NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI Clausole campione

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. Doveri del personale‌ Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto. È vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. Obblighi del dipendente
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. UilFpl - Segreteria Nazionale w w w . u i l f p l . i t
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. Art. 70 (Diritti e doveri dei lavoratori) 1. Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori sono disciplinati dalla legge, dai principi generali del diritto nonché dalle disposizioni del presente c.c.n.l. 2. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilità, sono improntati al rispetto, alla lealtà, alla collaborazione. 3. Nel coordinamento delle attività lavorative individuali e di gruppo, l'azienda promuove il più alto grado di collaborazione e integrazione. 4. Nell'espletamento delle sue mansioni o funzioni, in particolare, il dipendente deve: a) tenere comportamenti improntati a responsabilità, collaborazione, buona fede, correttezza ed educazione anche nei confronti degli utenti, anche ai fini del buon nome dell'azienda; b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate; c) aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni personali, dei locali di proprietà dell'azienda a lui affidati né danneggiarli volontariamente, in modo comprovato; d) attenersi all'ordinamento gerarchico-funzionale dell'azienda nei rapporti attinenti le attività di competenza, come previsto dall'organizzazione dell'azienda stessa; e) osservare le norme del presente c.c.n.l., le disposizioni aziendali di servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori; f) osservare l'orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative formalità di controllo delle presenze; g) comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio; h) rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate dall'azienda; i) attenersi alle disposizioni relative all'infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e all'infortunio sul lavoro; j) aver cura della buona conservazione e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti né danneggiarli volontariamente, in modo comprovato; k) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; l) non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno dell'azienda stessa, né svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda stessa; m) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio o la dimora nonché il recapito telefonico, rispetto a quelli resi noti al momento dell'assunzione o successivamente; n) in caso di incidenti, provvedere a ...
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. Diritti e doveri dei lavoratori
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. 129. Doveri del lavoratore - 1) Il lavoratore ha l’obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttez- za e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI.  Art. 30 - Ritardi e assenze Pagina n. 23  Art. 31 - Doveri del personale Pagina n. 23  Art. 32 - Provvedimenti disciplinari Pagina n. 24  Art. 33 - Patrocinio legale della dipendente e del dipendente Pagina n. 25 per atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio  Art. 34 - Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti Pagina n. 26 nei rapporti con l'utenza  Art. 35 - Ritiro patente Pagina n. 26  Art. 36 - Rimborso chilometrico Pagina n. 26 TITOLO VII CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE  Art. 37 - Sistema di classificazione del personale Pagina n. 27
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. ART. 33 -
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. (Diritti e doveri dei lavoratori)
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI. Art. 34 - Rapporti in impresa I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Xxxxxx fra l'altro essere evitati; - comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale; - qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro. Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. L'impresa avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. In particolare il lavoratore deve: 1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'impresa per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni nell'impresa, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale. In tema di patto di non concorrenza si richiama quanto previsto dall'art. 2125 del codice civile.