Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata