Common use of Rientro della salma e spese funebri Clause in Contracts

Rientro della salma e spese funebri. In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al luogo di inumazione al domicilio dell'Assicurato. La Società si fa anche carico, fino all'ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” delle spese funerarie (prima conservazione, spese amministrative e spese per la prima bara necessaria al trasporto). Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari. In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato non sia accompagnato da alcun Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), la Società mette gratuitamente a disposizione di un Familiare maggiorenne dell’Assicurato, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato. Inoltre la Società organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nella “Tabella delle Garanzie”. In caso di Infortunio o Malattia, qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Società non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, la Società si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato (solo pernottamento) fino all'ammontare indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”. Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia prestata dalla presente polizza, ma il suo stato di salute, secondo il parere del Servizio medico della Società, non abbia reso necessario il rientro a domicilio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, fino all'ammontare indicato nella “Tabella delle

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Rientro della salma e spese funebri. In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al luogo di inumazione al domicilio dell'Assicurato. La Società si fa anche carico, fino all'ammontare indicato nella “Tabella delle Garanzie” delle spese funerarie (prima conservazione, spese amministrative e spese per la prima bara necessaria al trasporto). Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari. In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato non sia accompagnato da alcun Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), la Società mette gratuitamente a disposizione di un Familiare maggiorenne dell’Assicurato, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato. Inoltre la Società organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nella “Tabella delle Garanzie”. In caso di Infortunio o Malattia, qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Società non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, la Società si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato (solo pernottamento) fino all'ammontare indicato nella “ Tabella delle Garanzie ”. Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia prestata dalla presente polizza, ma il suo stato di salute, secondo il parere del Servizio medico della Società, non abbia reso necessario il rientro a domicilio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, fino all'ammontare indicato nella “Tabella delledelle Garanzie” ed entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell'Assicurato vittima dell’Infortunio o della malattia, dei familiari con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In tutti i casi soltanto la Società è abilitata a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare per riprendere il viaggio interrotto.

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