Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 lettera J, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 delle Condizioni di assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni Individuale Ramo 31, Contratto Di Assicurazione Infortuni Individuale
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 lettera Jall’Art.7, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 1 lettera C delle Condizioni di assicurazione.Condi-
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 lettera J, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 delle Condizioni Generali di assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia Ramo 30
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 lettera Jall’Art.7, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 1 lettera C delle Condizioni di assicurazione.Condi-
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni Globale Ramo 72
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 118 lettera Jk, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 106 delle Condizioni di assicurazione.
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Samples: Insurance Contract
Rischio di guerra. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 25 118 lettera Jk, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 13 106 delle Condizioni di assicurazione.
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