Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può contestare l’operato e l’inesatta prestazione del servizio con comunicazione scritta, fissando un congruo termine di 10 giorni entro il quale la ditta si deve conformare a tali contestazione; trascorso inutilmente il termine stabilito, la S.A potrà applicare le penali previste e escutere la cauzione definitiva sino a quando l’inesatta prestazione si sia ripetuta più volte dando luogo ad una inadempienza grave. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla D.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché segnalazione alla ANAC ed alla Prefettura. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della D.A.; b) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; c) impiego di personale non dipendente della D.A. escluso il personale che svolge eventuali servizi in subappalto; d) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio affidato; e) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia della ditta; g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; h) interruzione non motivata del servizio; i) subappalto di prestazioni non preventivamente autorizzate; j) cessione del contratto a terzi; k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; l) ulteriore inadempienze della D.A. dopo reiterata comminazione di penalità per lo stesso tipo di grave infrazione nel corso del medesimo anno; m) destinazione dei locali affidati alla D.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato. n) reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate in sede di offerta. o) reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta. p) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti l’autocontrollo ai tecnici incaricati dei controlli di conformità. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la S.A. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore della S.A. il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla S.A. Il deposito cauzionale è incamerato dalla S.A. e la D.A. deve risarcire ogni danno procurato per effetto dell’inadempimento della prestazione o altre condizioni che hanno portato alla risoluzione del contratto per responsabilità della D.A.. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabiliteQualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, può contestare l’operato e l’inesatta prestazione del servizio con comunicazione scrittacontrattuali (nazionale provinciali), fissando un congruo termine di 10 giorni entro il quale la ditta si deve conformare a tali contestazione; trascorso inutilmente il termine stabilito, la S.A potrà applicare le penali previste e escutere la cauzione definitiva sino a quando l’inesatta prestazione si sia ripetuta più volte dando luogo ad una inadempienza grave. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contrattoI'appalto, previa notificazione scritta regolare diffida ad adempiere. L'Amministrazione può provvedere alla D.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché segnalazione alla ANAC ed alla Prefettura. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesidell'appalto:
a) messa in liquidazione o in altri casi caso di cessione dell’attività della D.A.xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiorenei casi di cessione dell'appalto o di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
c) impiego di personale non dipendente della D.A. escluso il personale che svolge eventuali servizi in subappaltomancato rispetto dei minimi salariali e delle clausole del C.C.N.L., nonche delle norme riguardanti la previdenza e I'assistenza;
d) inosservanza in caso di interruzione sostanziale ed immotivata del servizio; Di detta risoluzione verrà data notizia con lettera A.R. all'appaltatore del servizio. Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle norme igienico sanitarie nella conduzione condizioni del presente documento rivestano carattere di imminente gravita il soggetto aggiudicatario riconosce fin d'ora, esplicitamente, la stazione appaltante ha la facoltà di immediata risoluzione dell'appalto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Amministrazione di provvedere, come meglio ritiene opportuno, alla successiva manutenzione delle opere di cui trattasi. Nelle more delle procedure per I'espletamento della nuova gara e, comunque fino a quando non si sarà provveduto alla nuova definitiva aggiudicazione, l'Amministrazione addebiterà alla ditta aggiudicataria decaduta la differenza tra il prezzo risolto e quello effettivamente sostenuto per l'espletamento del servizio affidato;di cui trattasi.
e) utilizzo ripetuto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la sentenza di derrate alimentari condanna passata in violazione delle norme previste dalla vigente legislazione giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazioni di obblighi attinenti alla sicurezza sui lavoro, la stazione appaltante valuta, in materia, dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche relazione allo state del servizio e alle caratteristiche merceologiche;eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
f) casi in caso di intossicazione alimentare dovuti inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente appalto con conto corrente dedicato. II verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione dell'appalto senza bisogno di diffida. L'appaltatore si obbliga ad accertata imperizia inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della ditta;filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.
g) inosservanza nel caso in cui, ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, durante la vigenza del contratto, i parametri delle norme convenzioni CONSIP, relative allo stesso oggetto del contratto, dovessero risultare migliorativi rispetto a quello in corso e la ditta appaltatrice si rifiutasse di legge relative applicare gli stessi parametri; in questo caso si procederà alla rescissione del contratto previo pagamento delle prestazioni effettuate ed a un importo pari al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;10% delle prestazioni contrattuali ancora da eseguire.
h) interruzione non motivata del servizioLa Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 - bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p ;
i) subappalto L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di prestazioni non preventivamente autorizzate;
j) cessione tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. II predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto a terzi;
k) violazione ripetuta delle norme e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nel confronti; di sicurezza e prevenzione;
l) ulteriore inadempienze della D.A. dopo reiterata comminazione di penalità per lo stesso tipo di grave infrazione nel corso del medesimo anno;
m) destinazione dei locali affidati pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla D.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato.
n) reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate in sede di offerta.
o) reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta.
p) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti l’autocontrollo ai tecnici incaricati dei controlli di conformità. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la S.A. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione stipula ed esecuzione del contratto, fa sorgere sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a favore della S.A. il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla S.A. Il deposito cauzionale è incamerato dalla S.A. e la D.A. deve risarcire ogni danno procurato per effetto dell’inadempimento della prestazione o altre condizioni che hanno portato alla risoluzione del contratto per responsabilità della D.A.. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, giudizio per il fatto che ha determinato la risoluzionedelitto previsto dall'art. 317 del c.p. Per quanto non e' espressamente disciplinato dal presente articolo, si intendono richiamate ed integralmente applicabili le disposizioni vigenti in materia.
