Revoca su iniziativa del Certificatore Clausole campione

Revoca su iniziativa del Certificatore. Il Certificatore che intende revocare il Certificato Qualificato, salvo casi di motivata urgenza, ne dà preventiva comunicazione via e-mail o PEC alla Banca / Istituto (Terzo interessato) e contemporaneamente sarà data comunicazione al Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail fornito in fase di richiesta del certificato ovvero all’indirizzo di residenza, specificando i motivi della revoca nonché la data e l’ora a partire dalla quale la revoca è efficace. Nei casi di: • compromissione della chiave di certificazione, • cessazione dell'attività, il Certificatore procede con la revoca dei certificati di certificazione corrispondenti e dei certificati di sottoscrizione firmati con la stessa chiave di certificazione. Entro 24 ore, il Certificatore notificherà la revoca all’Agenzia per l’Italia digitale e ai Titolari.
Revoca su iniziativa del Certificatore. Il certificatore che intende revocare il Certificato Qualificato ne dà preventiva comunicazione al Provider (all’indirizzo di posta elettronica certificata), e al Titolare all’indirizzo di corrispondenza o all’indirizzo email indicato in fase di rilascio del Certificato della Firma Digitale, specificando i motivi della revoca nonché la data e l’ora a partire dalla quale la revoca è efficace. Effettuata la revoca, il Certificatore avviserà il Provider, inviando una comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Revoca su iniziativa del Certificatore. Il Certificatore che intende revocare il Certificato Qualificato in corso di validità (non scaduto e non revocato), ne dà preventiva comunicazione via PEC con Banco BPM; Contemporaneamente sarà data comunicazione al Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail fornito in fase di richiesta del certificato ovvero all’indirizzo di residenza, specificando i motivi della revoca nonché la data e l’ora a partire dalla quale la revoca è efficace. Effettuata la revoca, il Certificatore avviserà Banco BPM, inviando una comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Nei casi di: • compromissione della chiave di certificazione, • cessazione dell'attività, il Certificatore procede con la revoca dei certificati di certificazione corrispondenti e dei certificati di sottoscrizione firmati con la stessa chiave di certificazione. Entro 24 ore, il Certificatore notificherà la revoca all’Agenzia per l’Italia Digitale, ai Titolari e a Banco BPM
Revoca su iniziativa del Certificatore. Il QTSP INTESA può revocare i certificati dei titolari nei casi indicati al paragrafo precedente. In ogni caso informerà dell’avvenuta revoca i titolari interessati tramite posta elettronica, altrimenti tramite posta ordinaria.
Revoca su iniziativa del Certificatore. Le procedure per le revoca su iniziativa del Certificatore sono riportate nel Manuale Operativo ICERT- INDI-MO. Il Certificatore, anche mezzo dell'Ufficio di Registrazione, provvede a comunicare l’avvenuta revoca al Titolare e al Richiedente che abbia all'uopo stipulato apposita convenzione con il Certificatore.
Revoca su iniziativa del Certificatore. Il Certificatore attiva una richiesta di revoca con la seguente modalità:
Revoca su iniziativa del Certificatore. Il certificatore che intende revocare il Certificato Qualificato ne dà preventiva comunicazione al Banco BPM (all’indirizzo di posta elettronica certificata), e al Titolare all’indirizzo di corrispondenza o all’indirizzo email indicato in fase di rilascio del Certificato della Firma Digitale, specificando i motivi della revoca nonché la data e l’ora a partire dalla quale la revoca è efficace. Effettuata la revoca, il Certificatore avviserà il Banco BPM, inviando una comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

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  • Corrispettivo contrattuale Per l’esecuzione dell’appalto di cui al presente contratto, l’Impresa ha diritto al corrispettivo globale invariabile, nel quinquennio, salva la revisione di cui al successivo art. 8 di € ………… (euro: ……………./..), oltre IVA al 20%, che viene computato, liquidato e pagato in rate mensili posticipate di € ……………(euro: ………../..), oltre IVA al 20%, ciascuno, sulla scorta di presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del procedimento. In allegato, l’Impresa presenta con cadenza almeno trimestrale il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la copia dei modelli DM10 o e-mense ovvero di ogni altra attestazione o autorizzazione di legge riguardo l’assolvimento degli oneri fiscali, contrattuali, assicurativi o previdenziali. Il corrispettivo è versato anche a titolo di liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate dall’impresa mandante. Gli oneri per la sicurezza, se non quantificabili nella misura dello 0,0%, ovvero pari ad € 0,00 (euro: zero/00) globali nel quinquennio, oltre IVA al 20%, sono parimenti fatturati con cadenza mensile e rientrano nel corrispettivo di cui al presente articolo. In caso di ritardo di pagamento oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, sono dovuti gli interessi di mora, conformemente al d.lgs. 231/2002. Per eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal presente contratto e che dovessero rendersi necessari nel corso del contratto stesso al fine di ottimizzare le modalità di prestazione o il contenuto dei Servizi, le parti si incontreranno per trovare una soluzione tecnico economica di reciproco soddisfacimento. Le modifiche diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione, l’Impresa continuerà ad eseguire i Servizi secondo le modalità previste nel presente contratto. I prezzi delle modifiche in corso d’opera, una volta concordati, integreranno automaticamente il listino delle casistiche già contemplate nel presente contratto e nell’ ALLEGATO “B” - LISTINO BASE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI del capitolato tecnico. E’ facoltà delle Parti ricorrere al nominato soggetto terzo indipendente per la congruità dei prezzi dei servizi, e per il controllo delle modalità e dei tempi di lavorazione, incluso il relativo accertamento della qualità in conformità alla richiesta, regolandone le competenze, per detti servizi aggiuntivi, in base alla stessa percentuale e alle modalità individuate per i servizi a canone.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.