Common use of Risoluzione dell’accordo quadro Clause in Contracts

Risoluzione dell’accordo quadro. Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, nei seguenti casi: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; - sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Risoluzione dell’accordo quadro. Il MinisteroIn tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, senza bisogno dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro diritto dell’Accordo Quadro o dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PECdel codice civile, nei seguenti casiconfronti dell’Appaltatore inadempiente: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto la mancata risposta entro il ricorso termine stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016oggetto l’Appalto Specifico; - sono state superate le soglie il rifiuto espresso di cui all’arteseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. 106 comma 7 Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del D.LgsCommissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Xxxxxxxxxxxxx escuterà la garanzia di cui al comma 1 lettprecedente articolo 11.b) costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. b) e c) del medesimo articolo e Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentorisolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 x.x.del codice civile, xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione Appaltatore, laddove siano risolti un numero di una o più misure Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore della rispettiva Area Territoriale di prevenzione Competenza di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati risoluzione nei suoi confronti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario al presente articolo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi inviata agli indirizzi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016successivo articolo 17.

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Risoluzione dell’accordo quadro. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO Accordo bonario Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il Ministeroprocedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentoulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, potrà risolvere l’Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, nei seguenti casi: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; - sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 lettperiodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. b) Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e c) valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del medesimo articolo e limite di cui al comma 2 valore del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, verifica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione dell’articolo 26 del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016. Il Ministerodirettore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di risoluzione e comunque nei casi rifiuto della proposta di cui all’art. 110accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, comma 1può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura a pena di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016decadenza.

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Risoluzione dell’accordo quadro. Il MinisteroIn tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, senza bisogno dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal DG ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del DG, alla risoluzione di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro diritto dell’Accordo Quadro o dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PECdel codice civile, nei seguenti casiconfronti dell’Appaltatore inadempiente: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto la mancata risposta entro il ricorso termine stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016oggetto l’Appalto Specifico; - sono state superate le soglie il rifiuto espresso di cui all’arteseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. 106 comma 7 del D.LgsResta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte dell’ARPAL non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il DG dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, l’ARPAL escuterà la garanzia di cui al comma 1 lettprecedente articolo 11.b) costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. b) e c) del medesimo articolo e Il DG ha altresì la facoltà di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentorisolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 x.x.del codice civile, xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di una o più misure Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore del Lotto Geografico di prevenzione Competenza di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati risoluzione nei suoi confronti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario al presente articolo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi inviata agli indirizzi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016successivo articolo 17.

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Risoluzione dell’accordo quadro. Il MinisteroCommittente può disporre la risoluzione del presente atto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentolett. a), potrà risolvere l’Accordo quadro ai sensi dell’artb), c) e d) del D. Lgs. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx50/2016. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, nei seguenti casi: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; - sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle La risoluzione dell’Accordo Quadro Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 1 2 lett. a) e b) e c) del medesimo articolo e citato art. 108. In tutti i casi di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dai Trattaticontrattuali, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazionidell’appalto, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termineincluso in caso di mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA di Lavori – Parte Generale in materia di sicurezza, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giornirisolto dal Committente, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 53 e 4, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. In La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti negli 1.10 -1.12 -1.13 -3.10 3.11 -6.8 -9.4 – 9.5 -9.6 del CSA Lavori -Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all’art. 1456 codice civile nel CSA Lavori -Parte Generale e nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti applicativi. Deve considerarsi grave inadempimento che potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’accordo quadro o del contratto applicativo ai sensi dell’art. 1456 c.c. la mancata esecuzione di quanto offerto nell'offerta tecnica. La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine mancato rispetto delle disposizioni di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadrolegge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della E’ altresì in facoltà prevista dall’artdel Committente risolvere l’Accordo Quadro nelle ipotesi previste dall'art. 110 comma 1 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in caso Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, da parte del Committente non potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria mai essere invocato dall’esecutore al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede fatto dell’appaltatore con riferimento ad una o più fattispecie di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016seguito riportate: -Progetto esecutivo; -Norme a tutela della sicurezza; -Dovere di riservatezza; -Tutela dei dati personali.

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Risoluzione dell’accordo quadro. Il MinisteroIn tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, senza bisogno dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro diritto dell’Accordo Quadro o dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PECdel codice civile, nei seguenti casiconfronti dell’Appaltatore inadempiente: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto la mancata risposta entro il ricorso termine stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016oggetto l’Appalto Specifico; - sono state superate le soglie il rifiuto espresso di cui all’arteseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. 106 comma 7 Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del D.LgsCommissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Straordinario escuterà la garanzia di cui al comma 1 lettprecedente articolo 11 costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. b) e c) del medesimo articolo e Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentorisolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 x.x.del codice civile, xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di una o più misure Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore dell’Area Territoriale di prevenzione Competenza di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati risoluzione nei suoi confronti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario al presente articolo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi inviata agli indirizzi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016successivo articolo 17.

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Risoluzione dell’accordo quadro. Il MinisteroIn tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, senza bisogno dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro diritto dell’Accordo Quadro o dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PECdel codice civile, nei seguenti casiconfronti dell’Appaltatore inadempiente: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto la mancata risposta entro il ricorso termine stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016oggetto l’Appalto Specifico; - sono state superate le soglie il rifiuto espresso di cui all’arteseguire un Appalto Specifico; - lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento. 106 comma 7 Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del D.LgsCommissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Xxxxxxxxxxxxx escuterà la garanzia di cui al comma 1 lettprecedente articolo 11.b) costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. b) e c) del medesimo articolo e Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentorisolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 x.x.del codice civile, xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di una o più misure Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore dell’Area Territoriale di prevenzione Competenza di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati risoluzione nei suoi confronti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario al presente articolo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi inviata agli indirizzi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016successivo articolo 17.

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