Common use of Rimborso spese mediche da infortunio Clause in Contracts

Rimborso spese mediche da infortunio. La Società rimborsa agli assicurati, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione. Per cure mediche si intendono: - Spese ospedaliere o cliniche; - Onorari a medici e chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorio; - Spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche; - Spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.

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Samples: Polizza Infortuni Cumulativa, Capitolato Speciale Di Gara Per La Copertura Assicurativa Infortuni, Capitolato Infortuni

Rimborso spese mediche da infortunio. La Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini del presente capitolo, anche qualora lo stesso non abbia comportato come conseguenza una invalidità permanente e l’Assicurato necessiti di cure mediche, la Società rimborsa agli assicuratirimborserà allo stesso, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizzaaggiunta al massimale e alle spese già previste al capitolo 5, il costo delle cure mediche sostenute, sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione€ 25.000,00 (venticinquemila) e con applicazione di una franchigia di € 100,00 (cento). Per cure mediche si intendono: - Spese : a) spese ospedaliere o cliniche; - Onorari ; b) onorari a medici e a chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese ; c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’Istituto all’istituto di cura o all’ambulatorio; - Spese fisioterapiche ; d) spese fisioterapeutiche in genere genere, spese farmaceutiche e spese farmaceutiche; - Spese per l’assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante; e) spese per la prima prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano Resta inteso che, ove l’Assicurato abbia attivato la copertura di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private)cui all’art. 5.1, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsatele predette somme potranno essere rimborsate un’unica volta, senza alcuna duplicazione.

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Samples: Insurance Policy Renewal, Insurance Policy, Insurance Contract

Rimborso spese mediche da infortunio. La Società rimborsa agli assicuratiAssicurati per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizzaPolizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, concorrenza dell'importo complessivo per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda ciascun Assicurato di quotazione€ 2.500,00 al netto di € 50,00 per evento e per persona. Per cure mediche si intendono: - Spese spese ospedaliere o cliniche; - Onorari onorari a medici e a chirurghi; - Accertamenti accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorioambulatorio; - Spese fisioterapiche spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche; - Spese spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la Invalidità Permanente laddove tale garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsateviene prestata.

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Samples: Polizza Collettiva Infortuni, Assicurazione Infortuni

Rimborso spese mediche da infortunio. La Società rimborsa agli assicuratiAssicurati per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizzaPolizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, concorrenza dell'importo indicato nello stato di rischio al netto di € 50,00 per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazioneevento e per persona. Per cure mediche si intendono: - Spese spese ospedaliere o cliniche; - Onorari onorari a medici e a chirurghi; - Accertamenti accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di cura o all’ambulatorioambulatorio; - Spese fisioterapiche spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche; - Spese spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la Invalidità Permanente laddove tale garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsateviene prestata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni, Assicurazione Per Infortuni Del Personale Sanitario

Rimborso spese mediche da infortunio. La Qualora a seguito di infortunio ai termini del presente capitolo, anche qualora lo stesso non abbia comportato come conseguenza una invalidità permanente e l'Assicurato necessiti di cure mediche, la Società rimborsa agli assicuratirimborserà allo stesso, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, aggiunta al massimale e alle spese già previste alla SEZIONE VI SPESE MEDICHE il costo delle cure mediche sostenute, sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione€ 25.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 100,00. Per cure mediche si intendono: - Spese spese ospedaliere o cliniche; - Onorari onorari a medici e a chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’Istituto all'istituto di cura o all’ambulatorioall'ambulatorio; - Spese fisioterapiche spese fisioterapeutiche in genere genere, spese farmaceutiche e spese farmaceuticheper l'assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante; - Spese spese per la prima prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano Resta inteso che, ove l'Assicurato abbia attivato la copertura di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private)cui all'art VI.1 SPESE MEDICHE le predette somme potranno essere rimborsate un'unica volta, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsatesenza alcuna duplicazione.

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Samples: Insurance Agreement

Rimborso spese mediche da infortunio. La Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, anche qualora lo stesso non abbia comportato come conseguenza una invalidità permanente e l’Assicurato necessiti di cure mediche, la Società rimborsa agli assicuratirimborserà allo stesso, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizzaaggiunta al massimale e alle spese già previste alla sezione 5, il costo delle cure mediche sostenute, sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell’importo indicato sulla scheda di quotazione€ 25.000,00 (venticinquemila) e con applicazione di una franchigia di € 100,00 (cento). Per cure mediche si intendono: - Spese : a) spese ospedaliere o cliniche; - Onorari ; b) onorari a medici e a chirurghi; - Accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; - Spese ; c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all’Istituto all’istituto di cura o all’ambulatorio; - Spese fisioterapiche ; d) spese fisioterapeutiche in genere genere, spese farmaceutiche e spese farmaceutiche; - Spese per l’assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante; e) spese per la prima prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscano Resta inteso che, ove l’Assicurato abbia attivato la copertura di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private)cui all’art. 5.1, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsatele predette somme potranno essere rimborsate un’unica volta, senza alcuna duplicazione.

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Samples: Insurance Policy