Surroga. Avvertenza: la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti del responsabile del Sinistro così come specificato all’art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione.
Surroga. In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Surroga. In caso di pagamenti effettuati in virtù della presente polizza, e l’Assicuratore è quindi surrogato nei diritti di recupero dell’Assicurato in relazione ad essi, l’Assicuratore accetta di astenersi dall’esercitare tali diritti nei confronti di amministratori o dipendenti dell’Assicurato salvo che la richiesta di Xxxxxxxxxx fosse causata o con causata da azione od omissione disonesta, fraudolenta, criminale o dolosa da parte dell’amministratore o del dipendente.
Surroga. Il finanziamento bancario può essere oggetto di surroga da parte di un’altra Banca aderente, previa accensione presso quest’ultima di un nuovo Conto corrente vincolato per interessi secondo l’articolo 4 della Convenzione ABI – INVITALIA.
Surroga. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, per quanto previsto nella presente convenzione, all’esecuzione delle opere e servizi in sostituzione dell’attuatore, a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando abbia messo in mora l’attuatore, in dipendenza anche dell’art.5 punto 10, con preavviso non inferiore a 2 mesi e l’attuatore stesso non abbia provveduto tempestivamente e pienamente.
Surroga. 1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitoti sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell’investitore alla prima citata Parte Contraente il cui diritto di surroga non dovrà eccedere i diritti originari dell'investitore. In relazione al trasferimento dei pagamenti all’altra Parte contraente , in virtù di detta cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 5,6 e 7.
Surroga. È convenuto che l’Assicuratore con il pagamento di qualsiasi sinistro si surrogherà nei diritti e nelle azioni che l’Assicurato può avere od esercitare in dipendenza di detto sinistro, salvo quanto previsto al precedente Art. 1.19 – Rinuncia al diritto di rivalsa. Viene convenuto che l’Assicuratore potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell’ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti dolosi perpetrati da dipendenti dell’Assicurato, soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta a procedere dalla Direzione dell’Assicurato stesso. Tale autorizzazione non sarà necessaria per le azioni legali da intraprendere nei confronti dei dipendenti “parificati” a termini del presente Capitolato di polizza.
Surroga. A seguito dell’escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l’impresa beneficiaria.
Surroga. La Società è surrogata, ex art. 1916 c.c., per le somme pagate a titolo di risarcimento di Danni e Perdite Patrimoniali e per le spese sostenute, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.
Surroga. A seguito del pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell’Assicurato relative al credito assicurato.