PARTE I – SERVIZIO ACQUEDOTTO
Regolamento del Servizio Idrico Integrato Publiacqua SpA
PARTE I – SERVIZIO ACQUEDOTTO
Art. 1. Ente Gestore e norme per la fornitura dell’acqua
Il presente Regolamento è adottato dal Gestore a partire dal 01/01/2017 e recepisce le direttive contenute nelle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica Gas e del Sistema Idrico Integrato e dell’Autorità Idrica Toscana. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato si applica a tutti i Comuni compresi nella Conferenza Territoriale n.3 “Medio Valdarno” dell’Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT) nei quali il servizio acquedotto, fognatura e depurazione è assunto dalla società PUBLIACQUA S.p.A., (di seguito Gestore). Esso regola le modalità d’erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore ed utente finale.
Il Regolamento è soggetto a revisione triennale, salvo modifiche necessarie all’adeguamento alla normativa emanata dall’AEEGSI, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.
Le norme contrattuali contenute nella presente Parte I sono applicabili, per quanto compatibili, anche ai contratti relativi ai servizi di fognatura e depurazione degli scarichi civili e industriali disciplinati nella Parte II – Regolamento di fognatura e depurazione
Art. 2. Obbligatorietà del Regolamento
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutte le categorie di utenza definite all’Art. 3.
Esso è parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell’acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione e sarà consegnato all’atto della stipula del contratto, insieme alla Carta del Servizio, agli sportelli, o quando l’utente finale ne faccia richiesta.
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’utente finale e mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.
Qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato, a seguito della scadenza o della revoca della Convenzione vigente, l’utente finale non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo.
Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall’ AIT, successivamente all’obbligatoria consultazione delle Associazioni dei Consumatori, su proposta del Gestore o a seguito di un processo di analisi svolto dal Gestore, ma promosso dall’Autorità medesima.
Art. 3. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. AEEGSI: è l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
2. AIT: è l’ente dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con Legge Regionale Toscana n.69/2011;
3. Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale ee/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
4. Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente finale e la successiva comunicazione al gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
5. Categoria di utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica;
6. Cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
1. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe;
7. Consumo medio annuo (Ca): è definito per ciascun utente finale prendendo i consumi ottenuti da due misure effettive, (mis1 e mis 2) raccolte o derivanti da autolettura disponibili al Gestore in un periodo pari ad almeno 300 giorni solari
(Ng). La differenza tra i dati di misura effettivi (mis2-mis1) viene diviso per i giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta delle misure, moltiplicato per i giorni dell’anno (365) e per il tasso di variazione del consumo annuo degli ultimi tre anni osservato fino all’anno precedente nella Conferenza territoriale 3(D%);
Ca= mis2-msi1.
x365xD% Ng
8. Consumo stimato (Cs): è la stima dei dati di misura effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale. Il consumo stimato si ottiene dividendo il Consumo medio annuo (Ca) per i giorni dell’anno
(365) e moltiplicando per l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns);
Ca
Cs= x Ns 365;
9. Consumo storico: è la media aritmetica degli ultimi tre consumi annui e comunque come stabilito dal TIMSII;
10. Contratto di fornitura del servizio idrico integrato:ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato tra l’utente finale e il Gestore del servizio;
11. Dati di misura: sono le misure elaborate e validate dal Gestore;
12. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione;
13. Deposito cauzionale: importo versato dall’utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso;
14. Derivazione: sistema per diramare acqua da una condotta;
15. Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del Gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
16. Disconnettore: apparecchiatura idraulica atta a separare fisicamente due condotte o l’allacciamento idrico dalla condotta principale;
17. Domanda di allacciamento idrico: richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto difornitura;
18. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale;
19. Gestore del SII: è il soggetto che gestisce il SII, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualche forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
20. Indennizzo automatico: è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard specifici di qualità;
21. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/ogiornalieri;
22. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
23. Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
24. Misura di processo: è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono;
25. Misura di utenza: è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
26. Misuratore: è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
27. Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
28. Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
29. Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato;
30. Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l’altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
31. Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul
posto, oppure tramite lettura da remoto ( telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);
32. Morosità: stato in cui si trova l’Utente finale che non ha effettuato il pagamento della bolletta entro la scadenza;
33. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del misuratore e dei rubinetti d’intercettazione;
34. Perdita occulta: è una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall’utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti, inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili;
35. Programma degli Interventi (PdI):è quella parte del Piano d’ambito che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
36. Portata istantanea: misura della quantità d’acqua che passa nell’unità di tempo.
37. Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
38. Pro-die: metodologia con la quale si calcola il consumo giornaliero dell’utenza finale e si utilizza per l’attribuzione degli scaglioni tariffari (st). Con tale metodo la quantità annuale di mc prevista per ogni scaglione tariffario viene divisa per i giorni dell’anno, ottenendo così la media giornaliera teorica di consumo (mgtc) per ogni scaglione. Tale consumo giornaliero si moltiplica per i giorni solari intercorrenti tra i dati di misura effettiva (Ng), raccolti o derivanti da autolettura (ms2-ms1) disponibili al Gestore. Il risultato sono i metri cubi da fatturare per ogni scaglione tariffario. Nel caso in cui il consumo è riferito a più unità abitative (ua), tali metri cubi si moltiplicano per il numero delle unità. Mc st / 365 = mgtc per st mgtc per st x (ua) x Ng (riferiti a ms2-ms1)= mc da fatturare perst;
39. Riattivazione: è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
40. Ricostruzione del dato di misura: è l’attività di determinazione dei consumi a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;
41. Riduttore di pressione: apparecchiatura per la riduzione del livello di pressione, di norma installato e manutenuto con oneri a caricodell’utente finale;
42. RQSII: è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR;
43. Servizio Idrico Integrato (SII): è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’ unbundling contabile del SII;
44. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
45. Stima del dato di misura: è l’attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull’applicazione di opportuni algoritminumerici;
46. Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
47. TIMSII: testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSII del 05 maggio 2016 n. 218/2016/R/idr;
48. Utente finale: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
49. Utenza condominiale: l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
50. Validazione delle misure: è l’attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall’autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l’ammissibilità all’uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del Gestore;
51. Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Art. 4. Modalità di fornitura
Il Gestore garantisce caratteristiche di qualità dell’acqua tali da essere destinata al consumo umano, secondo le vigenti norme.
Ai sensi del DPCM 4 marzo 1996 possono essere altresì concesse, in casi straordinari, nelle forme e nei modi stabiliti di
volta in volta:
• forniture d’acqua destinata ad usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità;
• forniture d’acqua ad una pressione al di fuori dei limitiprevisti.
Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente finale nel contratto di fornitura.
Tutte le forniture già in essere, concesse dai precedenti gestori, che rientravano, anche di fatto, nelle tipologie sopra individuate al momento del passaggio al Gestore, s’intendono mantenute alle stesse condizioni. Tale norma è valida anche per le volture.
La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (misuratore).
Sono eccezionalmente ammesse forniture temporanee nei casi d’usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essereindicati:
• luogo di erogazione;
• data di inizio e di cessazione della fornitura;
• utilizzo per cui è richiesta la fornitura;
• quantità di mc necessari per l’intera manifestazione.
Art. 5. Categorie di utenza
Le forniture si suddividono in specifiche categorie di utenza, in conformità all’articolazione tariffaria vigente approvata con delibere n°27 del 05/10/2016 “Approvazione della nuova struttura dei corrispettivi proposta dalla CT3 Medio Valdarno” e n°29 “Applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio anni 2016-2019 e adeguamento alla Convenzione Tipo” del 05/10/2016 dall’Autorità Idrica Toscana.
La categorizzazione delle utenze antecedente al 05/10/2016 rispetta quanto previsto dal precedente Regolamento e dalla precedente articolazione tariffaria.
Le categorie di utenza sono le seguenti:
1)Domestica, è la fornitura che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura potabile effettuati all’interno di unità abitative
4)Allevamento, è la fornitura per uso idropotabile destinata ad imprese agricole e/o allevamento animale.
5)Altro, in tale categoria rientrano le forniture per uso antincendio: idranti. Per idranti si intendono le prese predisposte esclusivamente all’utilizzo di spegnimento di incendi.
6)Produttive, sono le forniture per uso idropodabile di locali destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o di altro settore terziario, nonché per uso edilizio. Si suddividono in 5 tipologietariffarie:
-Produttiva piccoli quantitativi che prevede un consumo fino a 200 mc l’anno.
-Produttiva medio – piccoli quantitativi, che prevede un consumo tra 200 e 500 mc l’anno.
-Produttiva medio – grandi quantitativi, che prevede un consumo tra 500 e 1.000 mc l’anno.
-Produttiva grandi quantitativi, che prevede un consumo tra 1.000 e 10.000 mc l’anno.
-Produttiva quantitativi speciali che prevede un consumo oltre 10.000 mc l’anno.
7) Scarichi da fonti autonome. Tale categoria si suddivide in:
- Fonti autonome civili, sono le forniture relative ad acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale che derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attivitàdomestiche.
- Fonti autonome industriali, sono le forniture relative ad acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e dalle acque meteoriche.
Art. 6 Disposizioni aggiuntive in materia di categorie di utenza Modalità di classificazione delle categorie Domestica Residente e Domestica non Residente
Utenze domestiche residenti
1) La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell’unità immobiliare oggetto della fornitura.
2) Agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all’art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n°223, ed ai membri delle loro famiglie,
intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.
3) Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.
4) Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 mediante autocertificazione.
5) Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore nelle stesse forme qualsiasi variazione intervenuta successivamente.
Utenze domestiche non residenti
Le utenze domestiche, che non rientrano nei casi di cui sopra, saranno considerate non residenti, fatti salvi i casi particolari di cui sotto.
Il Gestore ha facoltà di riconoscere la tariffa domestica residente anche a coloro che non hanno ancora acquisito la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura con un anticipo massimo di tre mesi rispetto all’acquisizione formale della stessa residenza.
Casi particolari di applicazione della tariffa domestica residente e modalità applicative
Alle comunità religiose, esclusivamente con riferimento ai religiosi ivi residenti, o alle case famiglia, esclusivamente con riferimento agli assistiti ivi residenti, qualora non rientranti nei casi di applicazione della tariffa pubblica, si applicherà la tariffa domestica residente rapportata ad un numero di unità abitative pari al numero di presenze medie divise per tre.
