Risarcimento Diretto Clausole campione
Risarcimento Diretto. E’ una procedura prevista dalla legge (Art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni) che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi (art.148 del Codice delle Assicurazioni). Le condizioni che consentono l’applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono: • la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati; • l’accadimento del sinistro nel territorio italiano; • l’assenza di terzi responsabili; • danni fisici la cui entità non superino il 9% d’Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente. Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto: • i danni al veicolo; • i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d’Invalidità Permanente); • i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero).
Risarcimento Diretto. Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e del Regolamento emanato dal D.P.R. n. 254/06, per i sinistri nei quali l’assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società, anziché alla Compagnia assicuratrice del responsabile.
Risarcimento Diretto. 12.2.1Quando si applica Quando il Contraente o l’Assicurato non si ritiene in tutto o in parte responsabile dell’evento e: • Vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili • Il Sinistro è avvenuto nel Territorio Italiano, San Marino o Città del Vaticano • sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’Invalidità Permanente fino al 9%) il danneggiato (Proprietario o soggetto equiparato o conducente del Veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. L’Assicurato, se intende utilizzare la procedura di risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia, tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure fax al numero ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o tramite email all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafi degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Queste informazioni devono essere fornite sia se l’Assicurato intende rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato. 12.2.3Messa a disposizione delle cose danneggiate Per consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia, in orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con l’Assicurato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt. 148, 149 e seguenti. Data, ora e...
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