RISOLUZIONE DELL’ATTO DI COTTIMO. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’atto di cottimo mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136, 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; c) abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo; d) xxxxxxx, da parte della Ditta appaltatrice, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; e) penalità superiori al 10% dell'importo dell’atto di cottimo; f) qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia tale da pregiudicare il corretto andamento dei lavori in appalto, il responsabile del Procedimento si riserva comunque la facoltà di far eseguire da altre Ditte le opere richieste, procedendo alla risoluzione del contratto.
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