Common use of Ricorrenze festive Clause in Contracts

Ricorrenze festive. Sono da considerarsi giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale; c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); 10) festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Xxxx, XX. Xxxxxx x Paolo, 29 giugno). In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ricorrenze festive. 1. Sono da considerarsi giorni considerati festivi: a) a. tutte le domeniche, domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo;26. b) b. le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di leggelegge o le altre che venis- sero eventualmente stabilite in seguito, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generalein sostituzione o in aggiunta; c) c. le seguenti festivitàfestività infrasettimanali: 1) Capodanno (1^ gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) il giorno del lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) 25 aprile; 6) 1 maggio; 7) 2 giugno; 8) Assunzione (15 agosto); 69) Ognissanti (1° ( 1 ^ novembre); 710) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx 11) Natale (25 dicembre); 912) X. Xxxxxxx (Il giorno 26 dicembre); 1013) festa Festa del Patrono della località in cui patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera opera. 2. Per il Comune di Roma la festa del Santo Patrono è fissata, ai sensi del DPR 792/85, il 29 giugno (per il comune di Xxxx, XXSS. Xxxxxx x PaoloXxxxx). 3. Qualsiasi variazione, 29 giugno)anche in aumento, stabilita da disposizioni di legge nell'elenco delle solennità, si intenderà riportata nell'elenco di cui sopra. 4. In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre altra festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. lettere b) e c), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività infra- settimanale, in modo che rimanga invariato il numero complessivo delle suddette festività. 5. Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto nei limiti consentiti dalle disposizio- ni vigenti in materia, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 18 del pre- sente contratto. 6. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. ai punti b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) domenica, al lavoratore spetta, visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, in aggiunta ag- giunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi ad un ventiseiesimo della retribuzione retri- buzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun non è dovuto alcun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel coincidenza di festività col giorno di calendario 4 novembreriposo compensativo od altra giornata comunque libe- ra da prestazioni lavorative. 7. Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera è dovuta la retribu- zione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. 8. Il trattamento di cui innanzi spetta pure per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi: a. infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa se- guente al puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giusti- ficati motivi; b. riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c. sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla vo- lontà del lavoratore; d. sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e. sospensione del lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebra- zione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. 9. Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore. 10. Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa do- vrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. A) Festività abolite. Legge 5 marzo 1977 n. 54 1. per quanto riguarda le festività soppresse dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dai lavo- ratori in ragione d’anno n. 32 ore di permesso retribuito. 2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA/RSU, diverse mo- dalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 3. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. 4. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle al- le predette festività. 5. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca possa usufruire nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. 6. Il pagamento di dette festività avverrà, in base alla retribuzione in vigore a dicembre di ciascun anno, insieme alle competenze stipendiali di gennaio. 7. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a ad un corrispondente cor- rispondente prolungamento del periodo feriale. 8. Nel caso Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata al- la prima domenica del mese di coincidenza delle 4 festività religiose con novembre, il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento pre- visto per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo che coincidono con la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Ricorrenze festive. 1. Sono da considerarsi giorni considerati festivi: a) a. tutte le domeniche, domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo;26. b) b. le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di leggelegge o le altre che venisse- ro eventualmente stabilite in seguito, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generalein sostituzione o in aggiunta; c) c. le seguenti festivitàfestività infrasettimanali: 1) Capodanno (1^ gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) il giorno del lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) 25 aprile; 6) 1 maggio; 7) 2 giugno; 8) Assunzione (15 agosto); 69) Ognissanti (1° ( 1 ^ novembre); 710) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx 11) Natale (25 dicembre); 912) X. Xxxxxxx (Il giorno 26 dicembre); 1013) festa Festa del Patrono della località in cui patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera opera. 2. Per il Comune di Roma la festa del Santo Patrono è fissata, ai sensi del DPR 792/85, il 29 giugno (per il comune di Xxxx, XXSS. Xxxxxx x e Paolo). 3. Qualsiasi variazione, 29 giugno)anche in aumento, stabilita da disposizioni di legge nell'elenco delle solennità, si intenderà riportata nell'elenco di cui sopra. 4. In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre altra festività di cui alle lettlettere 5. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata Il lavoro nei giorni di festività sostitutiva di quella domenica potrà essere svolto nei limiti consentiti dalle disposizio- ni vigenti in materia, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 18 del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c)pre- sente contratto. 6. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. ai punti b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) domenica, al lavoratore spetta, visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, in aggiunta ag- giunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi ad un ventiseiesimo della retribuzione retri- buzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun non è dovuto alcun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel coincidenza di festività col giorno di calendario 4 novembreriposo compensativo od altra giornata comunque libe- ra da prestazioni lavorative. 7. Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera è dovuta la retribu- zione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. 8. Il trattamento di cui innanzi spetta pure per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi: a. infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b. riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c. sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore; d. sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenica- le; e. sospensione del lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domeni- ca od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. 9. Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore. 10. Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa do- vrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. A) Festività abolite. Legge 5 marzo 1977 n. 54 1. per quanto riguarda le festività soppresse dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dai lavo- ratori in ragione d’anno n. 32 ore di permesso retribuito. 2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA/RSU, diverse mo- dalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 3. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. 4. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle al- le predette festività. 5. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizioservi- zio, tenute presenti le aspettative del lavoratore lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno a l'an- no cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca possa usufruire nei termini suddetti suddet- ti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. 6. Il pagamento di dette festività avverrà, in base alla retribuzione in vigore a dicembre di ciascun anno, insieme alle competenze stipendiali di gennaio. 7. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a ad un corrispondente cor- rispondente prolungamento del periodo feriale. 8. Nel caso Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di coincidenza delle 4 festività religiose con novembre, il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo che coincidono con la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ricorrenze festive. 1. Sono da considerarsi giorni considerati festivi: a) a. tutte le domeniche, domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo;26. b) b. le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di leggelegge o le altre che venissero eventualmente stabilite in seguito, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generalein sostituzione o in aggiunta; c) c. le seguenti festivitàfestività infrasettimanali: 1) Capodanno (1^ gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) il giorno del lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) 25 aprile; 6) 1 maggio; 7) 2 giugno; 8) Assunzione (15 agosto); 69) Ognissanti (1° ( 1 ^ novembre); 710) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx 11) Natale (25 dicembre); 912) X. Xxxxxxx (Il giorno 26 dicembre); 1013) festa Festa del Patrono della località in cui patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera opera. 2. Per il Comune di Roma la festa del Santo Patrono è fissata, ai sensi del DPR 792/85, il 29 giugno (per il comune di Xxxx, XXSS. Xxxxxx x PaoloXxxxx). 3. Qualsiasi variazione, 29 giugno)anche in aumento, stabilita da disposizioni di legge nell'elenco delle solennità, si intenderà riportata nell'elenco di cui sopra. 4. In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre altra festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. lettere b) e c), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività infrasettimanale, in modo che rimanga invariato il numero complessivo delle suddette festività. 5. Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 18 del presente contratto. 6. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. ai punti b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) domenica, al lavoratore spetta, visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun non è dovuto alcun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel coincidenza di festività col giorno di calendario 4 novembreriposo compensativo od altra giornata comunque libera da prestazioni lavorative. 7. Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. 8. Il trattamento di cui innanzi spetta pure per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi: a. infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificati motivi; b. riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c. sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore; d. sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e. sospensione del lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. 9. Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore. 10. Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. A) Festività abolite. Legge 5 marzo 1977 n. 54 1. per quanto riguarda le festività soppresse dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d’anno n. 32 ore di permesso retribuito. 2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA/RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 3. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. 4. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. 5. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca possa usufruire nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. 6. Il pagamento di dette festività avverrà, in base alla retribuzione in vigore a dicembre di ciascun anno, insieme alle competenze stipendiali di gennaio. 7. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. 8. Nel caso Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di coincidenza delle 4 festività religiose con novembre, il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo che coincidono con la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3domenica.

