DIRITTO DI SURROGA Clausole campione

DIRITTO DI SURROGA. La Società, per effetto del pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell’importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dal conducente che abbia diritto di utilizzo del veicolo.
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di ▇▇▇▇, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
DIRITTO DI SURROGA. La Società, per effetto del pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell’importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dai soggetti assicurati con polizze facenti parte del Programma Assicurativo SicurezzaScuola anche se prestate da altre Società in abbinamento alla presente polizza.
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell’aderente.
DIRITTO DI SURROGA. Ai sensi dell’Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
DIRITTO DI SURROGA. Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.
DIRITTO DI SURROGA. In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇, salvo esplicita rinuncia, la Società si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
DIRITTO DI SURROGA. La Compagnia si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che tu puoi avere nei confronti dei responsabili dei danni. È fatto tuo obbligo, pena la decadenza, fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del sinistro occorso all’Assicurato.
DIRITTO DI SURROGA. La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: • per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi; • per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.