Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi: - condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; - violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; - violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati; - in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto; La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha l’obbligo In tutti i casi di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’artinadempimento da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dal contratto, questo stesso può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 comma 2 del D.Lgsd. lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro contratto nei seguenti casi: - condizioni di cui all’artgravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgsd. lgs. 50/2016; - gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza penali comminate dall’Amministrazione per importo superiore al 10% del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratorivalore del corrispettivo contrattuale; - violazioni sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte della Ditta appaltatrice, del servizio affidato; - cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenzialeobblighi inerenti al presente servizio; - violazione delle norme poste a tutela disposizioni sulla tracciabilità dei lavoratoripagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; - subappalto ogni altra inadempienza, qui non autorizzatocontemplata, associazione in partecipazioneo fatto, cessione anche parziale che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta appaltatrice senza bisogno di diffide formali. Con riferimento al recesso dal contratto; - la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati; - in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto; La procedura di risoluzione viene espletata con , sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte della Ditta appaltatrice, si applicheranno le modalità disposizioni previste dalla normativa vigentevigente e, se espressamente indicatein particolare, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, l'art. 1671 del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabiliCodice Civile.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Catalogazione
Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L’accordo quadro è condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al fornitore di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’accordo quadro e/o singoli contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo quadro, XxxXxx provvederà a richiedere, a mezzo di raccomandata A.R., la regolarizzazione degli adempimenti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora, decorso tale termine, sussista ancora l’inadempienza, ConSer V.C.O. ha l’obbligo la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del fornitore inadempiente, l’accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la ConSer V.C.O. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A.R., l’accordo quadro per la parte relativa al fornitore inadempiente, nei casi previsti all’art. 108 comma 2 seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha facoltà presente accordo quadro, nonché per la stipula del medesimo;
b. qualora il fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i fornitori per l’aggiudicazione degli appalti specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più di tre appalti specifici;
c. qualora il fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico, ovvero qualora vi siano rilevanti ed evidenti difformità di quanto offerto e/o fornito rispetto a quanto descritto nel capitolato tecnico;
d. qualora il fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiori rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico;
e. qualora il fornitore sospenda il servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
f. in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
g. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
h. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
i. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
j. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
k. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ConSer V.C.O. S.p.A.;
l. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente accordo quadro; Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti, XxxXxx V.C.O. S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi: - condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato accordo quadro per la salute e l’incolumità parte relativa al fornitore nei confronti del quale è stato risolto il contratto. La risoluzione dell’accordo quadro legittima la risoluzione dei lavoratori; - violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; - violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati; - a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo. In tal caso il fornitore si impegna a porre in essere ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto; La procedura attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di ConSer V.C.O. S.p.A.. In tutti i casi, previsti nel presente accordo quadro, di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigentedel medesimo e/o del/i contratto/i ConSer V.C.O. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, se espressamente indicatesarà applicata una penale di equivalente importo, o, negli altri casi, che sarà comunicata al fornitore con lettera di contestazioneraccomandata A.R.. In ogni caso, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore è sempre tenuto resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione dell’accordo quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi appalti specifici. Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei danni a lui imputabiliservizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
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Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi: - condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; - violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; - violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati; - in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appaltonorme; La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione L’accordo quadro è condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Operatore Economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo quadro, CEM Ambiente S.p.A. provvederà a richiedere, a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C., la regolarizzazione degli adempimenti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora, decorso tale termine, sussista ancora l’inadempienza, CEM Ambiente S.p.A. ha l’obbligo la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti dell’Operatore Economico inadempiente, l’accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell’Operatore Economico per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la CEM Ambiente S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Operatore Economico con raccomandata A.R. o P.E.C., l’accordo quadro per la parte relativa all’Operatore Economico inadempiente, nei casi previsti all’art. 108 comma 2 seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha facoltà presente accordo quadro, nonché per la stipula del medesimo;
b. qualora l’Operatore Economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un appalto specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiori rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal capitolato tecnico, ovvero quelle eventualmente precisate per l’appalto specifico;
c. qualora l’Operatore Economico sospenda il servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
d. in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
e. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
f. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
x. xxxxxxxx, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
h. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
i. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CEM Ambiente S.p.A.; Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei contratti, CEM Ambiente S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi: - condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato accordo quadro per la salute e l’incolumità parte relativa all’Operatore Economico nei confronti del quale è stato risolto il contratto. La risoluzione dell’accordo quadro legittima la risoluzione dei lavoratori; - violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; - violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati; - a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo. In tal caso l’Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto; La procedura attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di CEM Ambiente S.p.A. In tutti i casi, previsti nel presente accordo quadro, di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigentedel medesimo e/o del/i contratto/i CEM Ambiente S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, se espressamente indicatesarà applicata una penale di equivalente importo, o, negli altri casi, che sarà comunicata all’Operatore Economico con lettera di contestazioneraccomandata A.R. o P.E.C. In ogni caso, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore è sempre tenuto resta fermo il diritto al risarcimento dei danni a lui imputabilidell’ulteriore danno.
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