Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti. 2. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. 3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e al lavoratore a qualsiasi titolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risarcimento danni. 1. I danni e le perdite imputabili a grave ed accertato dolo, colpa, o negligenza del Lavoratore, che comportano possono comportare trattenute per il risarcimento debbono risarcimento, devono essere preventivamente e tempestivamente contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fattiLavoratore dal Datore di lavoro (ex. Art. 7 L. 300/70).
2. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità risarcimento del danno effettivamente arrecato, sarà potrà essere trattenuto ratealmente trattenuto sulla retribuzione nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga Retribuzione di fatto per ogni periodo di retribuzioneFatto.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e al lavoratore lavoro, l'eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata sull'ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spettante al Lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti inderogabili di Legge.
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Samples: CCNL, Collective Labor Agreement
Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda la cooperativa ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti.
2. L'importo L 'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e al lavoratore a qualsiasi titolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda la cooperativa ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti.
2. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e al lavoratore a qualsiasi titolo.
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Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono devono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore dipendete non appena l'azienda l'Azienda e la Cooperativa ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti.
2conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
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Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non all’interessato, appena l'azienda ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti.
2possibile. L'importo L’ammontare del risarcimento, risarcimento sarà determinato in relazione alla entità all’entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3arrecato ed alle circo- stanze in cui si è verificato. mensile con quote non superiori al 10%della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e la trattenuta verrà ef- fettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore a qualsiasi titolofatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.
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Risarcimento danni. 1. I danni ) Ogni danno subito dall’azienda che comportano trattenute per il può dare origine a risarcimento debbono con trattenuta busta paga deve essere contestati contestato formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fattiai sensi dell'art. 7, legge n. 300/1970.
2. L'importo ) Una volta accertata definitivamente, sia in via giudiziale che transattiva tra le parti, l'entità economica del risarcimentodanno, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà l’importo è ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga lorda di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3. ) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro lavoro, il saldo eventuale sarà è trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e indennità, erogati al lavoratore a qualsiasi titolo.
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