Risoluzione della lite in via arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le Parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Risoluzione della lite in via arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, termine in caso di mancato accordo, le Parti parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
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Risoluzione della lite in via arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 c.p.c. ., così come modificato dalla Legge n. L.n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, conciliazione o al suo termine, termine in caso di mancato accordo, le Parti parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
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Risoluzione della lite in via arbitrale. Ai sensi dell’art. 412 c.p.c. ., così come modificato dalla Legge L. n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, conciliazione o al suo termine, termine in caso di mancato accordo, le Parti parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
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