Nella categoria di utenza Domestico residente rientrano le utenze a defalco, a cui viene applicata la tariffa base (prima eccedenza) degli scaglioni tariffari previsti per le utenze domestiche residenti e le forniture per acqua grezza. Rientrano in questa categoria le forniture di acqua non potabile, concesse in deroga rispetto alle caratteristiche chimiche ed igenico
– sanitarie indicate nella normativa vigente per l’erogazione di acqua potabile e prevista dall’Art.4 “Modalità di fornitura” del presente Regolamento. La fornitura non è idonea Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della utenza domestica residente.
Pubblica
La categoria tariffaria Pubblica si applica:
a) alle Pubbliche Amministrazioni;
b) agli Enti senza fini di lucro che svolgono in via diretta attività cui le Pubbliche Amministrazioni abbiano attribuito finalità di Pubblica Utilità. Il requisito dell’assenza di scopo di lucro deve essere previsto dallo Statuto e riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione anche tramite iscrizione ad appositiregistri;
c) ai soggetti obbligati/incaricati per specifica disposizione di Pubbliche Amministrazioni a svolgere attività di accoglienza per fini umanitari (accoglienza profughi o accoglienza a seguito di calamità naturali), esclusivamente per il periodo indicato dalla disposizione, per gli immobili a tal fine destinati ed a condizione che il consumo destinato all'uso specificato sia precisamente misurabile da apposito contatore intestato al titolare dellafornitura;
d) agli Enti che svolgano, gratuitamente e sistematicamente, attività, quali servizi docce, dormitori, mense, per finalità esclusivamente caritative a favore di personeindigenti.
In base alla delibera n°3 del 12 settembre 2016 della Conferenza Territoriale n.3, ai fontanelli pubblici verrà attribuita la tariffa pubblica abbattuta del 80%.
I consumi delle forniture pubbliche sono soggetti a misurazione e fatturazione; gli. Gli oneri di manutenzione sono di competenza degli enti pubblici proprietari.
Produttive
La scelta di una delle 5 categorie tariffarie produttive e quindi la previsione del consumo annuo, spetta all’utente tramite autoselezione. Tuttavia, dalla data dell’entrata in vigore della nuova articolazione tariffaria, 05/10/2016, fino al 31/12/2016, sarà il Gestore a selezionare la classe di utenza sulla base del consumo annuo dell’utenza.
A partire dal 01/01/2017 ed entro il 31 di dicembre di ciascun anno, sarà l’utente ad autoselezionarsi, per l’anno solare successivo, dandone opportuna comunicazione al Gestore. Il Gestore sarà tenuto a darne ampia comunicazione in bolletta al fine di rendere nota e trasparente all’utente finale la modalità di autoselezione.
In caso di autoselezione mancante entro il termine indicato, il Gestore selezionerà la classe dell’utenza in base ai consumi storici o alla tipologia di utenza/auto-selezione dell’anno precedente. In tale categoria rientrano le fornitureper:
- uso autoclave o troppo pieno, ovvero le utenze per il controllo della fuoriuscita dell’impianto di autoclave in seguito a malfunzionamento del galleggiante. Tale condizione contrattuale è attribuita esclusivamente alle utenze già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento e viene applicata la prima eccedenza degli scaglioni tariffari previsti per le forniture produttivo piccoli quantitativi.
Promiscua, è la fornitura per uso idropotabile a utenze condominiali nelle quali possono coesistere le categorie di utenze di cui sopra e descritte nell’Art. 5 alle quali sarà applicata la tariffa corrispondente a ciascuna tipologia di utenza.
Acqua non potabile
Per la fornitura di acqua non potabile, esclusivamente nei casi di impossibilità da parte del Gestore a fornire acqua potabile ed a condizione che l'utente sottoscriva specifico contratto per la fornitura di acqua non potabile, si applicherà, per il servizio acquedotto, il 50% della tariffa Pubblica per ciascun metro cubo di consumo ed per gli altri servizi forniti, il 100% della tariffa della categoria di appartenenza.
Art. 7. Allacciamento idrico e fornitura dell’acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la conduttura dell’acqua potabile
Nelle strade e piazze, ove già esiste la conduttura dell’acqua potabile, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile (e sempre che le condizioni tecniche lo consentano) è tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti da parte da AIT..
Nel caso in cui, per ragioni strutturali, la fornitura debba essere effettuata in deroga a quanto previsto dal DPCM del 1996 Art 8.2.1, il Gestore ne darà opportuna informazione al momento della stipula del preventivo e le condizioni particolari dovranno essere riportate nel contratto.
Art. 8. Estensione e potenziamento rete idrica
Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure, in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, il Gestore provvederà all’estensione della rete e/o al potenziamento quando l’intervento è previsto nel PdI.
In caso di presenza nel PdI di risorse finalizzate a generiche estensioni, verrà effettuata la ripartizione delle stesse secondo apposito Regolamento redatto da AIT.
Quando l’intervento non è previsto nel PdI, i costi saranno interamente a carico degli utenti richiedenti.
Nel caso la Pubblica Amministrazione intenda contribuire al finanziamento dei lavori, agli utenti saranno attribuiti i costi al netto di tale finanziamento.
Il Gestore effettuerà l’estensione della rete quando avrà ricevuto il corrispettivo pari al costo totale di realizzazione.
Per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio si rinvia alle linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il SII e interventi con maggior carico urbanistico.
Art. 9. Domanda di allacciamento idrico
La domanda di allacciamento idrico - deve essere avanzata al Gestore da chi ha titolo giuridicamente riconosciuto .
Al momento della presentazione della domanda di allacciamento idrico, il Gestore darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l’allacciamento idrico alla conduttura stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dal Gestore e dal soggetto proprietario dell’area in cui insisterà l’opera precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla conduttura stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza del Gestore. Nel caso decida di eseguire i lavori in proprio, l’utente finale è tenuto a fornire al Gestore tutta la documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché copia dell’autorizzazione ricevuta dai soggetti terzi coinvolti. L’utente finale si assume tutte le responsabilità in riferimento a qualsiasi problema dovesse insorgere riguardo la non adeguata esecuzione dei lavori.
Le domande di allacciamento idrico di cui sopra non sono impegnative per le parti. Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento idrico, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell’inizio dei lavori l’utente finale dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesseinsorgere.
Nel caso di forniture temporanee in cui non possa essere usato un allacciamento idrico esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento idrico da determinarsi mediante redazione del preventivo così come previsto al successivo Art. 11.
Art. 10. Diritto di rifiuto alla domanda di allacciamento idrico
Per qualsiasi tipologia di utenza il rifiuto della domanda di allacciamento idrico potrà essere opposto quando la risorsa idrica disponibile non sia sufficiente a garantire un quantitativo adeguato alle utenze, oppure si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale, sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.
Art. 11. Preventivo
A seguito della richiesta di allacciamento idrico il Gestore invierà all’utente un preventivo. Il preventivo deve contenere:
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta diprestazione;
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione darealizzarsi;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo;
f) la data di invio del preventivo al richiedente;
g) la tipologia d’uso;
h) l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
i) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto;
j) l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazionetecnica;
k) la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto;
l) l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione delpreventivo;
m) la durata di validità del preventivo;
n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.
o) l’indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta.
Per le richieste di allacciamento idrico ad edifici ancora allo stato di progetto il Gestore indica dettagliatamente i documenti da presentare ad integrazione della richiesta, e più esattamente:
- una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l’ubicazione della futura costruzione;
- una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l’esatta posizione dell’allacciamento idrico e del –misuratore.
Il preventivo ha validità non inferiore a tre mesi. L’accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all’esecuzione della prestazione richiesta.
Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso dal Gestore- nei confronti dell’utente finale per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
Art. 12. Contratti d’utenza
Le forniture dell’acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto. E’ fatto obbligo all’utente finale comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l’esecuzionedell’allacciamento idrico.
Le spese di bollo, amministrative e di deposito cauzionale, - inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti finali. Per la stipula dei contratti, l’utente finale dovrà fornire codice fiscale dell’intestatario, copia del documento di riconoscimento, autocertificazione dei dati catastali e del titolo di possesso dell’immobile oggetto della fornitura.
Per le utenze condominiali caratterizzate dalla presenza, al loro interno, di categorie di utenza produttive, sarà obbligo dell’utenza di procedere ad una variazione contrattuale con disconnessione delle stesse. L'utente finale moroso, per ottenere – la riattivazione della fornitura deve prima provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti.
Art. 13. Titolarità dei contratti d’utenza
Il contratto di utenza è intestato come segue:
a) per la fornitura dell’acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile per il quale è richiesta l’attivazione del servizio;
b) per la fornitura dell’acqua ad un immobile composto da più unità è intestato:
- in mancanza di costituzione formale del condominio, ad uno solo degli utenti (denominato “Responsabile”), su delega scritta degli altri-
- in caso di Condomini - formalmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio -. -
c) per la fornitura temporanea dell’acqua per uso edilizio, al costruttore o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità titolo edilizio o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di
costruzione e dovrà essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere
a) e b) -.
Art. 14.Voltura dell’utenza idrica
La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del
d.l. 28 marzo 2014, n. 47.
Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.
In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore l’autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il Gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.
I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della fattura
di chiusura del rapporto contrattuale.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltàdi:
a) richiedere all’utente finale entrante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n°445), eventualmente corredata da opportuna documentazione, dalla quale risulti l’estraneità al precedente debito;
b) non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
Art. 15. Voltura a titolo gratuito
In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede, ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza, se intende richiedere voltura del contratto d’utenza in propriofavore:
a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet, disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio o richiedibile mediante callcenter;
b) all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. Nel caso di richiesta di voltura a titolo gratuito di cui sopra, il Gestore:
a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi di cui all’art. 4.6 della Carta del Servizio;
b) invia al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contrattod’utenza.
Nessun corrispettivo, al di fuori dell’ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito.
Art. 16. Durata dei contratti di utenza
Il contratto, salvo diversa disposizione è a tempo indeterminato.
La facoltà di recesso ai sensi dell’Art. 1569 del Codice Civile, è esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all’Art. 18.
Art. 17. Diritto di revoca e condizioni particolari di fornitura
Nel caso di richiesta di allacciamento idrico alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare lo stesso o revocare con preavviso la fornitura già concessa ove si verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi.
Il Gestore, per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa
elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione “limitato ed interrompibile”. Le condizioni d’esercizio, offerte dal Gestore, possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa senza preavviso.
Art. 18. Modalità per il recesso dal contratto e cessazione della fornitura.
