Quando si applica. Quando il Contraente o l’Assicurato non si ritiene in tutto o in parte responsabile dell’evento e: • Vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili • Il Sinistro è avvenuto nel Territorio Italiano, San Marino o Città del Vaticano • sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’Invalidità Permanente fino al 9%) il danneggiato (Proprietario o soggetto equiparato o conducente del Veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.
Quando si applica. 10.3.1. Il Venditore è responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto che si manifesti entro due anni da tale consegna.
10.3.2. Il difetto di conformità deve essere denunciato al Venditore, a pena di decadenza dalla garanzia, nel termine di 2 (due) mesi dalla data in cui è stato scoperto.
10.3.3. La denuncia non è necessaria se il Venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
10.3.4. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i 6 (sei) mesi dalla consegna del prodotto esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con la natura del difetto di conformità.
10.3.5. Per poter usufruire della Garanzia Legale, l’Acquirente dovrà quindi fornire innanzitutto prova dell’acquisto e della consegna del prodotto.
Quando si applica. In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.
Quando si applica. La regola del prezzo-valore si applica alle vendite assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse quelle soggette a Iva) in cui l’acquirente sia una persona fisica (che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali). Quindi, questo meccanismo è utilizzabile, oltre che in tutte le compravendite in cui entrambe le parti sono “privati”, anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni, fondazioni e simili) e in quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione Iva. Il sistema del prezzo-valore si applica in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze (vedi paragrafo). Vale, quindi, anche per gli acquisti di abitazioni (e relative pertinenze) in assenza dei benefici “prima casa”. Il prezzo-valore si applica anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (per esempio, la nuda proprietà e l’usufrutto) e agli acquisti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Anche in questi casi, si deve trattare di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.
Quando si applica. Il venditore (e, dunque, per quanto riguarda gli acquisti effettuati sul Sito, Italiaonline) è responsabile nei confronti del consumatore (e, dunque, per quanto riguarda gli acquisti effettuati sul Sito, l’Utente) per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del Prodotto e che si manifesti entro due anni da tale consegna. Il difetto di conformità deve essere denunciato al venditore, a pena di decadenza dalla garanzia, nel termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del Prodotto esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Prodotto o con la natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese successivo alla consegna del Prodotto, sarà invece onere dell’Utente provare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna dello stesso. Per poter usufruire della Garanzia Legale, l’utente dovrà quindi fornire innanzitutto prova della data dell’acquisto e della consegna del bene. E’ opportuno, quindi, che l’Utente, a fini di tale prova, conservi la fattura di acquisto, che Italiaonline gli invia, ovvero qualsiasi altro documento che possa attestare la data di effettuazione dell’acquisto (per esempio l’estratto conto della carta di credito) e la data della consegna.
Quando si applica. Ipotesi oggettive: i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale individuano le esigenze che legittimano il ricorso al lavoro intermittente per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. In difetto, verrà emanato un decreto dal Ministro del Lavoro.
Quando si applica. Questa tipologia contrattuale è già applicabile.
Quando si applica. Le nuove norme non sono applicabili in quanto legate all’istituzione dell’Albo delle Agenzie di somministrazione.
Quando si applica. Per l’applicazione, le nuove norme necessitano di una ulteriore regolamentazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva. In attesa di questa regolamentazione si continua ad applicare la vecchia normativa. N.B.Xxx instaurare un rapporto di apprendistato, non è più necessaria l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.
Quando si applica. La normativa non è ancora applicabile per mancanza delle disposizioni di dettaglio della contrattazione collettiva. La vecchia disciplina sui Cfl continua ad applicarsi nei confronti dei contratti in corso al 24 ottobre 2003 fino a scadenza o trasformazione.