Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti di durata. Il principio in forza del quale un contratto è risolubile o modificabile al verificarsi di un evento che renda eccessivamente onerosa la prestazione del debitore, è relativamente recente: sotto la vigenza del codice del 1865, pur essendo oggetto di studio da parte della dottrina57, non era un principio espressamente previsto. I commentatori del codice civile del 1865 infatti, non hanno ravvisato come implicita nel codice la possibilità di recedere in forza del principio espresso 54 Si veda ad esempio Xxxx. Civ. 8 marzo 1960 n. 430, in Massimario Giurisprudenza italiana, 1960, 110. 55 BIANCA, La responsabilità, Milano, 1994, 37.