Gli utenti, che intendono recedere dal contratto di fornitura dell’acqua, devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il codice d’utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l’utenza stessa, dichiarando la lettura finale del misuratore nonché l’indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.
La cessazione comporta la disattivazione della fornitura con la sigillatura e/o la rimozione del misuratore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della sigillatura del misuratore, la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati e l’addebito dei costi di chiusura o rimozione del misuratore.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia in posizione accessibile, l’utente finale deve garantire l’accesso al misuratore al personale del Gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espressa dall’utente finale che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di utenza quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
Art. 19. Riattivazione, ovvero subentro dell’utenza idrica
L’utente finale interessato alla riattivazione di un’utenza idrica,precedentemente chiusa per cessazione, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di posa e/o riapertura del misuratore. L’utente finale la cui fornitura è stata disattivata per morosità, per poterla riattivare, oltre agli oneri precedenti, dovrà anche provvedere al pagamento di tutte le somme dovute, compreso il corrispettivo previsto per la chiusura/rimozione del misuratore, le spese relative alle attività di recupero del credito e le sanzioni per la eventuale manomissione degli impianti e/o per i prelievi abusivi, oltre ad ogni eventuale costo ulteriore, conseguente ad azioni di danneggiamento che dovesse emergere in sede di riattivazione dell’utenza.
Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura/ posa del misuratore.
Art. 20. Verbali di posa, chiusura, rimozione e sostituzione del misuratore
Le attività d’installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del misuratore devono essere oggetto di comunicazione preventiva all'utente. Quest'ultimo deve essere informato anche dell'avvenuta esecuzione dei suddetti interventi.
Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all’utente finale in sede di risposta contenente l’esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione.
Il Gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all’esito della verifica effettuata sullo stesso.
Nel caso in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al Gestore, se non in presenza dell’utente finale, nella comunicazione concernente la necessità di procedere alla sostituzione del misuratore, il Gestore deve indicare un appuntamento preciso, con data e ora. Nell’eventualità in cui l’utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell’ora indicati, può concordare con il Gestore un diverso appuntamento.
In ogni caso il misuratore eventualmente rimosso rimarrà a disposizione dell’utente finale per il controllo per 180 giorni L’eventuale verifica del misuratore rimosso sarà effettuata previa richiesta dell’utente finale secondo le modalità previste dall’Art.26.
Per i misuratori marcati MID si applica quanto previsto dall’art.5 del Decreto MISE n. 155 del 30/10/2013.
Art. 20bis. Redazione del verbale per interventi e verifiche.
Il personale del Gestore, o il personale dallo stesso delegato, che effettua interventi e verifiche su istanza o segnalazione dell’utente, dovrà redigere un verbale. In quest’ultimo saranno documentate le operazioni compiute e le eventuali problematiche riscontrate. Se le operazioni si sono svolte alla presenza dell’utente, il verbale sarà firmato anche dall’utente, che potrà chiedere che vengano riportate le sue osservazioni. Nello stesso verbale dovrà essere dato conto anche dell’eventuale rifiuto dell’utente di sottoscriverlo.
L’utente potrà chiedere al Gestore copia del verbale.
Art. 21 Caratteristiche del misuratore
I misuratori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà.
Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed alle condizioni dell’impianto idrico esistente.
Tutti i misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
L’utente finale deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, il collegamento del misuratore con l’impianto privato. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa del misuratore facendo
eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione dello stesso.
Il Gestore fornisce lo sportello a protezione del misuratore e sono a carico dell’utente finale le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.
Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il misuratore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente finale. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente finale dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell’impianto. L’utente finale, infine, ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i misuratori dell’acqua.
Art. 21-bis Collocazione del misuratore per le utenze singole.
1. Nei nuovi allacciamenti idrici il misuratore deve essere collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma 1, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 3 e secondo le modalità di cui al comma 4.
3. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 e dal comma 8.
4. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 2, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all’utente, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con l’utente un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che l’utente li avrà autorizzati per iscritto. Nel caso in cui l’utente sia diverso dal proprietario dell’immobile, sarà necessaria anche l’autorizzazione scritta di quest’ultimo. L’utente, o persona da lui delegata, potranno essere presenti durante l’esecuzione dei lavori.
5. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.
6. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l’utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
7 . In mancanza delle autorizzazioni scritte del comma 4 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l’accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona o alle persone, che non hanno rilasciato le autorizzazioni scritte o che hanno opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trentagiorni.
8. Nei casi di cui al comma 6 ed al comma 7, il Gestore installerà un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, con l’obbligo da parte dell’utente di stipulare un nuovo contratto per il contatore in oggetto. In caso di rifiuto di sottoscrivere il contratto, il Gestore installerà comunque il contatore di controllo, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l’eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 21-ter Collocazione del misuratore per le utenze condominiali.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze condominiali indipendentemente dall’avvenuta o meno costituzione formale del condominio.
2. Nei nuovi allacciamenti dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
3. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia riscontrata la condizione di cui al comma 2, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore generale e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 4 e secondo le modalità di cui al comma 5.
4. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti inproprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
5. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 3, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all’amministratore o, in mancanza, al responsabile del condominio, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con i soggetti di cui sopra un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso
minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che i soggetti di cui sopra li avranno autorizzati per iscritto. I soggetti di cui sopra, o persone da loro delegate, potranno essere presenti durante l’esecuzione dei lavori.
6. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio,
saranno a carico del Gestore.
7. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l’utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi. In nessun caso l’intervento potrà comportare il raggruppamento di utenzesingole.
8. In mancanza dell’autorizzazione scritta di cui al comma 5 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l’accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona che non ha rilasciato l’autorizzazione scritta o che ha opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni.
9. Nei casi di cui al comma 7 ed al comma 8, il Gestore installerà un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, con l’obbligo da parte dell’amministratore o del responsabile del condominio di stipulare un nuovo contratto per il contatore in oggetto. In caso di rifiuto di sottoscrivere il contratto, il Gestore installerà comunque il contatore di controllo. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 22 Custodia del misuratore
Il Gestore provvede alla manutenzione dei misuratori di sua proprietà e ha la facoltà di cambiare gli stessi, quando lo ritenga opportuno, secondo le modalità dell’Art. 20.
L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione. L’utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al misuratore, anche se causati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.
La manomissione dei sigilli messi dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell’utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell’utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità.
E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell’utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l’indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il misuratore e, in caso di perdita dell’impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.
Qualora rilevi la presenza di guasti, danneggiamenti, manomissioni o di palese imperfetto funzionamento del misuratore, l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell’utente. I costi di cui sopra non sono applicabili all’utente in caso di situazioni atmosferiche eccezionali e diffuse..
Nel caso in cui il misuratore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore con le modalità di cui all’Art.20.
Art. 23 Manutenzione delle condutture di allaccio da parte del Gestore
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento, comprese tra la rete principale e il limite fra proprietà pubblica e proprietà privata spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro.. L’inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l’applicazione delle penalità previste al successivo Art. 53, con riserva d’ogni altra azione a norma di legge da partedel Gestore.
Nelle strade vicinali di uso pubblico la manutenzione delle condutture di adduzione e di distribuzione è a carico del Gestore.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate alle strade pubbliche.
Art. 24. Manutenzione degli impianti interni da parte dell’utente
La responsabilità e la manutenzione delle condutture e delle infrastrutture idriche in area privata, è a carico dell’utente. Al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica ed i misuratori posti all’interno della proprietà privata l’utente è tenuto a provvedere all’immediata riparazione. In caso di inottemperanza, il Gestore potrà ridurre l’erogazione idrica al
livello essenziale e potrà procedere all’installazione di un misuratore posto al limite tra proprietà pubblica e privata a servizio dell’utenza, le cui spese saranno imputate all’utente finale.
L’utente rimane, comunque, unico responsabile riguardo al mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell’acqua in proprietà privata ed in merito ai danni che le perdite potrebbero arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell’utente, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione/riparazione perdite.
Art. 25. Diritto di accesso per verifica della rete interna, lettura/spostamento e rimozione del misuratore
Il Gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stessa incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l’altro il rispetto delle condizioni di sicurezza; per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/02; per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori; per le periodiche verifiche dei consumi; per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura; per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture; per la sostituzione del misuratore non accessibile o parzialmente accessibile. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente. Sono inoltre a carico dell’utente le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire qualsiasi altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.
Art. 26. Verifica di funzionamento del misuratore a richiesta del cliente
Qualora l’utente finale ritenga erronee le indicazioni del misuratore, potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Alle operazioni di verifica deve essere invitato l’utente.
I misuratori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno. Nel caso in cui il misuratore risulti correttamente funzionante, l’utente finale sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile, .
Nel caso in cui risulti guasto o malfunzionante, il misuratore sarà sostituito a spese e cura del Gestore ai sensi dell’art. 20 e si procederà al ricalcolo deiconsumi a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, se determinabile e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta dellaverifica.
Il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
Art. 27. Limitatori di portata
Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del misuratore.
Art. 28. Verifica del livello di pressione
L’utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del contatore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o da personale dallo stesso incaricato alla presenza dell’utente finale, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del servizio idrico integrato.
Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, tenuto conto di quanto specificato all’Art. 4 , l’utente finale è tenuto al pagamento dei costi dell’intervento che saranno addebitati nella prima fattura utile.
Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Xxxxx, o in quelli indicati nel contratto di fornitura o quelli di cui all’Art.4 , il Gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.
Il riferimento alla normativa vigente vale soltanto per le condotte di nuova realizzazione compatibilmente con quanto previsto nei singoli Piani d’Ambito, mentre i limiti non potranno ritenersi vincolanti per tutte quelle situazioni in cui la carenza di risorsa derivi da cause di forza maggiore o da condizioni strutturali del servizio preesistenti il Gestore.
Il Gestore dovrà, comunque, comunicare per iscritto all’utente finale i risultati della verifica.
Art. 29. Prelievi abusivi
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso compresa la riapertura di un misuratore sigillato o l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e,nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’utente finale, adeguato alle mutate condizioni.
Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio idranti (Art.5 punto 5),saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Art. 53 del presente Regolamento e saranno fatturati alla tariffa prevista per tale categoria di utenza (Art. 5 “Altro”) moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà del Gestore di disattivare l’erogazione o risolvere il contratto di fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazioneall’utente finale.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio idranti, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente finale alla tariffa base per tempo vigente. È, inoltre, rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente,allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non perspegnimento d’incendi.