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Ricorrenze festive. Sono da considerarsi giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale; c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); 9) X. S. Xxxxxxx (26 dicembre); 10) festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Xxxx, XX. Xxxxxx x Paolo, 29 giugno). In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3.

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Ricorrenze festive. 1. Sono da considerarsi giorni considerati festivi: a) tutte le domeniche, domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo26; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di leggelegge o le altre che venissero eventualmente stabilite in seguito, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generalein sostituzione o in aggiunta; c) le seguenti festivitàfestività infrasettimanali: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) 25 aprile; 6) 1° maggio; 7) 2 giugno; 8) Assunzione (15 agosto); 69) Ognissanti (1° novembre); 710) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx 11) Natale (25 dicembre); 912) X. Xxxxxxx (il giorno 26 dicembre); 1013) festa del Patrono della località in cui del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per opera. 2. Per il comune di XxxxRoma la festa del Santo Patrono è fissata, XXai sensi del D.P.R. n. 792/1985, il 29 giugno (SS. Xxxxxx x PaoloXxxxx). 3. Qualsiasi variazione, 29 giugno)anche in aumento, stabilita da disposizioni di legge nell'elenco delle solennità, si intenderà riportata nell'elenco di cui sopra. 4. In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre altra festività di cui alle lett. b) e c) ), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno una un'altra giornata di festività sostitutiva di quella del Patronoinfrasettimanale, in modo da mantenere che rimanga invariato il numero complessivo delle festività delle citate lettsuddette festività. 5. b) e c)Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 18 del presente contratto. 6. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. ai punti b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) domenica, al lavoratore spetta, visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di festività col giorno di riposo compensativo od altra giornata comunque libera da prestazioni lavorative. 7. Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. 8. Il trattamento di cui innanzi spetta pure per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore; d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. 9. Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore. 10. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. A) Festività abolite - L. 5 marzo 1977, n. 54 1. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono soppresse dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d'anno 32 ore di permesso retribuito. 2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.A./R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembreaprile successivo. 4. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. 5. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca possa usufruire nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. 6. Il pagamento di dette festività avverrà, in base alla retribuzione in vigore a dicembre di ciascun anno, insieme alle competenze stipendiali di gennaio. 7. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. 8. Nel caso Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di coincidenza delle 4 festività religiose con novembre, il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo che coincidono con la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3domenica.