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Samples: Accordo Quadro Per Manutenzione
Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può contestare l’operato e l’inesatta prestazione del servizio con comunicazione scritta, fissando fissare un congruo termine di 10 giorni entro il quale la ditta si deve conformare a tali contestazionecondizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, la S.A potrà applicare le penali previste e escutere la cauzione definitiva sino a quando l’inesatta prestazione si sia ripetuta più volte dando luogo ad una inadempienza graveil contratto è risolto di diritto. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta alla D.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché segnalazione alla ANAC ed alla Prefetturaprescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della D.A.;
b) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
c) impiego di personale non dipendente della D.A. (escluso il personale che svolge eventuali servizi in subappaltoreclutato per la sostituzione dei cuochi comunali);
d) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio affidato;
e) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, dal contratto e dagli allegati relativi relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia della ditta;
g) inosservanza inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto di prestazioni non preventivamente autorizzate;
j) cessione del contratto a terzi;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) ulteriore inadempienze della D.A. dopo reiterata la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di grave infrazione nel corso del medesimo anno;
m) destinazione dei locali affidati alla D.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato.
n) reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate in sede di offerta.
o) reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta.
p) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti l’autocontrollo ai tecnici incaricati dei controlli di conformità. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la S.A. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore della S.A. il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla S.A. Il deposito cauzionale è incamerato dalla S.A. e la D.A. deve risarcire ogni danno procurato per effetto dell’inadempimento della prestazione o altre condizioni che hanno portato alla risoluzione del contratto per responsabilità della D.A.. danno. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione dell'appalto. Quando nel corso Il committente, nei casi previsti di seguito e/o indicati in altri articoli del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilitepresente capitolato, può contestare l’operato e l’inesatta prestazione del servizio con comunicazione scritta, fissando un congruo termine procedere alla risoluzione dell’appalto senza che l’appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di 10 giorni entro il quale la ditta si deve conformare a tali contestazione; trascorso inutilmente il termine stabilito, la S.A potrà applicare le penali previste e escutere la cauzione definitiva sino a quando l’inesatta prestazione si sia ripetuta più volte dando luogo ad una inadempienza grave. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contrattoalcun genere, previa notificazione scritta alla D.A. regolare diffida ad adempiere: - abbandono arbitrario del servizio; - applicazione di penalità oltre il limite massimo del 10% dell’importo dell’appalto (IVA esclusa), come da precedente articolo; - assenza delle coperture assicurative di cui ai successivi articoli; - accertamento di inadempienza con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in forma amministrativafavore del personale addetto al servizio appaltato, con tutte le conseguenze qualora non regolarizzata; - mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato; - impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà controllo da parte del Consorzio Progetto Solidarietà; - violazione dell’obbligo di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta sollevare e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché segnalazione alla ANAC ed alla Prefettura. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi tenere indenne l’ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, terzi; Inoltre l’appalto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) messa in liquidazione o in altri C.C. salvo il diritto del committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti nei casi di cessione dell’attività della D.A.;
b) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
c) impiego di personale seguito previsti: - quando l’Appaltatore abbia cessato l’attività; - accertamento non dipendente della D.A. escluso il personale che svolge eventuali servizi in subappalto;
d) inosservanza veridicità delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio affidato;
e) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia della ditta;
g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto di prestazioni non preventivamente autorizzate;
j) cessione del contratto a terzi;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) ulteriore inadempienze della D.A. dopo reiterata comminazione di penalità per lo stesso tipo di grave infrazione nel corso del medesimo anno;
m) destinazione dei locali affidati alla D.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato.
n) reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate dichiarazioni rilasciate in sede di offerta.
ogara; - quando l’appaltatore abbia ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali ditte consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali; - frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. - In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) reiterato ai sensi dell’art.2, comma 3 dello stesso DPR (art. 5 ultimo capoverso) - il mancato rispetto utilizzo del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Nei casi di offerta.
p) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti l’autocontrollo ai tecnici incaricati dei controlli cui al presente articolo è facoltà del Consorzio Progetto Solidarietà di conformità. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la S.A. non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo risolvere anticipatamente il suo contratto con diritto al risarcimento dei maggiori dannidanni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l’eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti. La risoluzione del contrattocontratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, fa sorgere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a favore della S.A. il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla S.A. Il deposito cauzionale è incamerato dalla S.A. e la D.A. deve risarcire ogni danno procurato giorni 8 (otto) per effetto dell’inadempimento della prestazione o altre condizioni che hanno portato alla risoluzione del contratto per responsabilità della D.A.. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzionecontrodeduzioni.
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