Il prelievo per uso antincendio idranti è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). I casi di cui sopra potranno essere denunciati alle Autorità competenti.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R del 26/05/2008: è vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
Fermo restando il limite di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati, sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso, quando il terreno è sufficientemente umido.
È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.
È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.
È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua, alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.
È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito.
L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.L’ uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da retiduali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri perautovettura.
È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
Art. 30. Interruzione del servizio
Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore e quanto previsto dall’Art. 4 del presente Regolamento e dall’Art. 7 della Carta del Servizio. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori, qualora tali interruzioni non siano evitabili in considerazione dell’elevata onerosità delle operazioni altrimenti necessarie.
Pertanto, le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.
Per le interruzioni programmate il Gestore s’impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del servizio idrico integrato. Per le interruzioni non programmate, non appena definita la problematica e comunque, ove possibile, entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio, il Gestore provvede a dare adeguate informazioni, accessibili attraverso il numero verde guasti.
Art. 31. Norme per l’esecuzione degli allacciamenti
Spetta al Gestore:
1. stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell’allacciamento idrico e del misuratore, in relazione al consumo richiesto dall’utente finale o consentito dal Gestore stesso;
2. scegliere il tracciato per la costruzione dell’allacciamento idrico.
Gli allacciamenti saranno realizzati in conformità con gli schemi di cui all’allegato A.
Il corrispettivo dovuto per le prestazioni del Gestore dovrà essere corrisposto prima dell’inizio dei lavori.
L’utente finale può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dal Gestore nell’allegato specifico e dall’ Ente concedente l’autorizzazione, l’allacciamento idrico. Pertanto l’utente finale esegue tutte le opere di scavo, riempimento e ripristino ad esclusione di tutte le opere idrauliche, degli interventi relativi alla derivazione dalla conduttura stradale e necessarie manovre sulla rete e dell’installazione del misuratore che restano a carico del Gestore, cui spetta anche il coordinamento dell’intervento;
Il contributo dell’allacciamento idrico conteggiato dal Gestore terrà conto solo delle opere da quest’ultima eseguite e dei costi relativi alle operazioni di controllo e certificazione dei lavori.
L’utente finale, nei casi in cui esegue le opere di cui al comma precedente, è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti occorrenti per la realizzazione dell’allacciamento idrico, come l’autorizzazione comunale o i permessi.
Art. 32. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
L’utente finale è responsabile civilmente e penalmente degli impianti di alimentazione idrica posti all’interno della sua proprietà. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall’adduzione dell’acqua.
Le tubazioni di derivazione d’utenza a valle del misuratore generale, collocate a cura dell’utente finale in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.
Nell’interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.
Nell’eventualità che quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
Nessuna tubazione dell’impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all’interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.
Art. 33. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
E’ vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
E’ vietato l’uso delle tubazioni dell’acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o
macchine elettriche, elettrodomestici, ecc. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.
Art. 34. Impianti di pompaggio
Gli apparecchi per il sollevamento dell’acqua all’interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
Art. 35. Serbatoi
Nel caso si renda indispensabile l’accumulo d’acqua in serbatoi, la bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.
Per gli impianti esistenti che necessitano di serbatoi di accumulo, dotati in via transitoria di un misuratore sullo scarico del ”troppo pieno” si applicano i criteri di fatturazione della categoria di utenza Produttiva Piccoli Quantitativi.
Art. 36. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d’impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili riflussi dall’impianto privato nella rete di distribuzione dell’acqua potabile. Nel caso di lavorazioni, in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all’installazione di un disconnettore, l’osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l’impianto privato. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’utente finale, che è tenuto a controllarne periodicamente l’efficienza e ad effettuare tutti gli interventioccorrenti.
Qualora il personale del Gestore accerti che l’utente finale non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida scritta, interrompere l’erogazione dell’acqua in caso di speciali ed eccezionali circostanze.
Art. 37.Modifiche degli impianti idrici privati
Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d’accumulo, di cui ai precedenti Art. 34 e Art. 35, dovranno essere messi in opera a regola d’arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua.
Il Gestore si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie. In caso di inadempienza, il Gestore ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua fino a quando l’utente finale non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell’acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell’erogazione nel caso in cui le stesse non siano eseguite.
Art. 38 Lettura del misuratore
L'utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumiidrici.
Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
- per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccoltal’anno;
- per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccoltal’anno.
Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale;
- nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;
- nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.
Il Gestore è tenuto a effettuare:
a) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;
b) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il Gestore è tenuto a:
c) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti finali con contatore non accessibile o parzialmente accessibile, attraverso posta elettronica o messaggio SMS
o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente finale.
d) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal Gestore (ad esempio tramite nota cartacea lasciata in prossimitàdell’abitazione);
e) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del Gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica). In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all’utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell’autolettura, delle modalità per effettuare l’autolettura stessa e dell’invito ad aggiornare le modalità di contattopreferite.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui agli Art. 00-00-00-00 del presente Regolamento e che soddisfi i requisiti sulle distanze temporali minime.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni (Consumo Storico).
La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione è definita all’Art. 6.1 della vigente Carta del Servizio ed è determinata in base al Consumo Storico.
Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo, per ciascun utente finale, il Gestore sulla base del Consumo Medio Annuo (Ca) procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura ed alla revisione della periodicità di fatturazione definita nell’Art. 6.1.2 della Carta del Servizio.
Poiché il numero minimo di fatture emesse nell’anno si differenzia in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità (Consumo Storico), il Gestore, qualora non fossero disponibili gli ultimi tre Consumi Medi Annui (Ca), utilizza:
I) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca, se disponibili;
II) l’ultimo coefficiente Ca, se l’unico disponibile.
Art 39 Procedura di autolettura dei misuratori di utenza.
Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
Il Gestore fornisce immediato riscontro all’utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.
Il Gestore fornisce riscontro all’utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall’utentefinale.
La misura comunicata con l’autolettura che è risultata validata è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al precedente articolo 38.
Art. 40 Calcolo del consumo medio annuo, stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza
Entro il 31 luglio di ogni anno il Gestore determinerà per ogni utente finale il Consumo Medio Annuo (Ca) per l’anno successivo, come definito dall’Art. 3.
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del Consumo Medio Annuo, il Gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza attribuita all’utentefinale.
In assenza per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il Consumo Stimato (Cs) come definito dall’Art. 3.
Il Gestore può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello definito in precedenza, eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità e/o i profili di consumo di differenti categorie di utenza, purché il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato sull’anno solare corrente sia pari al Consumo Medio Annuo Ca. Se in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi con le modalità definite all’Art. 26 del presente Regolamento.
Art. 41 Validazione, archiviazione, messa a disposizione dei dati di misura
Il Gestore è tenuto a effettuare la validazione, sia nel caso la misura sia ottenuta da raccolta da parte del Gestore che da autolettura.
Ai fini della validazione delle misure, il Gestore adotta propri criteri, in base al confronto con le serie storiche di dati di misura a sua disposizione, per identificare i dati anomali.
Il Gestore ha l’obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni.
Nel caso di variazioni nel territorio di competenza del Gestore a seguito di cessioni o incorporazioni di attività o di
aggregazioni, anche per effetto delle previsioni recate dal d.l. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia), i soggetti interessati dalla riorganizzazione del servizio hanno l’obbligo di trasferire integralmente gli archivi dei dati di misura e i registri al
Gestore subentrante, contestualmente al perfezionarsi delle procedure di integrazione in parola.
Nel caso di variazione del soggetto affidatario del SII nel territorio di competenza, i soggetti cessanti hanno l’obbligo di trasferire integralmente gli archivi dei dati di misura e i registri al nuovo soggetto Gestore individuato dalle Autorità competenti.
Il Gestore è tenuto a garantire all’utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura. Garantisce, inoltre la risposta a richieste scritte di informazione dell’utente finale in merito ai dati di misura, secondo le modalità e lo standard specifico previsti per le richieste scritte di informazioni di cui Art. 5.9 della Carta del Servizio.
Il Gestore favorisce l’utilizzo di strumenti innovativi per la messa a disposizione dei dati di misura all’utente finale, quali ad esempio applicazioni per smartphone o sezioni riservate dei propri sitiweb.
Art. 42. Criteri di fatturazione dei consumi.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
a) 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi.
Il Gestore s’impegna ad emettere di norma le fatture con la periodicità di cui sopra con una “franchigia di tolleranza” del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni concordata con l’Autorità Idrica Toscana al fine di:
-individuare gli utenti finali per i quali è stato rispettato lo standard specifico;
-individuare gli utenti finali che hanno diritto all’indennizzo;
-per evitare che utenti finali caratterizzati da una certa periodicità siano poi fatturati con una periodicità inferiore al minimo,
Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, l’Azienda potrà emettere “fatture di stima” tra una lettura effettiva e l’altra.
Il consumo stimato viene determinato in base alle modalità stabilite agli artt. 3 e 40 del presente Regolamento.
L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l’utente finale dall’addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente nonimputati.
Per le forniture temporanee l’utente finale sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nel tariffario, e dell’importo dei consumi dichiarati nella domanda, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all’uso richiesto. A conclusione dei giorni di fornitura richiesti dall’utenza, il Gestore procederà alla rimozione del misuratore ed effettuerà il conguaglio deiconsumi.
Art. 43. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze condominiali
Il consumo rilevato dal misuratore generale a servizio di un condominio e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative previste nel Regolamento per le Utenze Condominiali, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti. Gli usi promiscui verranno fatturati in funzione delle tariffe corrispondenti a ciascuna categoria di utenza che compone il condominio e su volumi calcolati in base alla percentuale dichiarata dall’UtenzaCondominiale
Fermo restando quanto disposto dal successivo Art. 45 relativamente alla facoltà del Gestore di disattivare la fornitura in caso di morosità, qualora per il recupero della medesima si proceda mediante decreto ingiuntivo, il’ Gestore dovrà preliminarmente notificare il medesimo al condominio nel suo complesso.
Nel caso di utenze condominiali come definite all’Art.3, i fruitori del servizo sono responsabili ai sensi dell’Art. 1292 e seguenti del Codice Civile.
La quota fissa e l’ampiezza degli scaglioni di consumo delle quote variabili saranno determinati proporzionalmente al numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel condominio.
Art. 44. Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente finale risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
In caso di lettura che evidenzi un consumo di almeno 50 m3 e comunque superiore del 30% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all’utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l’indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell’impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell’utente di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi, il Gestore ha l’obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l’eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento dellacomunicazione.
