Common use of Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa Clause in Contracts

Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa. La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa: a. nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo; b. nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio; c. nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il d. nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. e. nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; f. nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza e nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile convenuto, per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da: - figli minori non emancipati; - persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi, ai sensi dell’articolo 2048, 1° comma, del Codice civile. g. qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni.

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Documento Informativo Precontrattuale

Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa. La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa:di a. a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. È E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo; b. b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio; c. c) nel caso di Veicolo Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il d. nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. e. nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività . A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della garanzia medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazionel’intero esborso; f. nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza e nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile convenuto, per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da: - figli minori non emancipati; - persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi, ai sensi dell’articolo 2048, 1° comma, del Codice civile. g. d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 30 giorni; e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie, Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie

Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa. La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa:di a. a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. È E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo; b. b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio; c. c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il d. nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. e. nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività . A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della garanzia medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazionel’intero esborso; f. nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza e nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile convenuto, per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da: - figli minori non emancipati; - persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi, ai sensi dell’articolo 2048, 1° comma, del Codice civile. g. d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 30 giorni. e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di veicoli per uso ufficio o pubblicitario e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie

Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa. La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.4 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa:di a. a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. È E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo; b. b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio; c. c) nel caso di Veicolo Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il d. nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. e. nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività . A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della garanzia medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazionel’intero esborso; f. nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza e nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile convenuto, per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da: - figli minori non emancipati; - persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi, ai sensi dell’articolo 2048, 1° comma, del Codice civile. g. qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli E Altre Garanzie