comuni si obbligano ad avviare le procedure per il nuovo affidamento della gestione delle attività oggetto anche parziale del presente Contratto almeno un anno prima della data di scadenza naturale del medesimo, ovvero entro centottanta Giorni dalla data di accertamento della sua estinzione anticipata.
3.5. Ferma la potestà di revoca dell’Affidamento da parte dell’Ente Concedente il Servizio, la Società non ha facoltà di recesso dal presente Contratto. Il recesso comunque esercitato non ha effetto.
Durata dell’affidamento. 1. L'affidamento ha decorrenza dalla data della consegna formale dell’impianto avvenuta in data 15/9/2015, e durata pari ad anni 10 (dieci). E' escluso ogni tacito rinnovo.
2. Il Comune può prorogare il termine finale della concessione per un massimo di mesi 6, qualora, per cause non imputabili all'Amministrazione, non sia stato possibile avviare l'iter per l'individuazione del nuovo Concessionario.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Durata dell’affidamento. L’affidamento avrà una durata presuntiva di 8 mesi (indicativamente dal 01/05/2019 e comunque non oltre al 31/12/2019). La Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di rinnovare l'affidamento di un ulteriore anno (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente anche nell’ipotesi in cui dovesse cessare l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto in capo alla Committente. stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso la consegna dei servizi avviene subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace mediante la sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Da tale data decorre il termine utile per il compimento dei servizi. L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Committente che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32, co. 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora non fosse possibile addivenire alla stipula del contratto d’appalto entro e non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di gara, previa escussione della cauzione provvisoria. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Durata dell’affidamento. L’affidamento avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale di avvio del servizio, con possibilità di ricorso alla proroga nei limiti di cui all’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016. E’ prevista la sospensione delle attività nei giorni di festività. L’ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e prezzi, per un periodo di durata pari a quella del contratto iniziale, subordinatamente all’adozione del decreto di assegnazione della quota servizi del Fondo Nazionale di Contrasto alla Povertà, stanziato per l’annualità successiva alla prima, previa comunicazione all’appaltatore mediante pec entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto originario. Per necessità connesse all’avvio di un servizio socialmente rilevante, l’Ente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di dare inizio alle prestazioni dell’appalto – nei termini previsti dalla normativa vigente – anche prima dell’avvenuta stipulazione contrattuale, attraverso la sottoscrizione di un verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge. In tal caso, il contratto successivamente stipulato esplicherà i propri effetti alla data di sottoscrizione del suddetto verbale. Nel periodo di durata dell’appalto il RUP nominato dall’ente appaltante, in conformità con le disposizioni di cui all’art.106 c. 1 e 2 del Codice dei Contratti e con le modalità previste dall’ordinamento del medesimo ente appaltante, potrà autorizzare modifiche e variazioni al contratto di appalto in corso di validità nel seguente caso: − in caso di sopravvenienza di proroghe e/o disposizioni e provvedimenti dell'Autorità Ministeriale di gestione del PON-FSE Inclusione e/o del Fondo Nazionale di Contrasto delle Povertà, tali da rendere necessarie varianti in corso d'opera che non alterino la natura generale del Contratto.
Durata dell’affidamento. 1. La durata del presente affidamento è fissata in anni CINQUE, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2016 o, comunque, dalla data di consegna del servizio, anche in pendenza di contratto.
2. In pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare alla Ditta aggiudicataria l’inizio del servizio, in tutto o in parte, con indicazione delle relative modalità di svolgimento.
3. In caso di provvedimenti legislativi che dovessero, in vigenza dell’affidamento, istituire nuove entrate di competenza comunale, l’affidamento continuerebbe a produrre i suoi effetti fino alla sua naturale scadenza, agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato, avuto riguardo alle nuove e/o differenti modalità di gestione che si dovessero rendere necessarie e fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, concernente le prestazioni aggiuntive.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento per un anno, restando esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovo taciti. In tal caso, l’appaltatore sarà obbligato a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
Durata dell’affidamento. 1. L’affidamento decorre dalla data di stipula del presente contratto per la durata di due anni.
2. Al termine dell’affidamento il nuovo gestore è obbligato ad acquisire da Atac S.p.A. i beni essenziali per l’effettuazione del servizio e corrispondere all’impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all’impresa cessante il canone per l’utilizzo dei beni medesimi. Inoltre il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell’ente concedente i contributi stessi.
Durata dell’affidamento. Il presente appalto decorre dalla data di affidamento e fino al 31.12.2019 (anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020). Le prestazioni richieste devono essere garantite secondo i calendari di riferimento delle scuole e delle attività oggetto delle Condizioni di fornitura.