L’istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza della fattura. Il Gestore ha comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica.
Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari, da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
Qualora si verifichino ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, alle successive, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell’acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.
Dopo l’accoglimento di tre istanze di perdita, nell’arco di tre anni consecutivi l’utente dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell’impianto interno. Qualora questo non venisse documentato non si procederà ad ulteriori riduzioni a perdita.
La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione, laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell’utente per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.
Nel caso in cui il misuratore dell’utenza sia accessibile e la comunicazione da parte del Gestore della possibile esistenza di una perdita occulta, successivamente accertata e riparata, non sia effettuata o avvenga in ritardo, il calcolo del consumo storico avverrà con l’applicazione della sola prima fascia tariffaria di ciascuna categoria di utenza.
Nessun altra riduzione tariffaria sarà applicata.
Art. 45. Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità
I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore.
A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere superiore/uguale ad di almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta, adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale.
Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro, di norma, il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messa in mora , attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell’utente, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fatturainsoluta.
Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato della sospensione della fornitura o della riduzione del flusso, ove prevista, e delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, purché determini una effettiva diminuzione della
fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità e qualora le condizioni tecniche lo consentano.
Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.
Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere.
Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva.
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti:
• gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10°giorno;
• gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;
Se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.
Gli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana in materia, sono esentati dall’applicazione degli interessi di cui sopra.
L’utente a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento.
Nei casi in cui il Gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell’allaccio lo consentano.
Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua:
• in assenza di invio di comunicazione scritta di messa inmora;
• quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al depositocauzionale;
• nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni comunali competenti purché comunicati dalle stesse al Gestore;
• in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il Gestore è aconoscenza;
• nei giorni prefestivi o festivi;
• quando l’utente può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
• in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione x xxxxxxxxx delle fattispecie sopra menzionate non saranno considerate nuove verifiche).
Trascorsi almeno 60 giorni solari dalla sospensione della fornitura, ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando l’inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero del credito, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto. In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura, compresa la richiesta di preventivo, da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un’altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all’estinzione del debito.
Le spese per il recupero del credito comprenderanno tutte le spese che l’Azienda si troverà a sostenere per tale attività.
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all’utente che subentra o voltura un contratto non è addebitabile la morosità pregressa.
Art. 46. Prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell’utente finale
Negli Allegati al Regolamento sono indicate le tariffe di tutte le prestazioni soggette al pagamento di un corrispettivo. Gli importi indicati sono soggetti ad adeguamento annuale secondo il tasso di incremento tariffario. Il pagamento di questi servizi deve essere effettuato da parte dell’utente finale in seguito all’emissione di fattura da parte del Gestore, con le modalità indicate sulla fattura stessa.
Art. 47. Divieto di rivendita dell’acqua
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente finale ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 53, lettera a) del presenteRegolamento.
Art. 48. Danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell’acqua per morosità dell’utente finale
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 49. Casi di disattivazione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
In aggiunta ai casi già disciplinati dal presente Regolamento, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori, che non potrebbero essere altrimenti svolti, o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato. Il Gestore provvederà alla disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto nei casi:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di nuove attivazioni, volture o subentri (Art. 14 e Art. 19 del presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 12 del presenteRegolamento);
c) prelievi abusivi (Art. 29 del presente Regolamento);
d) cessione dell’acqua a terzi (Art. 47 del presente Regolamento);
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Art. 36 e Art. 37 del presente Regolamento);
f) in caso di pericolo per persone o cose;
g) manomissione del misuratore e delle opere a monte del punto di consegna, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore stesso (Art. 22 e Art. 23 del presente Regolamento);
Art. 50.Modalità di rateizzazione dei pagamenti
Il Gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità alla periodicità di fatturazione.
La possibilità di rateizzare il pagamento deve essere concessa anche agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana in materia.
Qualora sussistano le suddette condizioni, il Gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti.
Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Nel caso in cui sia accertata la fattibilità della rateizzazione, gli interessi di dilazione definiti al punto a) non saranno applicati nei seguenti casi:
• prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
• la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
• agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana in materia.
All’utente potrà comunque essere concesso un piano di rateizzazione con modalità stabilite dal Gestore, anche qualora non sussistano le condizioni di cui sopra.
Le somme relative ai pagamenti rateali, in questo caso, possono essere maggiorate:
- Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla banca centrale europea aumentati di 3,5 punti percentuali ;
- Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
La richiesta di rateizzazione deve essere precedente alla messa in mora.
Art. 51.Comunicazioni e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l’utente finale deve rivolgersi al Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del servizio idrico integrato.
Art. 52.Deposito cauzionale
All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il Gestore richiede all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell’assolvimento degli obblighi di pagamento dellafornitura.
Il deposito cauzionale massimo applicato è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico;
Entro il 2017 per gli utenti finali che non hanno ricevuto alcun sollecito di pagamento nei due anni solari precedenti il deposito è ridotto ad un massimo di due mensilità.
In caso di morosità dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all’addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il Gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.
Il Gestore introduce meccanismi incentivanti che riducono il numero di mensilità su cui calcolare il deposito cauzionale in funzione del comportamento storico dell’utente. Ogni due anni il Gestore procede all’aggiornamento dei depositi cauzionali qualora l’ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 per cento. In ogni caso, per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffevigenti.
Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti sottesi all’utenza condominiale.
L’addebito dell’importo del deposito avviene con le seguenti modalità:
- per le nuove utenze l’importo si suddivide in tre rate: 50% all’attivazione; 25% nella prima fattura; 25% nella fattura successiva;
- per le utenze preesistenti, l’adeguamento dell’importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.
Sono escluse dall’applicazione del deposito cauzionale:
• le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o carta di credito;
• le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza. In tali casi il deposito cauzionale eventualmente versato sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che la perdita delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’agevolazione tariffaria, determinerà di nuovo l’addebito della cauzione.
È facoltà del Gestore individuare ulteriori cause di esclusione dell’applicazione del deposito cauzionale da attuarsi previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana.
Il deposito cauzionale viene restituito entro il termine di trenta giorni dalla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali.
Sempre in caso di cessazione dell’utenza, qualora l’importo dovuto dall’utente risulti inferiore a quello del deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di accredito, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento del deposito che comportino un credito per l’utente, l’ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali.
Per le utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500, il Gestore può dare facoltà agli utenti di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, previa informativa all’Autorità Idrica Toscana, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito.
In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi una morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all’esclusione dall’applicazione del deposito cauzionale.
Art. 53.Addebiti vari
Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (Art. 47 del presente Regolamento );
b) penale per prelievi abusivi (Art. 29 del presenteRegolamento);
c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai misuratori (Art. 22 e Art. 23 del presente Regolamento);
d) corrispettivo per le volture d’utenza (Art. 14 del presente Regolamento);
e) corrispettivo per subentro (Art.19 del presente Regolamento);
f) corrispettivo per la chiusura e riapertura del misuratore (Art. 18eArt.19 del presente Regolamento);
g) corrispettivo per la prova di taratura del misuratore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art.26del presente Regolamento) in caso di misuratore risultato idoneo;
h) deposito cauzionale (Art. 52 del presente Regolamento);
i) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 45 del presente Regolamento );
j) canone annuo per uso antincendio (Art. 5 del presente Regolamento);
k) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 23 del presente Regolamento);
l) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 28del presente Regolamento).
Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dalle Autorità Competenti
Art. 54. Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente Regolamentosono applicabili le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.
Art. 55.Contratti di utenza preesistenti con i precedenti gestori
I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative del presente Regolamento mediante adesione dell’utenza con il pagamento della prima fattura emessa.
Art. 56 Norme transitorie
I punti a) e c) dell’art. 38 saranno applicati dal Gestore a partire dal 01 luglio 2017.
PARTE II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 1. Ambito ed efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità per tutti i Comuni compresi nella Conferenza Territoriale n.3 “Medio Valdarno” dell’Autorità Idrica Toscana (di seguito AIT), nei quali i servizi di fognatura e di depurazione sono gestiti dalla Publiacqua S.p.A., in seguito denominata in breve “Gestore”. Esso regola le modalità di gestione dei servizi di cui sopra. Ferme restando le norme del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.
Art. 2. Oggetto del Regolamento
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni il presente Regolamento ha per oggetto: a) le modalità per il recapito degli scarichi di qualsiasi tipo in pubblica fognatura e il relativo controllo;
b) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della pubblica fognatura; c) la gestione amministrativa e i rapporti con l’utenza. Il presente Regolamento non si applica alle caditoie stradali e alle fognature bianche non afferenti al Servizio Idrico Integrato. Eventuali modifiche della parte II del Regolamento seguiranno le procedure di cui all’Art. 2 della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Distribuzione e fornitura dell’acqua potabile.
Art. 3. Scopi generali
Le presenti norme stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di:
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal D.Lgs. 152/06;
- tutelare le infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
- promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.
Art. 4. Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti e, in particolare, dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, e dalla normativa regionale vigente valgono le seguenti definizioni:
1. D.Lgs. 152/06: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152- (“Norme in materia ambientale”) e successive modifiche e integrazioni;;
2. L.R.20/06: la Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n°20 (“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) e successive modifiche e integrazioni;
3. D.P.G.R. 46/R/2008: il Regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n°20 (“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) e successive modiche e integrazioni;
4. D.P.R. 59/2013 Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
5. L.R. n.3/2016, “Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento”;
6. DPR 227 del 19/10/2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
7. abitante equivalente:il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
8. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell’ambito domestico;
9. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
10. acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo. 101 comma 7 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in particolare quelle individuate dalla Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.P.G.R.46/R/2008 e s.m.i.;
11. agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
12. rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
13. fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali, adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda, destinata alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condottanera;
14. fognatura mista: rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e di acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto e, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
15. scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
16. acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
17. scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs152/06.
18. stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l’area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali, che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8 alla parte III del D.Lgs. 152/06,ovvero qualsiasi altro processo produttivo, che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
19. impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici, dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento;
20. valore limite di emissione: : limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiorinell'ambiente;
21. scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognatura mista, atti a scaricare verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti bypass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
22. sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
23. acque meteoriche di prima pioggia AMPP: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
24. acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: strade pubbliche e private, piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8 comma 8 della L.R.20/06;
25. acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, individuate dal regolamento di cui all’art. 13 della legge regionale 20/06;
26. Punto di scarico della fognatura: il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale .
27. Pozzetto sifonato sull’allaccio fognario: il pozzetto che accoglie la braga e il sifone, e svolge di norma funzione di
punto di separazione fra le competenze del Gestore e quelle dell’Utente finale. Il pozzetto deve essere posizionato all’interno della proprietà privata sul limite più prossimo alla proprietà pubblica, solo in casi eccezionali per particolari
problematiche tecniche e a insindacabile giudizio del Gestore può essere autorizzata una posizione diversa. Nel caso in cui il pozzetto sifonato sia posizionato all’interno della proprietà privata, le competenze del Gestore riguardano di norma la sola tubazione che insiste sul suolo pubblico. Nel caso in cui il pozzetto sifonato sia posizionato sul suolo pubblico le competenze del Gestore riguardano la tubazione che si trova tra il pozzetto sifonato e il collettore principale. La realizzazione e la manutenzione del pozzetto sifonato sono di competenza esclusiva dell’Utente finale. In caso di assenza di pozzetto di consegna, ad eccezione di casi particolari e delle condotte private di allacciamento idrico in pressione, il punto di consegna sarà identificato con il limite tra proprietà pubblica e privata. Nel caso in cui sia assente il pozzetto di consegna e non sia tecnicamente possibile eseguire gli eventuali interventi di stasatura della parte pubblica dell’allacciamento idrico fognario, il Gestore del SII, o il Comune, ha la facoltà d’imporre al privato l’intervento di stasatura dell’allacciamento idrico anche in proprietà pubblica e la facoltà d’imporre la realizzazione di un pozzetto di consegna.
Art. 5. Regime autorizzatorio
Per l’autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
− Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell’art.124 del D. Lgs. 152/06, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere presentata al Gestore domanda di allacciamento, unitamente alla documentazione tecnica di cui all’allegato 1 al presente Regolamento.
− Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità di cui all’Art.8 del presente Regolamento; successivamente dovrà essere presentata al Gestore domanda di allacciamento. Il nulla osta all’allaccio alla pubblica fognatura per le acque reflue industriali è subordinato al rilascio del parere del Gestore;
− Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata al Gestore domanda di allacciamento corredata della documentazione tecnica di cui all’allegato 1 al presente Regolamento e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli scarichi derivanti dalle attività svolte sono conformi a quanto previsto dall’art.101- comma 7 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni ed a quanto indicato dalla normativa regionale, tenuto conto anche del DPR 227 del 19/10/2011. Il Gestore può inserire prescrizioni e impartire disposizioni anche rivolte a consentire la verifica del mantenimento dello stato di assimilabilità dichiarato dalla ditta.
− Gli scarichi di AMPP (art.8 comma 1 della L.R.20/06) e AMDNC derivanti da aree pubbliche (art.9 comma 1 della L.R.20/06) sono sempre ammessi previo assenso e secondo le prescrizioni del Gestore.
Lo scarico di AMPP, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione di una relazione tecnica del Gestore del servizio idrico integrato
− Gli scarichi di AMC sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, dall’art. 8 della LR 20/2006 art. 8 e dal D.P.G.R.46/R/2008. Su richiesta motivata del Gestore, l’Autorità competente si riserva di negare l’autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l’autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Scarichi di AMDNC: non sono sottoposti ad autorizzazione, ma necessitano di nulla osta idraulico da parte del Gestore. Tenuto conto del loro impatto negativo sulla gestione di reti ed impianti, il Gestore, salvi i casi di inderogabile necessità, esprimerà parere non favorevole alla loro immissione nelle reti miste.
Art. 6. Ammissibilità
Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento, sono sempre ammessi. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per i nuovi scarichi, in relazione all’assetto fognario, all’esistenza di scaricatori di piena e alla capacità depurativa residua dell’impianto pubblico di depurazione asservito alla pubblica fognatura, l’accettazione sarà subordinata al parere preventivo del Gestore sulla base del seguente ordine di preferenza:
1. acque reflue domestiche;
2. acque reflue industriali.
In subordine alle tipologie dei punti 1 e 2, è ammesso lo smaltimento presso gli impianti pubblici di depurazione delle tipologie di cui all’art.110 comma 3 punti a) b) e c) del D.Lgs 152/06, secondo le procedure specificate nello stesso art. 110.
Art. 7. Rilascio di parere tecnico preventivo e collaudo per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio
Per i nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio si rinvia all’apposito regolamento “Linee guida per la
regolamentazione dei rapporti fra il servizio idrico integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico”.
Art. 8. Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
Per gli stabilimenti che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura, l’accettazione degli scarichi è subordinata al rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori, nonché dei valori limite stabiliti dal Gestore. Il richiedente l’Autorizzazione allo scarico può presentare richiesta di applicazione di limiti qualitativi in deroga, motivando la richiesta e supportandola con adeguata documentazione tecnica. Il Gestore, tenuto conto sia della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di depurazione, valutata per carico volumetrico, organico e azotato, sia della idoneità della rete fognaria pubblica, valutata secondo la tipologia, le caratteristiche tecniche e la dislocazione di eventuali scaricatori di piena, può stabilire valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell’allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai parametri di cui alla tabella A dell’allegato 2 al presente Regolamento. Il Gestore può stabilire valori in deroga anche per i parametri di cui alla tabella B dell’allegato 2 al presente Regolamento. Ove le caratteristiche dello scarico, in relazione alla tipologia e stato delle reti fognarie o dell’impianto di depurazione o del corpo idrico ricettore lo rendano necessario, al fine di consentire comunque l’accettabilità di un refluo in pubblica fognatura, il Gestore del SII può richiedere l’applicazione di limiti più restrittivi per alcuni parametri della Tab 3- All 5- parte III del D.Lgs 152/06, o richiedere l’inserimento di limiti specifici per parametri non rientranti nella suddetta tabella. Per tali richieste il Gestore, nel parere istruttorio previsto dai vari iter autorizzativi (AIA ed AUA), dovrà fornire gli elementi tecnici necessari a supportare tale richiesta, purché sia garantito che gli scarichi finali siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’allegato 5- parte III del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di AMC e AMPP L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, oppure laddove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo rispettivamente al titolare dello scarico o al consorzio medesimo. La tipologia di autorizzazione ne determina la durata; le normative di settore determinano per ciascuna tipologia i termini di richiesta tempestiva di rinnovo, come sancito all’Art. 124 della parte III del D. Lgs. 152/06. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, allo scadere dell’atto autorizzativo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione scaduta, fino all’adozione di un nuovo provvedimento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La procedura di autorizzazione e il modello di domanda sono definiti dalla Regione. I modelli sono reperibili presso gli sportelli unici per le attività produttive e sul sito internet della Regione.
Art. 10. Prescrizioni per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura
a) La Regione, recepiti i pareri favorevoli del Gestore e degli altri soggetti coinvolti nei diversi procedimenti autorizzativi (AIA e AUA, Art. 208, ecc…) recepisce e/o integra le necessarie prescrizioni. Ulteriori prescrizioni potranno essere individuate in fase di rinnovo dell’atto autorizzatorio, ovvero a seguito di attività di vigilanza e controllo. Le prescrizioni, che l’autorizzazione allo scarico deve contenere, sono volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni normative, senza che ne consegua pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica, per l’ambiente e per le infrastrutture a valle. Il Gestore può proporre, in relazione alle specifiche condizioni dello scarico, prescrizioni per gli scarichi industriali in funzione del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi da scolmatori di piena e impianti di depurazione, di seguito elencate: una relazione annuale riportante le modalità di gestione, di manutenzione e di controllo con eventuali risultati dei controlli analitici da conservare tre anni;
b) obbligo di comunicare tempestivamente quali siano le sostanze inquinanti che possono essere presenti in eventuali scarichi accidentali o derivati da avaria del ciclo produttivo e/o dell’impianto di pretrattamento;
c) obbligo di comunicare tempestivamente le disfunzioni ai cicli produttivi e/o agli impianti di trattamento (come previsto all’Art.14 e Art.15), che possano determinare rischio di inquinamento;
d) L’installazione di un misuratore di portata allo scarico è obbligatoria per gli scarichi sopra i 100 AE in riferimento allo scarico giornaliero di punta e per gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, anche se inferiori. Per gli scarichi con parametri in deroga inferiori ai 100 AE l'installazione può essere richiesta ad insindacabile giudizio dell'Azienda. Resta valido quanto riportato dall’Art.12 del D.P.G.R. 76/R/2012 e s.m.i.
e) per gli scarichi industriali in deroga e per quelli contenenti sostanze pericolose può essere prescritto:
• l’installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità e la quantità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a treanni;
• l’installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli
scarichi di sostanze pericolose, eventualmente dotati di registratore e di sigillo di garanzia, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi;
• l’installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico al fine di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell’impianto;
• la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell’arco di 24 orelavorative;
• la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione e in relazione alle portate previste e alla presenza di scaricatori di piena; la realizzazione di un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella C dell’allegato 2 al presente Regolamento prima della loro confluenza nello scarico generale.
Art. 11.Divieto di diluizione degli scarichi
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell’art. 101 del D.Lgs 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti. In sede di autorizzazione può essere prescritto che lo scarico delle acque di raffreddamento, lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
Art. 12. Scarichi vietati
E’ vietato scaricare in pubblica fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell’impianto pubblico di depurazione.
A titolo esemplificativo, è vietato lo scarico in pubblica fognatura delle seguenti sostanze:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili conl’acqua;
d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell’impianto pubblico di depurazione;
e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
g) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o diveniregelatinose;
h) spurghi di fognature private;
i) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici,nonché direttamente da processiproduttivi;
j) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l’ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
k) reflui con carica batterica e/o virale patogena che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.
L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l’eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.
Art. 13. Scarichi contenenti sostanze con limiti non previsti
Qualora risulti, o che le acque reflue per le quali è richiesta l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura contengano sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione e/o all’ambiente, il Gestore, in caso di parere favorevole all’accettabilità dello scarico in pubblica fognatura, si riserva di stabilire, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifica secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo. Nel caso di accertamento in fase di controllo, il Gestore provvederà a richiedere l’adeguamento dell’atto
autorizzatorio, definendo caso per caso i relativi limiti di accettabilità.
Art. 14.Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti
In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono al numero verde guasti e per iscritto a mezzo fax, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell’Autorità competente per territorio. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione all’ARPAT competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Gestore ed all’ASL competente per territorio. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall’ARPAT, dall’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Gestore, dall’ASL, dai Comuni e da altri Enti, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dellosversamento.
