Rimprovero scritto Clausole campione

Rimprovero scritto. E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.
Rimprovero scritto. In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.
Rimprovero scritto. E’ un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Rimprovero scritto. Il rimprovero scritto è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nella successive lettere. Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 1 giorno.
Rimprovero scritto. Sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione
Rimprovero scritto. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:
Rimprovero scritto. (CENSURA) 1. Il provvedimento con cui viene comunicata la censura, adeguatamente motivato e contenente l’indicazione dell’autorità a cui è proponibile il ricorso, è comunicato al dipendente con le modalità previste per la contestazione di addebiti. 2. Copia della censura, unitamente agli atti inerenti la contestazione e le giustificazioni, sono rimessi al Responsabile dell’ufficio personale per la loro acquisizione nel fascicolo del dipendente. 3. Se il soggetto competente ad irrogare la censura, compiendo gli accertamenti del caso, dovesse ritenere irrogabile una sanzione più grave trasmette, unitamente ad una motivata relazione, gli atti al Segretario Comunale.
Rimprovero scritto. 1. Recidiva in mancanze che hanno dato luogo a rimproveri verbali; 2. Momentanea assenza dal servizio o sospensione dello stesso non autorizzata (es.: ritarda l’inizio o anticipa la fine, si intrattiene nei corridoi e/o negli spogliatoi, ecc.); 3. Presenza non giustificata nei locali aziendali al di fuori del proprio orario di lavoro; 4. Presenza non giustificata in servizio (es.: mancata osservanza delle pause previste, effettuazione di straordinario non autorizzato, ecc.); 5. Mancata comunicazione tempestiva ai superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo e che possano comportare lieve pregiudizio per l’azienda; 6. Trascuratezza nella conservazione e nell’uso del vestiario in dotazione o degli strumenti da lavoro forniti dall’azienda; 7. Lieve inosservanza delle disposizioni del CCNL e dei regolamenti aziendali; 8. Mancanza della dovuta prudenza nella guida dei veicoli aziendali quando non abbia determinato danni agli stessi; 9. Mancata osservanza del divieto di fumare;
Rimprovero scritto. Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo; b) viene meno al rispetto di una delle procedure o dei comportamenti indicati o richiamati dalle procedure o dai principi del Modello di Organizzazione e gestione (es. codice ISM o manuale SMS) senza che siano commessi reati o arrecati danni alle attrezzature, alla nave ed in generale alle persone alle cose ed all’ambiente.