Generazione delle chiavi di sottoscrizione Clausole campione

Generazione delle chiavi di sottoscrizione. Completata la fase di registrazione, durante la quale i dati dei Titolari vengono memorizzati negli archivi del Certificatore, è possibile procedere alla generazione delle chiavi di sottoscrizione. Il Titolare potrà avviare la procedura di generazione delle chiavi e richiesta del Certificato di firma ad esse associato in una delle modalità descritte al par. I. Modalità operative per la sottoscrizione di documenti. Le coppie di chiavi di sottoscrizione sono create su dispositivi di firma sicuri (HSM – Hardware Security Module), conformi alle specifiche di cui all’Allegato II del Reg. eIDAS. La lunghezza delle chiavi di certificazione è conforme alla normativa tempo per tempo vigente.
Generazione delle chiavi di sottoscrizione. Completata la fase di registrazione, durante la quale i dati dei Titolari vengono memorizzati negli archivi del Certificatore, è possibile procedere alla generazione delle chiavi di sottoscrizione. Il Titolare potrà avviare la procedura di generazione delle chiavi e richiesta del Certificato di firma ad esse associato autenticandosi al sistema fornitogli dalla Banca in una delle modalità precedentemente descritte. Il PIN/Password e l’OTP (generata secondo le modalità precedentemente descritte) costituiscono l’insieme di dati di cui il Titolare deve avere in modo esclusivo la conoscenza e il possesso ai sensi dell’Art.8 comma 5 lett.d) del Decreto; questi stessi dati gli saranno richiesti tutte le volte che voglia sottoscrivere un documento secondo quanto richiesto dall’Art.35, comma 2 del CAD. Lo stesso sistema di autenticazione permetterà al Titolare di conservare in modo esclusivo il controllo delle proprie chiavi di firma ai sensi dell’Art.8 comma 5 lett. d) del Decreto. Le coppie di chiavi di sottoscrizione (la cui lunghezza è di almeno 2048 bit) vengono create su dispositivi sicuri, Hardware Security Module, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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