Art. 15. Impianti di pretrattamento
Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche, che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono ed a mezzo fax, al Gestore; gli scarichi devono essere immediatamente sospesi. Qualora si verifichino sversamenti accidentali, si rimanda al disposto di cui all’Art.14. L’eventuale disattivazione degli impianti di pretrattamento, dovuta a lavori di manutenzione ordinaria, deve preventivamente essere concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore con PEC. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione. Art. 16. Corretto e razionale uso dell’acqua
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, di cui al Capo II (“Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico”) del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni. Il Gestore, oltre al controllo generale sul rispetto di detti criteri, potrà svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli stabilimenti allacciati alla pubblica fognatura, fornendo l’assistenza necessaria allo scopo di promuovere e favorire il riutilizzo e il riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo.
Art. 17. Aree servite da fognatura e obbligo di allaccio
Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.
L’obbligo di allacciamento idrico è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall’insediamento e/o agglomerato o parte di esso così determinata:
• fino a due unità abitative o commerciale oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.50 dall’immobile più vicino al collettore;
• da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.100 dall’immobile più vicino al collettore;
• da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.200 dall’immobile più vicino al collettore;
• da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali e oltre oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 30 abitanti equivalenti e oltre: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.300. Pertanto edifici posti ad una distanza di oltre 300 m. dalla pubblica fognatura non hanno obbligo di allaccio dall’immobile più vicino al collettore.
Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.
Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile.
Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni sentito il Gestore e in accordo con l’Autorità Idrica Toscana per gli edifici e stabilimenti, situati nell’ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l’attraversamento di ferrovie, autostrade, (secondo l’importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.
Nei casi di deroghe all’obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della L.R.
20/06, di apposita autorizzazione allo scarico.
Nel caso in cui l’obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà
essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.
I progetti di allacciamento idrico alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.
In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.
I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento idrico in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento idrico. E’ comunque possibile per l’utente finale, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del Gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento idrico alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell’interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell’Utente finale dell’atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipocivilistico.
Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume la titolarità della gestione. Per la restante parte non affidata al Gestore gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.
Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l’Utente finale (o gruppo di Utenti) richiedesse l’allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all’estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.
Art. 18. Prescrizioni tecniche generali
Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito “pozzetto di raccordo”, posto all’interno della proprietà privata e collegato alla pubblica fognatura. A monte dell’immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali AMC e AMPP per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate dall’Art.21 del presente Regolamento. Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità.
Art. 19. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche
L’utente finale deve provvedere a proprie spese alla realizzazione di un adeguato impianto di pretrattamento dei propri reflui domestici, tranne che in situazioni specifiche, indicate dal Gestore. In occasione di trasformazioni, ristrutturazioni o modifiche degli edifici, il sistema di raccolta e pretrattamento dei reflui domestici dovrà essere reso conforme al presente Regolamento. I titolari degli scarichi dovranno garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla periodica vuotatura dei pozzetti a interruzione idraulica e delle fosse biologiche. Per il dimensionamento di tali dispositivi e per gli schemi base degli allacciamenti si rimanda all’allegato 4 del presente Regolamento. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in pubblica fognatura.
Art. 20. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali
Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto d’ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche. L’Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. Resta salva la facoltà dell’Autorità competente di prescrivere l’installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant’altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell’omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o
più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall’accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque
reflue industriali da adottare vengono valutati in sede di autorizzazione.
Art. 21. Pozzetti di ispezione
I pozzetti di ispezione devono essere costruiti secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia degli scarichi ed avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l’effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed idonea collocazione per un’accessibilità in sicurezza.
A tal fine il Gestore si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica e/o la ricollocazione di pozzetti preesistenti per l’adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore sarà applicata la penale prevista all’Allegato 6.
Art. 22. Generalità di allacciamento
I lavori relativi alla realizzazione dell’allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, saranno eseguiti a spese del richiedente. Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura l’allacciamento fino alla conduttura stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dal Gestore nell’apposito allegato, previo nulla-osta rilasciato dal Gestore. I titolari degli scarichi ottempereranno, in tal caso, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’attuazione dell’allacciamento, come l’autorizzazione comunale o i permessi, e dovranno versare la cauzione prevista,che sarà restituita entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell’utente finale. Il Gestore si riserva di effettuare sopralluoghi di accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In casi di rilevata difformità rispetto alle specifiche tecniche indicate nel nulla-osta, potrà essere richiesto l’adeguamento delle opere realizzate. Nel caso in cui il richiedente scelga di fare eseguire i lavori al Gestore, quest’ultimo provvederà dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe di cui all’allegato C della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. L’allacciamento dovrà essere eseguito secondo gli schemi 1, 2, 3, 4 dell’allegato 4 al presente Regolamento, secondo il tipo di fognatura in essere e dell’attività svolta all’interno dell’immobile. L’allacciamento alla fognatura deve essere eseguito sulla testa del condotto fognario. In casi particolari il Gestore si riserva di autorizzare l’allacciamento a una quota più bassa e comunque non inferiore ai 2/3 dell’altezza della fognatura. Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati difformemente da quanto sopra riportato, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad installare idonei dispositivi antiriflusso. In tali casi di difformità il Gestore non risponderà dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura. Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo. Nel caso di nuova costruzione della pubblica fognatura, il Gestore provvederà ad individuare gli insediamenti soggetti all’obbligo di allaccio. Nei casi di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti fognari esistenti, o per motivi igienicosanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l’onere relativo all’adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell’utente finale limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata. Le operazioni di stasatura e spurgo dell’allacciamento sono a carico dell’utente finale sino alla conduttura stradale. La manutenzione straordinaria dell’allacciamento, intesa come sostituzione della condotta, è a cura e spese dell’utente finale sino al punto di consegna. In caso di malfunzionamento dell’allacciamento e per verificare le cause dello stesso, l’utente finale può rivolgersi al Gestore, che effettuerà il sopralluogo a titolooneroso.
Art. 23. Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura
Nella costruzione delle canalizzazioni interrate all’interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall’esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Gestore. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, tale immissione dovrà avvenire per gravità tramite un “pozzetto di calma”.
Art. 24. Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Gestore, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dall’Artt 128 e 129 del D.Lgs 152/06 e s.m.i... Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e della rispondenza fra quanto rilevato e quanto dichiarato dalla ditta. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, il rispetto delle norme e delle prescrizioni autorizzative di cui all’Art.10 del presente Regolamento, anche secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i... Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore. L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali
è stato disposto, fermo restando l’obbligo di osservare le norme di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n°196 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d’ufficio.
Il Gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici, qualora emerga il pericolo di possibili impatti negativi sulle infrastrutture a valle o disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli affluenti della pubblica fognatura.
Art. 25.Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali
Durante i controlli di cui all’Art.24 del presente Regolamento sarà effettuato anche il prelievo di uno o più campioni dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa. Il campione rappresentativo dello scarico dovrà essere prelevato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06- allegato 5- parte III- punto 1.2.2, in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi. Tale campione, su richiesta della ditta, sarà suddiviso in tre aliquote adeguatamente sigillate, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico, la seconda sarà avviata all’analisi, mentre la terza sarà mantenuta dal Gestore a disposizione per eventuali revisioni. Il campionamento e l’analisi dovranno essere effettuati secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Di tutte le operazioni effettuate verrà redatto un apposito verbale, che sarà consegnato in copia al titolare dello scarico, al quale s’indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato. Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante al Gestore, lo stesso potrà richiedere la revisione dell’analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato (oppure accreditato secondo la norma UNI ISO 17025). La revisione verrà effettuata inviando l’aliquota di confronto al laboratorio di analisi ARPAT competente per territorio o a un laboratorio terzo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive. I costi delle analisi relative all’aliquota di confronto saranno a carico dell’utente finale solo nel caso in cui siano confermati i risultati della prima analisi. Nel caso in cui le operazioni di prelievo siano ostacolate, sarà applicata la specifica penale prevista all’Allegato 6.
Art. 26.Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali
Oltre ai casi espressamente previsti dalla Normativa e come previsto dall’Art.10 del presente Regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali, il Gestore può prescrivere l’installazione, a spese del titolare dello scarico, di misuratori di portata per il controllo della quantità e, nel caso di scarichi con parametri in deroga e/o contenenti sostanze pericolose, anche l’installazione di strumenti di misura, se del caso in continuo e/o telecontrollati, della quantità e qualità dello scarico. Il titolare dello scarico è obbligato ad assicurare il corretto funzionamento della strumentazione installata. L’utente finale ha l’obbligo di consentire l’accesso agli strumenti per le letture e il prelievo dei campioni delle acque di scarico. In questo caso il volume scaricato, utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto, è quello misurato dal misuratore di portata installato. I titolari degli scarichi dovranno seguire le modalità di controllo e registrazione del misuratore secondo quanto disposto all’Art.29 del presente Regolamento. Nel caso di scarichi in deroga in sede di rilascio della autorizzazione può essere prescritta l’installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico al fine di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell’impianto.
Art. 27.Obbligo di installazione del misuratore al prelievo
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all’installazione di idonei misuratori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui all’Art.29 del presente Regolamento. La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l’applicazione dell’apposita penale prevista all’Allegato 6.
Art. 28. Caratteristiche, posizionamento, sigillo di garanzia e guasti delle apparecchiature di misura
I misuratori di cui all’Art.27 installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento. La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l’applicazione della specifica penale di cui all’Allegato 6. Per le acque prelevate, tali misuratori dovranno essere posti sopra il punto di prelevamento, per chi si approvvigiona di acque superficiali, e sul “collo”, per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l’attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dal Gestore condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei misuratori di portata. Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi della Normativa vigente l’obbligo dell’installazione del misuratore al prelievo dovrà essere assolto prima del rilascio dell’autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, il Gestore può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i misuratori. Il Gestore può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del misuratore, qualora esso si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra, o non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento. Prima dell’attivazione degli emungimenti, i
soggetti interessati, dovranno comunicare al Gestore:
- la marca e il tipo di misuratoreinstallato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
il diametro della tubazione. Il Gestore provvederà, al momento dell’attivazione del prelievo, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei misuratori, che non potrà essere manomessa. I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale del Gestore o da persona dalla stessa formalmente autorizzata. Il Gestore provvederà alla rimozione dei sigilli, per consentire l’intervento di riparazione o di sostituzione del misuratore, e alla rilevazione della lettura. L’interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni, la nuova installazione del misuratore per la nuova sigillazione. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell’annoprecedente.
