DIRITTO DI SURROGA Clausole campione

DIRITTO DI SURROGA. La Società, per effetto del pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell’importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dal conducente che abbia diritto di utilizzo del veicolo.
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
DIRITTO DI SURROGA. La Società, per effetto del pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell’importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dai soggetti assicurati con polizze facenti parte del Programma Assicurativo SicurezzaScuola anche se prestate da altre Società in abbinamento alla presente polizza.
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell’aderente.
DIRITTO DI SURROGA. Ai sensi dell’Art. 1916 Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
DIRITTO DI SURROGA. Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. verso i responsabili del sinistro.
DIRITTO DI SURROGA. In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Società si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
DIRITTO DI SURROGA. La Compagnia si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che tu puoi avere nei confronti dei responsabili dei danni. È fatto tuo obbligo, pena la decadenza, fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del sinistro occorso all’Assicurato.
DIRITTO DI SURROGA. A. L’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 C.C.).