Le procedure Clausole campione

Le procedure. 1. A partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di tempo per trova- re un accordo. 2. Trascorso questo tempo senza aver trovato l’accordo, le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per richiedere l’intervento delle rispettive rappresentanze firmatarie del con- tratto nazionale. 3. Sulle materie oggetto della contrattazione regionale e per tutte le altre materie contrat- tuali che prevedono intese bilaterali, in caso di disaccordo sulla interpretazione delle norme stesse che generano tempi lunghi per la chiusura del negoziato, e nell’intento di garantire la programmazione e la gestione delle attività formative, le Parti faranno ri- corso alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui all’ art. 4 che dovrà e- sprimersi entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso. 4. Ciascuna delle Parti è abilitata ad avanzare tale richiesta. 5. Nel caso che uno dei soggetti delle Parti non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento del negoziato, lo stesso è impegnato ad applica- re gli accordi raggiunti. 6. Dopo 8 mesi dalla data della firma del contratto nazionale, nel caso in cui non siano state avviate le trattative per il contratto regionale, i firmatari del CCNL nazionale si in- contreranno per superare la situazione di stallo. 7. Entro il periodo di confronto di cui al punto B1 le Parti sono tenute congiuntamente a verificare la congruenza del contratto regionale e/o degli accordi sottoscritti sulla base del CCNL 98/03 e/o precedenti ed il presente CCNL ed eventualmente a confermarli, modificarli o disdirli.
Le procedure. Il Regolamento regionale prevede e disciplina le seguenti dieci procedure per il rilascio delle concessione e delle autorizzazioni alle derivazione di acqua: Rilascio nuova concessione Rinnovo della concessione Rilascio concessione preferenziale Riconoscimento di antico diritto Autorizzazione provvisoria Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico e Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile Prelievi assoggettati a procedura semplificata Licenze di attingimento Procedimenti di attuazione dell’art. 166 del D. Lgs. 152/2006 Procedimenti di attuazione del d.m. 185/2003 Per ogni singola procedura saranno approntati i formulari/moduli per registrare le singole attività svolte e l’emissione dei provvedimenti finali ed endoprocedimentali. L’art. 17 del T.U. 1775/1933 prevede tra l’altro che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di violazione di tale disposto il Servizio Procedente, qualora ricorrano le condizioni previste dal terzo capoverso del art. 17 comma 1 del TU citato, fermo restando il rispetto delle procedure in esso previste e previa acquisizione dei pareri di cui all’art. 13, nel rilasciare l’autorizzazione provvisoria alla continuazione dell’esercizio dell’utenza stabilisce il termine della durata che, comunque, non può essere superiore al termine previsto dall’art. 43 per la conclusione del procedimento di concessione. Per le domande di concessioni abusivamente in atto si seguono le medesime procedure previste per il rilascio di nuova concessione Per il recupero dei canoni pregressi, il Servizio Procedente trasmette al Servizio Acque e Demanio Idrico una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione va allegata, qualora emessa, anche l’autorizzazione provvisoria a continuare la derivazione. In attuazione dell’art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., i rapporti relativi alle violazioni debitamente notificati agli interessati nei termini di legge, sono trasmessi al Servizio demandato alla gestione dei proventi del Demanio Idrico, al fine del recupero dei canoni pregressi e per l’imposizione della sanzione amministrativa di cui all’art. 71. L’art. 43 fissa i termini per la conclusione di ciascuna procedura, ovvero per il rilascio del provvedimento espresso di concessione o autorizzazi...
Le procedure. 1 I Soggetti Esecutori, indipendentemente da dove sia stato pubblicato il Bando (se dalla Sede nazionale o estera dell’AICS), dal Paese di realizzazione dell’Iniziativa e dalla residenza fiscale del Soggetto Esecutore, per la scelta del contraente per acquisti di beni, servizi e forniture applicheranno le procedure europee per aggiudicazione previste dalla “Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions” (PRAG), in vigore alla firma del Contratto / Convenzione: 2 Nell’applicazione della PRAG, si osservano in ogni caso i seguenti principi: a) la procedura di scelta del contraente deve essere efficiente ed efficace per il raggiungimento dei risultati dell'Iniziativa; b) il contratto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa; c) il Soggetto Esecutore, ove non adoperi una procedura aperta o ristretta, dovrà giustificare la scelta dei concorrenti invitati a presentare un’offerta; d) il Soggetto Esecutore dovrà conservare ed esibire, su richiesta del revisore o dell’AICS, sufficiente e adeguata documentazione riguardo alla procedura di scelta applicata e che giustifichi la decisione sulla preselezione degli offerenti (quando non è stata utilizzata una procedura aperta) e sull’aggiudicazione, per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura dell’Iniziativa; e) il Soggetto Esecutore si impegna a rispettare integralmente le regole sulla nazionalità e sull’origine dei beni di cui all’Allegato IV dei Grants della PRAG. Detta regola andrà applicata anche ad opera degli altri Soggetti in partenariato per l’esecuzione dell’iniziativa promossa. Il mancato rispetto delle regole sulla nazionalità e sull’origine dei beni sarà causa di ineleggibilità dei contratti e delle relative spese. Per un elenco completo dei Paesi eleggibili per nazionalità e origine, si rinvia all’Allegato A2a della PRAG, applicabile unicamente in riferimento alle Appendici da 1 a 97; f) il Soggetto Esecutore indicherà il valore stimato del contratto di acquisto nel Documento Unico di Progetto e lo riporterà nel primo atto di indizione della gara. Tale valore non può essere frazionato allo scopo di sottoporlo alla procedura di scelta del contraente per acquisizioni in economia e/o in procedura negoziata se, dato il valore e in base alla PRAG, si prevede una gara aperta. In caso di divisione in lotti, il valore stimato del contratto rimane quello corrispondente alla somma dei singoli lotti e, di conseguenza, si applica la procedura prevista per l’importo totale. 3 Even...
Le procedure. 1. Le contrattazioni regionali rimangono in vigore qualora non ne sia data disdetta formale da una delle parti entro 3 mesi dalla sot- toscrizione del presente CCNL, o secondo le decorrenze previste dagli accordi stessi. La vigenza del contratto Regionale ha la me- desima decorrenza del presente CCNL di cui al successivo art. 20 sia per la parte economica che per quella normativa. 2. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contrat- to, le associazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti col- lettivi regionali che ancora svolgono i loro effetti perché vigenti o in ultrattività devono aggiornare i contratti collettivi regionali alle disposizioni contenute nel presente contratto ed alla normativa vigente. 3. Nel caso che uno dei soggetti costitutivi delle Parti non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimen- to del negoziato, lo stesso è impegnato ad applicare gli accordi rag- giunti, se tali accordi saranno stati approvati ai sensi dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra CGIL, CISL e UIL e Confindu- stria che FORMA e CENFOP recepiscono.
Le procedure. La dimensione del cantiere non comporta l’obbligo della redazione del Piano di Emergenza, poiché siamo all’interno della Area Ferroviaria, l’Impresa dovrà inserire nella planimetria di Lay Out di cantiere gli apprestamenti d’emergenza previsti da coordinare con: - Il protocollo con Regione Toscana per la gestione degli interventi di emergenza sanitaria sulle linee ferroviarie, con individuazione dell’accesso all’area di interesse secondo la codifica presente nell’allegato 2 allo stesso protocollo e con inserimento delle coordinate Gauss-Boaga del punto di raccolta e/o di accesso alle aree di lavoro. L’accesso al cantiere in esame non corrisponde a nessuno degli accessi codificati, pertanto si riportano di seguito le coordinate Gauss-Boaga del punto sicuro di raccolta (questa informazione deve essere comunicata al Pronto Soccorso o ai VV.FF. ai quali chiede l’intervento): (43.332358, 10.527454). - Nel caso di Emergenza di ordine superiore, con coinvolgimento della sede ferroviaria e possibili ricadute sulla sicurezza o regolarità della circolazione ferroviaria dovranno essere attivati i numeri presenti nella tabella che segue, secondo le competenze territoriali indicate a fianco. Si danno comunque, di seguito le indicazioni che ne garantiscono comunque il risultato operativo. Chiunque ravvisi una emergenza di qualsiasi tipo all’interno del cantiere deve segnalarla agendo sui dispositivi di allarme acustico, se esistenti, o a voce e contattare direttamente gli addetti all’emergenza. Il responsabile dell’emergenza dovrà valutare la natura e l’entità dell’emergenza. Dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. Dovrà censire i lavoratori presenti ed eventualmente, localizzare i lavoratori non presenti, senza addentrarsi nella zona pericolosa. Provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi: vigili del fuoco, pronto soccorso, ecc. Provvederà ad informarli sull’accaduto, secondo la scheda informativa di emergenza allegata al PSC integrativo, indicando: - fattori che lo hanno determinato, - le condizioni del luogo e degli eventuali feriti. - fornire indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il cantiere, - tenere sgombra una via di accesso, - accompagnare (eventualmente) i soccorsi nel luogo dell’incidente. L’acclusa scheda riepilogativa per la gestione dell’emergenza – urgenza consente di prepararsi per fornire, con rapidità ed efficacia le informazioni necessarie per attivare il pronto intervento. Dovrà...
