Rientro imprevisto Clausole campione

Rientro imprevisto. (Garanzia valida oltre 100 km dall’abitazione abituale dell’Assicurato) Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell’Assicurato presso l’abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
Rientro imprevisto. (Garanzia valida oltre 100 km dall’abitazione abituale dell’Assicurato) AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo. Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell’Assicurato presso l’abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro). Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all’abitazione. AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l’Assicurato ed eventuali familiari conviventi, sino ad un massimo di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo. Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all’interno dell’abitazione assicurata, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza dell’abitazione mediante istituti di vigilanza. Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell’evento. Qualora l’Assicurato subisca il furto dell’autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all’abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 3 (tre) giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico della Società per massimo 1 evento per anno assicurativo con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe. La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).