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Ricorrenze festive. Sono da considerarsi giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'artall’art. 40 (Riposo riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od o aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale; c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) lunedì Lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); 10) festa Festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Xxxx, XX. Xxxxxx x Paolo, Paolo 29 giugno). In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. F ESTIVITA’ ABOLITE LEGGE 5 marzo 1977, n. 54. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre. Nel caso in cui l'azienda l’azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno a l’anno in cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'artall’art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al comma 3 del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, articolo è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa l’impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero l’intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3.

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Ricorrenze festive. Sono da considerarsi giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale; c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); 10) festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Xxxx, XX. Xxxxxx x Paolo, 29 giugno). In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Dichiarazione a verbale Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3.

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Ricorrenze festive. Sono da considerarsi giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo;riposo; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale;generale; c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio);gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio);gennaio); 3) Pasqua (mobile);mobile); 4) lunedì dopo Pasqua (mobile);mobile); 5) Assunzione (15 agosto);agosto); 6) Ognissanti (1° novembre);novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre);dicembre); 8) X. Xxxxxx (25 dicembre);dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre);dicembre); 10) festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Xxxx, XX. Xxxxxx x Paolo, 29 giugno). In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3.

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Ricorrenze festive. Sono da considerarsi giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo; b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale; c) le seguenti festività: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) Assunzione (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); 10) festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Xxxx, XX. Xxxxxx x Paolo, 29 giugno). In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c). Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. Festività abolite - L. 5 marzo 1977, n. 54 Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Dichiarazione a verbale Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3.

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Ricorrenze festive. 1. Sono da considerarsi giorni considerati festivi: a) a. tutte le domeniche, domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 40 (Riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il secondo giorno di riposo;26. b) b. le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di leggelegge o le altre che venissero eventualmente stabilite in seguito, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generalein sostituzione o in aggiunta; c) c. le seguenti festivitàfestività infrasettimanali: 1) Capodanno (1^ gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Pasqua (mobile); 4) il giorno del lunedì dopo Pasqua (mobile); 5) 25 aprile; 6) 1 maggio; 7) 2 giugno; 8) Assunzione (15 agosto); 69) Ognissanti (1 novembre); 710) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) X. Xxxxxx 11) Natale (25 dicembre); 912) X. Xxxxxxx (Il giorno 26 dicembre); 1013) festa Festa del Patrono della località in cui patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera opera. 2. Per il Comune di Roma la festa del Santo Patrono è fissata, ai sensi del DPR 792/85, il 29 giugno (per il comune di Xxxx, XXSS. Xxxxxx x PaoloXxxxx). 3. Qualsiasi variazione, 29 giugno)anche in aumento, stabilita da disposizioni di legge nell'elenco delle solennità, si intenderà riportata nell'elenco di cui sopra. 4. In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre altra festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. lettere b) e c), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività infrasettimanale, in modo che rimanga invariato il numero complessivo delle suddette festività. 5. Il lavoro nei giorni di domenica potrà essere svolto nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 18 del presente contratto. 6. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. ai punti b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) domenica, al lavoratore spetta, visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile. Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun non è dovuto alcun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel coincidenza di festività col giorno di calendario 4 novembreriposo compensativo od altra giornata comunque libera da prestazioni lavorative. 7. Ai lavoratori che in dette ricorrenze festive prestano la loro opera è dovuta la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. 8. Il trattamento di cui innanzi spetta pure per intero al lavoratore assente dal lavoro per i seguenti motivi: a. infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, xxxxx, permessi e assenze per giustificati motivi; b. riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c. sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore; d. sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e. sospensione del lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. 9. Il trattamento di festività non lavorate è compreso nel trattamento retributivo mensile; esso non compete, e quindi va detratto, nei casi di assenza dipendente dalla volontà del lavoratore. 10. Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio un trattamento per le festività di cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività. A) Festività abolite. Legge 5 marzo 1977 n. 54 1. per quanto riguarda le festività soppresse dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dai lavoratori in ragione d’anno n. 32 ore di permesso retribuito. 2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA/RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. 3. I permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo. 4. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività. 5. I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno a cui si riferiscono; nel caso in cui il lavoratore non usufruisca possa usufruire nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate. 6. Il pagamento di dette festività avverrà, in base alla retribuzione in vigore a dicembre di ciascun anno, insieme alle competenze stipendiali di gennaio. 7. Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. 8. Nel caso Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di coincidenza delle 4 festività religiose con novembre, il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al 3° comma del presente articolo. Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile. Nel caso in cui gli Istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo che coincidono con la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività. Per i lavoratori di aziende operanti nel comune di Roma, qualora oltre la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx venga usufruito un ulteriore giorno di riposo per il S. Patrono, il numero dei permessi di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo è ridotto a 3domenica.

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