Le procedure. Al fine di individuare gli operatori economici cui affidare i contratti di appalto di lavori Alia Servizi Ambientali S.p.A. utilizza le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla disciplina di esso attuativa. Sulla base di motivata determinazione, è ammesso il ricorso al partenariato per l’innovazione, alla procedura negoziata (competitiva con negoziazione o senza pubblicazione di bando), al dialogo competitivo, alla finanza di progetto, nei casi e alle specifiche condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. E’ inoltre ammesso il ricorso a centrali di committenza, nazionali e/o regionali, nelle forme consentite dalla normativa vigente. L’affidamento dei contratti in situazioni di urgenza è disciplinato dalla Sezione IV del presente regolamento.
Le procedure. Una volta valutati gli aspetti precedenti, sarà necessario individuare la procedura di gara da seguire per l’acquisto che viene richiesto. Su questo aspetto un’importante novità è rappresentata dal cosiddetto “DL Semplificazioni” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120) Questo decreto ha introdotto, tra le varie cose, delle norme sugli appalti con validità transitoria fino al 31 dicembre 2021 (o meglio per le gare la cui determina a contrattare o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021). Tra queste, la disposizione che ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura di affidamento diretto fino all’importo di 75.000 euro. L’affidamento diretto è una procedura che le strutture ben conoscono avendola utilizzata in tutti questi anni per acquisti fino a 40.000 Euro, come era consentito dall’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice. Per la gestione degli affidamenti tra 40.000 e 75.000 (in cui non è possibile avvalersi dello smart cig) si rimanda al tutorial per l’acquisizione del CIG. In particolare esamineremo, le informazioni, i dati e le scelte che competono al docente proponente nei due distinti casi che si possono prospettare: a) Il caso dell’unicità del fornitore; b) Il caso di più ditte in grado di fornire il bene o servizio richiesto. Nella terza tappa (“Svolgimento della gara”) daremo conto, con appositi diagrammi di flusso, delle procedure che in concreto possono essere utilizzate (procedura aperta, procedura negoziata senza bando, procedura per unicità del fornitore). Importi in Euro Procedura e riferimenti normativi Struttura competente Affidamento diretto < 40.000 DLgs 50/2016 art. 36, co. 2 lett. a; DL 76/2020 art. 1, co. 2, lett. a Dipartimenti e Centri Affidamento diretto ≥ 40.000 DL 76/2020 art. 1, co. 2, lett. a fino al 31 di- < 75.000 cembre 2021 Negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici (nel caso di più fornitori) ≥ 75.000 < 214.000 DL 76/2020 art. 1, co. 2, lett. b (Già DLgs 50/2016 art. 36, co. 2 lett. b) Negoziata senza bando per unicità del fornitore DLgs 50/2016 art. 63, co. 2 lett. b Servizio Gare ≥ 214.000 Procedura aperta (nel caso di più fornitori) DLgs 50/2016 art. 60 Negoziata senza bando per unicità del fornitore Nel seguente schema sono evidenziate le procedure di acquisto di beni e servizi per effetto del DL Semplifica...
Le procedure. Lezione 3 – Licenziamenti collettivi
Le procedure. La selezione delle candidature avverrà con procedura valutativa. Lo schema di attuazione dell’azione prevede: 1. la preventiva pubblicazione di un bando per sollecitare la presentazione di un dossier di candidatura (in forma di pre-progetto o progetto preliminare); 2. la valutazione e la selezione delle candidature pervenute attraverso la formazione di una graduatoria; 3. l’invito ai soggetti che hanno presentato dossier di candidatura, e che abbiano superato positivamente la prima fase di valutazione, a presentare il progetto definitivo (o progetto di dettaglio) che dovrà essere elaborato anche tenendo conto di eventuali prescrizioni/indicazioni/modalità esecutive concertate con il nucleo di valutazione e con l’autorità regionale responsabile della gestione della misura; 4. il progetto definitivo dovrà, inoltre, riportare gli elementi essenziali del programma formativo relativo alle tipologie di apprendistato di alta formazione e ricerca che si intendono promuovere nonché l’impegno all’assunzione di giovani secondo i target minimi indicati al successivo art. 5.10; 5. la valutazione dei progetti definitivi e conseguente ammissione a finanziamento. Si specifica che i termini per la conclusione del procedimento del presente BANDO sono stabiliti, per la fase del pre- progetto, in 60 giorni mentre, per la fase del progetto definitivo, in 90 giorni fatta salva la sospensione del predetto termine, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, ai fini della richiesta di integrazioni.

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  • Procedure Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

  • Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle ▇▇.▇▇.

  • TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

  • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

  • ▇▇▇▇▇▇, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.