Common use of Rinvio ad altre norme Clause in Contracts

Rinvio ad altre norme. art. 1 (Oggetto) art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti) art. 3 (Variazioni nell’esecuzione contrattuale) art. 4 (Cauzione definitiva) La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte della singola azienda sanitaria che poi provvederà alla stipula del contratto. • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara ; • la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo); Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente, in contanti, con assegno circolare o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del periodo di garanzia. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del D.S.C. Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 5.000,00. La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo. In caso di inadempimenti contrattuali, la singola azienda sanitaria esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta. art. 5 (Durata della fornitura) Non applicabile al presente documento.

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Samples: Gara d'Appalto, Norme Di Partecipazione Alla Gara

Rinvio ad altre norme. art. 1 (Oggetto) 1. un sistema di “core lab ” per il consolidamento di: Chimica-Clinica, Immunometria, Proteine specifiche, Tossicologia con una stazione di Preanalitica; 2. un sistema per la diagnostica infettivologica (Epatiti, HIV, Lue) e farmaci; 3. un sistema per la diagnostica siero-infettivologica speciale (Borrelia, TORC, EBV); 4. un sistema per la diagnostica sieroimmunologica; 5. un sistema per la diagnostica siero-immunologica speciale; 6. un sistema per l’effettuazione dell’elettroforesi proteica e la tipizzazione delle componenti monoclonali. Si precisa che eventuali interventi edili-impiantistici necessari per la messa in opera del progetto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. La fornitura di che trattasi è articolata in Lotti, specificati all’allegato “1”, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti. Nel medesimo allegato sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima per ciascun lotto ed i luoghi di consegna dei prodotti. art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti) art. 3 (Variazioni nell’esecuzione contrattuale) art. 4 (Cauzione definitiva) Il deposito cauzionale definitivo verrà richiesto alla ditta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale deposito cauzionale è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle somme che la singola Azienda del servizio sanitario regionale dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza dell’appaltatore. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte della singola azienda sanitaria del D.S.C. che poi provvederà alla stipula del contratto. • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del D.S.C. di approvazione delle risultanze di gara ; • la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo); Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente, in contanti, con assegno circolare o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del periodo di garanziacontratto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del D.S.C. D.S.C.. Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 5.000,0010.000,00. La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo. In caso di inadempimenti contrattuali, la singola azienda sanitaria il D.S.C. esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenutasostenuti. art. 5 (Durata della fornitura) Non applicabile al presente documento.)

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Samples: Norme Di Partecipazione Alla Gara

Rinvio ad altre norme. art. 1 (Oggetto) art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti) art. 3 (Variazioni nell’esecuzione contrattuale) art. 4 (Cauzione definitiva) Il deposito cauzionale definitivo verrà richiesto alla ditta risultata migliore offerente dalla singola azienda sanitaria. Tale deposito cauzionale è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle somme che la singola Azienda del servizio sanitario regionale dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza dell’appaltatore. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte della dalla singola azienda sanitaria che poi provvederà alla stipula del contrattosanitaria. • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dalla singola azienda sanitaria di approvazione delle risultanze di gara ; • la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo); Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente, in contanti, con assegno circolare o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del periodo di garanziacontratto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del D.S.C. Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 5.000,00. dalla singola azienda sanitaria La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta dalla singola ’Azienda del servizio sanitario regionale per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo. In caso di inadempimenti contrattuali, la singola azienda sanitaria esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenutasostenuta dalla singola Azienda del servizio sanitario regionale stessa. art. 5 (Durata della fornitura) Non applicabile al presente documentocapitolato speciale.

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Rinvio ad altre norme. art. 1 (Oggetto) art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti) art. 3 (Variazioni nell’esecuzione contrattuale) art. 4 (Cauzione definitiva) Il deposito cauzionale definitivo verrà richiesto alla ditta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale deposito cauzionale è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle somme che la singola Azienda del servizio sanitario regionale dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza dell’appaltatore. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte della singola azienda dell’Azienda sanitaria che poi provvederà alla stipula del contratto. • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’Azienda sanitaria di approvazione delle risultanze di gara ; • la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo); Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente, in contanti, con assegno circolare o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del periodo di garanziacontratto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del D.S.C. dell’Azienda sanitaria. Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, fornitura non superi l’importo di euro 5.000,00. La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo. In caso di inadempimenti contrattuali, la singola azienda l’Azienda sanitaria esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenutasostenuti. art. 5 (Durata della fornitura) Non applicabile al presente documentocapitolato speciale.

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Rinvio ad altre norme. art. 1 (Oggetto) art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti) art. 3 (Variazioni nell’esecuzione contrattuale) art. 4 (Cauzione definitiva) Il deposito cauzionale definitivo verrà richiesto alla ditta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Tale deposito cauzionale è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle somme che la singola Azienda del servizio sanitario regionale dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza dell’appaltatore. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte della singola azienda dell’Azienda sanitaria che poi provvederà alla stipula del contratto. • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’Azienda sanitaria di approvazione delle risultanze di gara ; • la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo); Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente, in contanti, con assegno circolare o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del periodo di garanziacontratto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del D.S.C. dell’Azienda sanitaria. Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, fornitura non superi l’importo di euro 5.000,00. La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento e determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo. In caso di inadempimenti contrattuali, la singola azienda l’Azienda sanitaria esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenutasostenuti. art. 5 (Durata della fornitura) Non applicabile al presente documento.)

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