Rischio di guerra Clausole campione
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 lettera J, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 delle Condizioni di assicurazione.
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guer- ra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato ri- sulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Rischio di guerra ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto. mo di 14 giorni dall’inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato Repubblica di ▇. ▇▇▇▇▇▇, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massi- nel caso in cui l’Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell’Italia, della