Art. 29.Controlli e registrazioni delle letture dei misuratori per gli stabilimenti industriali
Il Gestore imporrà l’adozione annuale per ogni stabilimento di un apposito registro vidimato e numerato sul quale dovranno essere annotati, a cura dei titolari degli scarichi, per l’anno successivo:
- il numero di matricola di ogni misuratore installato al prelievo e/o allo scarico;
- letture mensili e medie giornaliere degli stessi con data dirilevazione;
- indicazione degli eventuali periodi diguasto.
Il registro dovrà essere costantemente aggiornato, tenuto presso lo stabilimento e messo a disposizione del Gestore per controlli. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere inviata al Gestore e all’Autorità Idrica Toscana l’autodenuncia di cui all’Art.32 del presente Regolamento. Il Gestore si riserva inoltre dirichiedere, ai fini del controllo quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione degli stessi, la lettura dei misuratori di prelievo e/o di scarico anche con cadenza mensile o trimestrale.
Art. 30. Tariffe
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione, laddove presenti ed a condizione che sussista l’obbligo di allacciamento ai sensi dell’art. 17. Gli utenti tenuti all’obbligo di versamento delle tariffe di cui sopra sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita,.Per le utenze industriali,la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.
Art. 31. Modalità e termini di pagamento della tariffa
Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate allacciati al pubblico acquedotto l’addebito dei costi dei servizi di fognatura ed eventualmente di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell’acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l’addebito è effettuato con apposite fatture trimestrali, anche presuntive, emesse sulla base dell’autodenuncia annuale di cui all’Art.32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore. Nel caso di mancata autodenuncia annuale o nel caso in cui sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, il Gestore provvederà all’addebito in via presuntiva di una quantità prelevata pari a 75 mc/anno per persona. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali l’addebito dei costi di fognatura ed eventualmente di depurazione è effettuato con apposite fatture trimestrali, anche presuntive, emesse sulla base dell’autodenuncia annuale di cui all’Art.32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore. Per utenti particolarmente significativi per quantità e qualità di scarico, la fatturazione può essere anche mensile. Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, verranno applicate le penalità per ritardato pagamento con le modalità di cui alla Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Art. 32. Obblighi e prescrizioni per l’autodenuncia annuale
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che provvedono all’approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a disposizione dal Gestore, i quantitativi prelevati nel corso dell’anno precedente per l’addebito della tariffa per i servizi di fognatura ed eventualmente di depurazione. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, facendo uso degli appositi moduli messi a disposizione dal Gestore, gli elementi necessari per la determinazione della tariffa per i servizi di fognatura ed eventualmente di depurazione nei seguenti termini:
b1) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi misuratori allo scarico, ove presenti, nonché l’entità complessiva degli scarichi effettuati. Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d’acqua emunti mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto in dotazione
allo stabilimento, nonché i prelievi idricicomplessivi.
b2) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico determinati attraverso controlli periodici. In particolare, dovranno essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, N totale e P totale,
nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell’autorizzazione allo scarico.
L’omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo sarà soggetta all’applicazione delle penalità, secondo quanto previsto all’Allegato 6. Il Gestore predispone controlli d’ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o attraverso gli organi delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico. L’accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni di legge.
Art. 33. Compenso per spese istruttorie
Per gli oneri, a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall’effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l’istruttoria della domanda di allacciamento, il Gestore farà riferimento alle tariffe previste nell’apposito allegato al presente Regolamento.
Art. 34. Risarcimento danni
Il Gestore si riserva di rivalersi sui responsabili per tutti i costi che dovesse essere chiamato a sostenere in conseguenza di atti dolosi o eventi accidentali che causino lo sversamento in fognatura di liquami non rispondenti alle prescrizioni e alle norme vigenti.
Art. 35. Sanzioni amministrative
Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate e applicate dall’AIT, ai sensi dell’articolo 135 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito all’art. 22 della L.R.31 maggio 2006 N°20.
Art. 36. Sanzioni penali
In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’art 137 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
Art. 37. Provvedimenti amministrativi
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli Art.35 e 36 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, l’AIT adotterà i provvedimenti amministrativi previsti dall’art 130 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni procedendo, secondo la gravità dell’infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
- alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Inoltre, qualora l’utente finale non rispetti prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, saranno applicate le penali previste all’Allegato 6. Nei casi di violazione di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 dell’Allegato 6, il Gestore provvederà a comunicare all’utente finale le prescrizioni e i termini per l’adempimento delle stesse. Il termine di esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’utente finale. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto il Gestore applicherà le penali descritte ai rispettivipunti.
Art. 38. Rinvio alla normativa esistente
Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, fino all’adozione di specifiche normative, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e delle Autorità Competenti.
Sommario
PARTE I – SERVIZIO ACQUEDOTTO 1
Art. 1. Ente Gestore e norme per la fornitura dell’acqua 1
Art. 2. Obbligatorietà del Regolamento 1
Art. 3. Definizioni 1
Art. 4. Modalità di fornitura 3
Art. 5. Categorie di utenza 4
Art. 6 Disposizioni aggiuntive in materia di categorie di utenza Modalità di classificazione delle categorie Domestica Residente e Domestica non Residente 4
Art. 7. Allacciamento idrico e fornitura dell’acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la conduttura dell’acqua potabile 6
Art. 8. Estensione e potenziamento rete idrica 6
Art. 9. Domanda di allacciamento idrico 6
Art. 10. Diritto di rifiuto alla domanda di allacciamento idrico 6
Art. 11. Preventivo 6
Art. 12. Contratti d’utenza 7
Art. 13. Titolarità dei contratti d’utenza 7
Art. 14.Voltura dell’utenza idrica 8
Art. 15. Voltura a titolo gratuito 8
Art. 16. Durata dei contratti di utenza 8
Art. 17. Diritto di revoca e condizioni particolari di fornitura 8
Art. 18. Modalità per il recesso dal contratt 9
o e cessazione della fornitura 9
Art. 19. Riattivazione, ovvero subentro dell’utenza idrica 9
Art. 20. Verbali di posa, chiusura, rimozione e sostituzion 9
e del misuratore 9
Art. 20bis. Redazione del verbale per interventi e verifiche 9
Art. 21 Caratteristiche del misuratore 9
Art. 21-bis Collocazione del misuratore per le utenze singole 10
Art. 21-ter Collocazione del misuratore per le utenze condominiali 10
Art. 22 Custodia del misuratore 11
Art. 23 Manutenzione delle condutture di allaccio da parte del Gestore 11
Art. 24. Manutenzione degli impianti interni da parte dell’utente 11
Art. 25. Diritto di accesso per verifica della rete interna, lettura/spostamento e rimozione del misuratore
................................................................................................................................................................. 12
Art. 26. Verifica di funzionamento del misuratore a richiesta del cliente 12
Art. 27. Limitatori di portata 12
Art. 28. Verifica del livello di pressione 12
Art. 29. Prelievi abusivi 12
Art. 30. Interruzione del servizio 14
Art. 31. Norme per l’esecuzione degli allacciamenti 14
Art. 32. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata 14
Art. 33. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi 14
Art. 34. Impianti di pompaggio 15
Art. 35. Serbatoi 15
Art. 36. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc. 15
Art. 37.Modifiche degli impianti idrici privati 15
Art. 38 Lettura del misuratore 15
Art 39 Procedura di autolettura dei misuratori di utenza 16
Art. 40 Calcolo del consumo medio annuo, stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza 16
Art. 41 Validazione, archiviazione, messa a disposizione dei dati di misura 16
Art. 42. Criteri di fatturazione dei consumi 17
Art. 43. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze condominiali 17
Art. 44. Perdite, danni, responsabilità 17
Art. 45. Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità 18
Art. 46. Prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell’utente finale 19
Art. 47. Divieto di rivendita dell’acqua 19
Art. 48. Danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell’acqua per morosità dell’utente finale19
Art. 49. Casi di disattivazione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto 20
Art. 50.Modalità di rateizzazione dei pagamenti 20
Art. 51.Comunicazioni e reclami 20
Art. 52.Deposito cauzionale 21
Art. 53.Addebiti vari 21
Art. 54. Applicabilità del diritto comune 22
Art. 55.Contratti di utenza preesistenti con i precedenti gestori 22
Art. 56 Norme transitorie 22
PARTE II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 23
Art. 1. Ambito ed efficacia del Regolamento 23
Art. 2. Oggetto del Regolamento 23
Art. 3. Scopi generali 23
Art. 4. Definizioni 23
Art. 5. Regime autorizzatorio 25
Art. 6. Ammissibilità 25
Art. 7. Rilascio di parere tecnico preventivo e collaudo per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio 25
Art. 8. Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura 25
Art. 9. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di AMC e AMPP
................................................................................................................................................................. 26
Art. 10. Prescrizioni per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue inpubblica fognatura 26
Art. 11.Divieto di diluizione degli scarichi 27
Art. 12. Scarichi vietati 27
Art. 13. Xxxxxxxx contenenti sostanze con limiti non previsti 27
Art. 14.Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti 27
Art. 15. Impianti di pretrattamento 28
Art. 16. Corretto e razionale uso dell’acqua 28
Art. 17. Aree servite da fognatura e obbligo di allaccio 28
Art. 18. Prescrizioni tecniche generali 29
Art. 19. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche 29
Art. 20. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali 29
Art. 21. Pozzetti di ispezione 30
Art. 22. Generalità di allacciamento 30
Art. 23. Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura 30
Art. 24. Funzioni di vigilanza e controllo 30
Art. 25.Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali 31
Art. 26.Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali 31
Art. 27.Obbligo di installazione del misuratore al prelievo 31
Art. 28. Caratteristiche, posizionamento, sigillo di garanzia e guasti delle apparecchiature di misura 31
Art. 29.Controlli e registrazioni delle letture dei misuratori per gli stabilimenti industriali 32
Art. 30. Tariffe 32
Art. 31. Modalità e termini di pagamento della tariffa 32
Art. 32. Obblighi e prescrizioni per l’autodenuncia annuale 32
Art. 33. Compenso per spese istruttorie 33
Art. 34. Risarcimento danni 33
Art. 36. Sanzioni penali 33
Art. 37. Provvedimenti amministrativi 33
Art. 38. Rinvio alla normativa esistente 33